Commission Delegated Regulation (EU) 2016/141 of 30 November 2015 amending Delegated Regulation (EU) No 639/2014 as regards certain provisions on the payment for young farmers and on voluntary coupled support and derogating from Article 53(6) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council

Published date04 February 2016
Subject MatterAgricultural structures
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 28, 4 February 2016
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4.2.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 28/2

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/141 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2015

che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda alcune disposizioni relative al pagamento per i giovani agricoltori e al sostegno accoppiato facoltativo e che deroga all'articolo 53, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 50, paragrafo 11, l'articolo 52, paragrafo 9, e l'articolo 67, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri concedono un pagamento annuo ai giovani agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie.
(2) L'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione (2) stabilisce a quali condizioni il pagamento per i giovani agricoltori è concesso alle persone giuridiche. In particolare, secondo la medesima disposizione, primo comma, lettera b), un giovane agricoltore deve esercitare un controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari, individualmente o insieme ad altri agricoltori.
(3) È opportuno permettere agli Stati membri di decidere se tale controllo effettivo e duraturo possa essere esercitato dai giovani agricoltori insieme ad altri agricoltori o esclusivamente dai giovani agricoltori. In effetti, gli Stati membri sono i più qualificati a decidere se, ai fini dell'efficacia e della portata del regime, tenendo conto dei contesti nazionali e delle potenzialità di riduzione degli oneri amministrativi legati ai controlli, il pagamento a favore dei giovani agricoltori debba essere concesso alle persone giuridiche controllate da giovani agricoltori insieme ad altri agricoltori che non soddisfano le condizioni per essere considerati giovani agricoltori. Tale possibilità consente inoltre agli Stati membri di meglio allineare le disposizioni di accesso al sostegno per i giovani agricoltori ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 e del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Poiché i motivi per consentire agli Stati membri di adottare tali decisioni sono strutturali, è opportuno prevedere che le decisioni siano adottate una volta sola. Dette decisioni dovrebbero essere adottate prima della data di apertura del periodo di presentazione delle domande per l'anno civile 2017.
(4) Alla luce di tali considerazioni, gli Stati membri dovrebbero decidere, tenendo debitamente conto dei principi generali del diritto unionale, se richiedere il controllo esclusivo dei giovani agricoltori sulle persone giuridiche o sulle associazioni di persone fisiche che hanno già ricevuto il pagamento per i giovani agricoltori in passato laddove il controllo veniva esercitato insieme ad agricoltori che non erano giovani agricoltori.
(5) È inoltre opportuno chiarire che tale controllo effettivo e duraturo va esercitato in ogni anno in cui la persona giuridica presenta domanda di pagamento nel quadro del regime per i giovani agricoltori.
(6) A norma del titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri possono concedere un sostegno accoppiato agli agricoltori alle condizioni previste nel capo stesso. Detto capo è integrato dal capo 5 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014.
(7) L'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 stabilisce disposizioni in relazione all'importo unitario del sostegno accoppiato. Ai fini di un migliore orientamento e, quindi, di un uso più efficace del sostegno accoppiato, è opportuno permettere di tener conto delle economie di scala e, di conseguenza, fissare importi unitari modulati nell'ambito di una singola misura.
(8) Alla luce dell'introduzione degli importi unitari modulati nell'ambito di una singola misura, è opportuno modificare gli obblighi relativi alle informazioni che gli Stati membri devono comunicare conformemente all'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 639/2014.
(9) A norma dell'articolo 52, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il sostegno accoppiato può essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione nei settori o nelle regioni interessati. In considerazione di questo requisito, il punto 3, lettera i), dell'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 dispone che gli Stati membri debbano comunicare gli importi fissati per il finanziamento di ogni misura di sostegno accoppiato facoltativo. Ai fini di un uso efficace delle risorse finanziarie disponibili per il sostegno accoppiato, è opportuno, tuttavia, permettere una certa flessibilità nell'impiego di tali importi per misura sotto forma di trasferimenti di fondi tra misure.
(10) Tale flessibilità non dovrebbe tuttavia ledere la conformità dell'aiuto ai requisiti del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i requisiti che dovrebbero rientrare nella «scatola blu» dell'accordo sull'agricoltura concluso durante i negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round. In particolare, i trasferimenti di fondi tra misure non dovrebbero creare un incentivo a superare gli attuali livelli di produzione. Inoltre, tali trasferimenti non dovrebbero comportare l'annullamento delle misure di sostegno comunicate alla Commissione a norma dell'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell'articolo 67 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014.
(11) Al fine di garantire la corretta applicazione delle norme sul sostegno accoppiato facoltativo, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione le decisioni di trasferire fondi tra misure di sostegno accoppiato facoltativo. La comunicazione deve comprendere anche la giustificazione che il trasferimento non crea un incentivo all'aumento della produzione ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e non annulla le decisioni comunicate alla Commissione a norma dell'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell'articolo 67, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014.
(12) L'articolo 54 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 mira a evitare l'accumulo di sostegno dovuto a diverse misure di sostegno accoppiato con un identico obiettivo. Per motivi di chiarezza, è opportuno precisare che tale accumulo di sostegno non sussiste quando lo stesso agricoltore beneficia di diverse misure di sostegno accoppiato nello stesso settore o nella stessa regione se tali misure riguardano diversi tipi di agricoltura o determinati settori agricoli in quel settore o in quella regione.
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