Reglamento Delegado (UE) 2017/1946 de la Comisión, de 11 de julio de 2017, por el que se completan las Directivas 2004/39/CE y 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación con el fin de establecer una lista exhaustiva de la información que los adquirentes propuestos deben incluir en la notificación de la propuesta de adquisición de una participación cualificada en una empresa de inversión (Texto pertinente a efectos del EEE. )

Published date26 October 2017
Subject MatterLibertà di stabilimento,Mercato interno - Principi,libera circolazione dei capitali,Libertad de establecimiento,Mercado interior - Principios,libre circulación de capitales,Liberté d'établissement,Marché intérieur - Principes,libre circulation des capitaux
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 276, 26 ottobre 2017,Diario Oficial de la Unión Europea, L 276, 26 de octubre de 2017,Journal officiel de l'Union européenne, L 276, 26 octobre 2017
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26.10.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 276/32

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1946 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2017

che integra le direttive 2004/39/CE e 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'elenco esauriente di informazioni che i candidati acquirenti devono includere nella notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 8, terzo comma,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) Il candidato acquirente di una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento dovrebbe essere tenuto a presentare un elenco esauriente di informazioni all'atto della notifica iniziale, per consentire alle autorità competenti di valutare il progetto di acquisizione. Il candidato acquirente dovrebbe fornire informazioni relative alla propria identità e all'identità delle persone che dirigeranno l'attività, indipendentemente dal fatto che egli sia una persona fisica o giuridica, in modo da consentire all'autorità competente del soggetto interessato di valutare la reputazione del candidato acquirente.
(2) Se il candidato acquirente è una persona giuridica, sono necessarie anche informazioni sull'identità dei beneficiari effettivi e sulla reputazione e l'esperienza delle persone che dirigono effettivamente l'attività del candidato acquirente. Analogamente, se il candidato acquirente è o si prevede che sia una struttura di trust, è necessario che l'autorità competente del soggetto interessato ottenga informazioni sia sull'identità dei fiduciari che amministreranno le attività del trust sia sull'identità dei beneficiari effettivi di queste attività, per poter valutare la reputazione e l'esperienza di tali persone.
(3) Se il candidato acquirente è una persona fisica, è necessario che le informazioni siano fornite in relazione sia al candidato acquirente sia a qualsiasi impresa da lui formalmente diretta o controllata, affinché l'autorità competente del soggetto interessato disponga di tutte le informazioni rilevanti per la valutazione della reputazione. Se il candidato acquirente è una persona giuridica, è necessario che queste informazioni siano fornite in relazione a qualsiasi persona che dirige effettivamente l'attività del candidato acquirente, qualsiasi impresa sotto il controllo del candidato acquirente e qualsiasi azionista che esercita un'influenza significativa sul candidato acquirente, affinché l'autorità competente disponga di tutte le informazioni rilevanti per la valutazione della reputazione.
(4) Le informazioni rilevanti per la valutazione della reputazione dovrebbero comprendere informazioni dettagliate su procedimenti penali, siano essi passati o in corso, nonché su cause civili o amministrative. Analogamente, dovrebbero essere fornite informazioni relative a tutte le indagini e i procedimenti in corso, a sanzioni o altre decisioni esecutive nei confronti del candidato acquirente, nonché altre informazioni, quali il rifiuto della registrazione o il licenziamento da una posizione lavorativa o l'allontanamento da una posizione di fiducia, che siano ritenute rilevanti ai fini della valutazione della reputazione del candidato acquirente.
(5) Il candidato acquirente dovrebbe comunicare se un'altra autorità competente o un'altra autorità abbia già compiuto una valutazione della sua reputazione in qualità di acquirente o di persona che dirige l'attività di unente creditizio, di un'impresa di assicurazione o riassicurazione, di un'impresa di investimento o di qualsiasi altro soggetto e, in caso affermativo, l'esito di tale valutazione, al fine di garantire che l'autorità competente del soggetto interessato, nel valutare il candidato acquirente, possa tenere in debita considerazione l'esito delle indagini condotte da altre autorità.
(6) Dovrebbero essere fornite informazioni di carattere finanziario relative al candidato acquirente per valutare la sua solidità finanziaria.
(7) Dovrebbero essere fornite informazioni sugli interessi o sui rapporti finanziari e non finanziari del candidato acquirente con eventuali azionisti, amministratori o membri dell'alta dirigenza del soggetto interessato o con persone autorizzate a esercitare diritti di voto nel soggetto interessato, oppure con il soggetto interessato stesso o il gruppo di cui esso fa parte, per consentire all'autorità competente del soggetto interessato di valutare se l'esistenza di potenziali conflitti di interesse possa compromettere la solidità finanziaria del candidato acquirente.
(8) Se il candidato acquirente è una persona giuridica, sono necessarie talune informazioni aggiuntive, comprese informazioni sulla partecipazione azionaria detenuta o che è destinata a essere detenuta prima e dopo l'attuazione del progetto di acquisizione, per consentire all'autorità competente del soggetto interessato di completare la valutazione del progetto di acquisizione, considerato che in simili casi le strutture giuridiche e di gruppo interessate potrebbero essere complesse e richiedere un controllo dettagliato per quanto riguarda la reputazione, gli stretti legami, una potenziale azione concertata con altre parti e la capacità dell'autorità competente del soggetto interessato di continuare a esercitare una vigilanza effettiva su quest'ultimo.
(9) Se il candidato acquirente è un soggetto stabilito in un paese terzo o è parte di un gruppo stabilito al di fuori dell'Unione, dovrebbero essere fornite informazioni aggiuntive per consentire all'autorità competente del soggetto interessato di valutare se il regime giuridico vigente nel paese terzo in questione ponga ostacoli ad una vigilanza effettiva sul soggetto interessato, nonché di accertare la reputazione del candidato acquirente nel paese terzo in questione.
(10) Se il candidato acquirente è un fondo sovrano, dovrebbero essere fornite informazioni che consentano di accertare i controllori del fondo e la sua politica di investimento. Tali informazioni sono rilevanti affinché l'autorità competente del soggetto interessato possa valutare la reputazione e verificare se vi siano effetti sulla vigilanza effettiva del soggetto interessato.
(11) Dovrebbero essere richieste informazioni specifiche che consentano di valutare se l'acquisizione prevista avrà effetti sulla capacità dell'autorità competente del soggetto interessato di effettuare una vigilanza effettiva sul soggetto interessato e se gli stretti legami del candidato acquirente avranno effetti sulla capacità del soggetto interessato di continuare a fornire alla propria autorità di vigilanza informazioni tempestive e accurate. Se il candidato acquirente è una persona giuridica, è necessario valutare anche gli effetti dell'acquisizione prevista sulla vigilanza consolidata del soggetto interessato e del gruppo al quale il soggetto interessato apparterrà dopo l'acquisizione.
(12) Il candidato acquirente dovrebbe fornire informazioni sul finanziamento dell'acquisizione prevista, comprese informazioni su tutti i mezzi e tutte le fonti di finanziamento, ed essere in grado di fornire prove sulla fonte originaria di tutti i fondi e di tutte le attività, per consentire all'autorità competente del soggetto interessato di valutare se sussista il rischio di attività di riciclaggio di denaro.
(13) I candidati acquirenti che detengono nel soggetto interessato una partecipazione qualificata compresa tra il 20 % e il 50 % dovrebbero fornire all'autorità competente del soggetto interessato informazioni sulla strategia, per garantire una valutazione complessiva del progetto di acquisizione. Analogamente, i candidati acquirenti che detengono una partecipazione qualificata inferiore al 20 % nel soggetto interessato, ma che esercitano su di esso un'influenza equivalente mediante altri mezzi quali le relazioni tra il candidato acquirente e gli azionisti esistenti, l'esistenza di accordi tra gli azionisti, la distribuzione di azioni, le partecipazioni e diritti di voto di tutti gli azionisti o la posizione del candidato acquirente all'interno della struttura del gruppo del soggetto interessato, dovrebbero altresì fornire tali informazioni per garantire un alto grado di uniformità nella valutazione dei progetti di acquisizione.
(14) Qualora sia proposta una modifica del controllo sul soggetto interessato, come regola generale il candidato acquirente dovrebbe presentare un piano aziendale completo. Tuttavia, se non è proposta alcuna modifica del controllo sul soggetto interessato, è sufficiente che siano disponibili determinate informazioni relative alla strategia futura del soggetto interessato e alle intenzioni del candidato acquirente in merito al soggetto interessato, per valutare eventuali effetti sulla solidità finanziaria del candidato acquirente.
(15) In taluni casi è proporzionato che il candidato acquirente debba fornire soltanto informazioni limitate. In particolare, qualora il candidato acquirente sia stato valutato dall'autorità competente del soggetto
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