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8.10.2015 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 263/12 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1798 DELLA COMMISSIONE
del 2 luglio 2015
recante rettifica del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 410, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) | Nelle versioni in lingua bulgara, estone, inglese, francese, lettone, lituana, maltese e ungherese del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 della Commissione (2) è stato rilevato un errore nel titolo. |
(2) | Nelle versioni in lingua greca, inglese, francese, italiana, lettone, ungherese e maltese del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 è stato rilevato un errore all'articolo 1, lettera c). |
(3) | Nelle versioni in lingua estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, ungherese, polacca, rumena, finlandese e svedese, del regolamento delegato (UE) n. 625/2014, all'articolo 15, paragrafo 1, la struttura della frase è errata. |
(5) | Nelle versioni in lingua bulgara, spagnola, ceca, tedesca, estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese e svedese, del regolamento delegato (UE) n. 625/2014, all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), la struttura della frase è errata. |
(6) | In tutte le versioni linguistiche, l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 contiene erroneamente una lettera c) che dovrebbe essere un paragrafo distinto del medesimo articolo. È opportuno rettificare il testo al fine di precisare che i dati effettivamente significativi non devono essere forniti in tutti i casi per ogni singolo prestito e che, in determinate circostanze, può essere considerato sufficiente fornire i dati effettivamente significativi su base aggregata. |
(8) | Il presente regolamento si basa sui progetti originari di norme tecniche di regolamentazione che |
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