Commission Delegated Regulation (EU) 2021/699 of 21 December 2020 amending and correcting Regulation (EU) No 748/2012 as regards the instructions for continued airworthiness, the production of parts to be used during maintenance and the consideration of ageing aircraft aspects during certification

Date of Signature21 December 2020
Published date28 April 2021
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 145, 28 April 2021
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28.4.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 145/1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/699 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2020

recante modifica e rettifica del regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, la produzione di parti da utilizzare durante la manutenzione e la considerazione di aspetti legati all’invecchiamento degli aeromobili in sede di certificazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (2) stabilisce i requisiti per l’elaborazione e la disponibilità di istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, per la produzione di parti e pertinenze da installare negli aeromobili civili, per la produzione, da parte dei titolari dell’approvazione del progetto, di dati, procedure, istruzioni e manuali necessari per garantire il mantenimento dell’aeronavigabilità di un aeromobile, come pure per l’approvazione di modifiche e riparazioni relative a certificati di omologazione e certificati di omologazione ristretti.
(2) Le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità devono essere elaborate dai titolari dell’approvazione del progetto nell’ambito della certificazione del prodotto o della parte che, se attuata correttamente, dovrebbe garantire il mantenimento dell’aeronavigabilità del prodotto o della parte per tutta la durata di vita prevista. Dato che le norme vigenti non sono sufficientemente chiare, i titolari dei certificati di omologazione potrebbero giungere a interpretazioni diverse di cosa si intenda per serie completa di istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità e del livello di controllo loro richiesto per quanto concerne i dati che costituiscono le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità.
(3) È pertanto necessario fornire una definizione di «istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità» e integrare le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità nel certificato di omologazione al fine di rafforzarne il controllo da parte del titolare dell’approvazione del progetto, includendo anche le modifiche delle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità.
(4) I requisiti in materia di conservazione della documentazione, manuali e istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità sono ripartiti nei vari capitoli dell’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012, il che comporta la duplicazione di requisiti analoghi. È pertanto opportuno riunire tali requisiti in un unico requisito per ciascuno di tali argomenti.
(5) L’installazione di parti o pertinenze in un prodotto omologato è consentita unicamente nei casi in cui tali parti o pertinenze sono in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento e un modulo 1 AESA è rilasciato per attestare la conformità della loro fabbricazione ai dati di progettazione approvati, a meno che non si tratti di parti standard o che soddisfino determinati requisiti e siano installate in aeromobili ELA1 o ELA2.
(6) Un modulo 1 AESA può essere rilasciato soltanto da un’impresa di produzione approvata in conformità all’allegato I (parte 21), capitolo G, del regolamento (UE) n. 748/2012 o che dimostri la conformità di parti e pertinenze ai dati di progettazione applicabili nel rispetto delle procedure stabilite all’allegato I (parte 21), capitolo F, del regolamento (UE) n. 748/2012. In quest’ultimo caso il modulo 1 AESA rilasciato dall’impresa di produzione dev’essere altresì convalidato dall’autorità competente. Per le parti e pertinenze il cui impatto sulla sicurezza dell’esercizio dell’aeromobile in caso di non conformità al loro progetto è trascurabile, un parametro di sicurezza elevato, come quello certificato mediante un modulo 1 AESA, non aumenta il livello di sicurezza delle operazioni di volo e il rilascio di un modulo 1 AESA crea un onere amministrativo superfluo.
(7) È pertanto opportuno autorizzare la produzione di talune parti e pertinenze senza la necessità di certificarne la conformità ai dati di progettazione approvati mediante il rilascio di un modulo 1 AESA, nonché consentire l’installazione di tali parti e pertinenze in prodotti omologati.
(8) Si ritiene che per tutti gli aeromobili l’invecchiamento abbia inizio dal momento della loro fabbricazione. L’invecchiamento di un aeromobile dipende da fattori quali l’età, il numero di cicli di volo e il numero di ore di volo. L’esperienza di servizio ha dimostrato la necessità di aggiornare costantemente le conoscenze in merito all’integrità strutturale degli aeromobili durante l’invecchiamento. Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1159 della Commissione (3) ha introdotto nuovi requisiti per gli aeromobili in servizio volti a mantenere aggiornate le conoscenze in merito ai fattori di invecchiamento sulla base dell’esperienza operativa in tempo reale e mediante l’uso di moderni strumenti analitici e di prova. Tali requisiti dovrebbero garantire che i titolari dell’approvazione del progetto seguano le procedure, producano i dati e mettano le istruzioni e i manuali esistenti a disposizione degli operatori affinché questi ultimi li attuino tempestivamente per prevenire avarie durante l’invecchiamento delle strutture.
(9) Quando la struttura di un aeromobile di grandi dimensioni è modificata e previa conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1159, l’approvazione di simili modifiche o riparazioni future non è soggetta a tali requisiti per il mantenimento dell’integrità strutturale. Inoltre, al momento della richiesta di un nuovo certificato di omologazione o certificato di omologazione ristretto per aeromobili di grandi dimensioni, non vige alcun requisito che garantisca la validità del programma di mantenimento dell’integrità strutturale per tutta la vita operativa dell’aeromobile.
(10) È pertanto necessario modificare le norme vigenti per conseguire un livello di sicurezza analogo quando la struttura degli aeromobili di grandi dimensioni sarà soggetta a modifiche o riparazioni strutturali future elaborate e approvate in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 e aggiungere un requisito in virtù del quale qualsiasi futuro titolare del certificato di omologazione o del certificato di omologazione ristretto per un aeromobile di grandi dimensioni garantirà la validità del programma di mantenimento dell’integrità strutturale per tutta la vita operativa dell’aeromobile.
(11) Inoltre, il recente regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383 della Commissione (4) ha introdotto una norma in virtù della quale il certificato di revisione dell’aeronavigabilità (Airworthiness Review Certificate — ARC) è rilasciato anche dalla persona o impresa che effettua una revisione dell’aeronavigabilità di aeromobili soggetti ai requisiti di cui nell’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (5). È pertanto opportuno modificare i punti 21.A.174 e 21.B.325 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012 al fine di allinearli ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 1321/2014.
(12) Inoltre, il termine «mantenimento dell’aeronavigabilità» non è utilizzato con coerenza nel regolamento (UE) n. 748/2012, quando si riferisce ai dati stabiliti dal titolare dell’approvazione del progetto. È pertanto necessario rettificare l’allegato I, punti 21.A.181, 21.A.211 e 21.A.431B, del regolamento (UE) n. 748/2012.
(13) Il regolamento delegato (UE) 2019/897 della Commissione (6) ha modificato l’allegato I, punti 21.A.15, 21.A.93 e 21.A.432C, del regolamento (UE) n. 748/2012. Al punto 21.A.15, lettere b) e d), al punto 21.A.93, lettera b), e al punto 21.A.432C, lettera b), è stato commesso un errore grammaticale nel riferirsi alla possibilità di integrare in un secondo momento la domanda iniziale con il programma di certificazione. Occorre pertanto rettificare il regolamento (UE) n. 748/2012 di conseguenza.
(14) Al fine di garantire un’attuazione corretta del presente regolamento, è opportuno concedere agli Stati membri e ai portatori di interessi coinvolti un periodo di tempo sufficiente per adeguare le loro procedure al nuovo quadro normativo prima che il presente regolamento sia applicabile.
(15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi ai pareri 12/2016 (7) e 07/2019 (8) dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, presentati a norma dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:

1. all’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Un’impresa responsabile della fabbricazione di prodotti, parti e pertinenze è tenuta a dimostrare la propria idoneità, in conformità alle disposizioni di cui all’allegato I (parte 21). Tale dimostrazione di idoneità non è richiesta per le parti o pertinenze che sono fabbricate da un’impresa e la cui installazione, in conformità alle disposizioni dell’allegato I (parte 21), è consentita in un prodotto omologato senza la necessità di essere accompagnata da un certificato di ammissione...

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