Commission Delegated Regulation (EU) 2022/208 of 14 December 2021 amending Regulation (EU) No 139/2014 as regards the requirements for all-weather operations (Text with EEA relevance)

Published date17 February 2022
Date of Signature14 December 2021
Subject MatterVerkehr
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 035, 17 February 2022
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17.2.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 35/1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/208 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2021

che modifica il regolamento (UE) n. 139/2014 per quanto riguarda i requisiti per le operazioni ogni tempo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 39, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione (2) stabilisce i requisiti e le procedure amministrative relative agli aeroporti, comprese le disposizioni riguardanti la guida ai movimenti di superficie e sistema di controllo e le operazioni in bassa visibilità negli aeroporti.
(2) Al fine di allineare tali disposizioni agli annessi 6 e 14 della convenzione sull’aviazione civile internazionale e al documento 9365 dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale («ICAO») è necessario stabilire norme relative all’attuazione delle operazioni ogni tempo negli aeroporti, garantendo la disponibilità degli opportuni aiuti visivi e non visivi nonché di altri equipaggiamenti aeroportuali, la disponibilità delle informazioni richieste e l’attuazione di procedure appropriate.
(3) L’allegato I (Definizioni) del regolamento (UE) n. 139/2014 dovrebbe essere modificato per quanto riguarda le definizioni di altitudine di decisione, pista strumentale, operazioni in bassa visibilità, procedure in bassa visibilità, decollo in bassa visibilità, operazione con crediti operativi e operazione di avvicinamento strumentale di tipo B.
(4) L’allegato III (Parte-ADR.OR) del regolamento (UE) n. 139/2014 stabilisce i requisiti per l’organizzazione per i gestori aeroportuali. Tale allegato è divenuto obsoleto per quanto riguarda il quadro normativo relativo agli aiuti visivi e non visivi, in particolare per quanto riguarda le apparecchiature meteorologiche, e dovrebbe pertanto essere modificato per includervi requisiti specifici per quanto riguarda la disponibilità e la manutenzione di ausili visivi e non visivi e di qualsiasi altra attrezzatura necessaria a supporto delle operazioni ogni tempo.
(5) L’allegato IV (Parte-ADR.OPS) del regolamento (UE) n. 139/2014 stabilisce i requisiti per le operazioni aeroportuali. Tale allegato dovrebbe essere modificato per includere procedure operative specifiche applicabili al gestore aeroportuale che riguardano la guida ai movimenti di superficie e sistema di controllo e le operazioni in bassa visibilità negli aeroporti.
(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 139/2014.
(7) A norma dell’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139, l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha preparato e presentato alla Commissione il parere n. 02/2021 (3) per quanto riguarda i progetti di norme di attuazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 139/2014 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2) Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 1).

(3) https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


ALLEGATO

Il regolamento (UE) n. 139/2014 è così modificato:

1) l’allegato I è così modificato:
a) è inserito il seguente punto 16 bis:
«16 bis) «altitudine di decisione» («DA») o «altezza di decisione» («DH»), altitudine o altezza specifica in un’operazione di avvicinamento strumentale 3D, alla quale deve essere avviata una procedura di mancato avvicinamento se non è stato stabilito il riferimento visivo necessario per proseguire l’avvicinamento;»;
b) il punto 22 è sostituito dal seguente:
«22) «pista strumentale», una delle seguenti tipologie di piste destinate all’uso da parte di aeromobili che utilizzano procedure di avvicinamento strumentale:
1. «pista di avvicinamento non di precisione»: pista servita da aiuti visivi e da almeno un aiuto non visivo, destinata alle operazioni di atterraggio successive a un’operazione di avvicinamento strumentale di tipo A;
2. «pista di avvicinamento di precisione di categoria I»: pista servita da aiuti visivi e da almeno un aiuto non visivo, destinata alle operazioni di atterraggio successive a un’operazione di avvicinamento strumentale di tipo B CAT I;
3. «pista di avvicinamento di precisione di categoria II»: pista servita da aiuti visivi e da almeno un aiuto non visivo, destinata alle operazioni di atterraggio successive a un’operazione di avvicinamento strumentale di tipo B CAT II;
4. «pista di avvicinamento di precisione di categoria III»: pista servita da aiuti visivi e da almeno un aiuto non visivo, destinata alle operazioni di atterraggio successive a un’operazione di avvicinamento strumentale di tipo B CAT III;»;
c) è inserito il seguente punto 24 quater:
«24 quater) «operazioni in bassa visibilità (LVO)», operazioni di avvicinamento o decollo su una pista con una portata visiva di pista inferiore a 550 m o un’altezza di decisione inferiore a 200 ft;»;
d) il punto 25 è sostituito dal seguente:
«25) «procedure in bassa visibilità», procedure
...

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