Commission Directive 1999/7/EC of 26 January 1999 adapting to technical progress Council Directive 70/311/EEC relating to the steering equipment for motor vehicles and their trailers (Text with EEA relevance)

Published date13 February 1999
Subject MatterApproximation of laws,Technical barriers,Transport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 40, 13 February 1999
EUR-Lex - 31999L0007 - IT 31999L0007

Direttiva 1999/7/CE della Commissione del 26 gennaio 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/311/CEE del Consiglio concernente il dispositivo di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 040 del 13/02/1999 pag. 0036 - 0045


DIRETTIVA 1999/7/CE DELLA COMMISSIONE del 26 gennaio 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/311/CEE del Consiglio concernente il dispositivo di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/311/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al dispositivo di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/62/CEE (2), in particolare l'articolo 3,

considerando che la direttiva 70/311/CEE è una delle direttive particolari previste dal procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla direttiva 98/14/CE della Commissione (4), relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla direttiva 70/311/CEE;

considerando che, ai fini dell'attuazione pratica della direttiva 70/311/CEE, è necessario che in tutti gli Stati membri vengano adottate disposizioni uniformi, allineate sulla versione più recente del regolamento ECE-ONU n. 79;

considerando che l'allegato VII della direttiva 70/156/CEE stabilisce il formato e il contenuto del numero di omologazione CE; che le stesse specificazioni devono essere adottate ai fini della presente direttiva;

considerando che la direttiva 70/311/CEE deve essere adeguata in conformità;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 70/311/CEE è modificata come segue:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ai fini della presente direttiva, per "veicolo" si intendono i veicoli definiti all'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE»;

2) all'articolo 3, «allegato» è sostituito da «allegati»;

3) gli allegati della direttiva 70/311/CEE sono modificati in conformità dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 gli Stati membri non possono:

- rifiutare, per un tipo di veicolo a motore l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale, oppure

- rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita e la messa in circolazione di un veicolo

per motivi concernenti il dispositivo di sterzo, se il veicolo soddisfa le prescrizioni della direttiva 70/311/CEE, modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1° ottobre 2000 gli Stati membri:

- non possono più concedere l'omologazione CE,

- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale

di un tipo di veicolo per motivi concernenti il dispositivo di sterzo, qualora non siano soddisfatte le prescrizioni della direttiva 70/311/CEE, modificata dalla presente direttiva.

3. A decorrere dal 1° ottobre 2000 gli Stati membri possono rifiutare l'immatricolazione la vendita o l'entrata in servizio dei veicoli nuovi delle categorie M2, M3, N2 e N3 muniti di equipaggiamento sterzo ausiliario non conforme alle disposizioni della direttiva 70/311/CEE, modificata dalla presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1999 e ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano...

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