Commission Directive 2005/17/EC of 2 March 2005 amending certain provisions of Directive 92/105/EEC concerning plant passports

Published date06 October 2006
Subject MatterPlant health legislation
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3.3.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 57/23

DIRETTIVA 2005/17/CE DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2005

che modifica alcune disposizioni della direttiva 92/105/CEE per quanto riguarda i passaporti delle piante

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), secondo comma, e l’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione (2), ha istituito alcune procedure dettagliate per il rilascio di detti passaporti.
(2) Occorre prevedere nuove disposizioni in base alle quali considerare passaporti delle piante le etichette rilasciate a norma delle disposizioni applicabili alla commercializzazione di alcune sementi certificate che soddisfano i pertinenti requisiti della direttiva 2000/29/CE.
(3) Numerosi Stati membri utilizzano le etichette prive dell’indicazione «Passaporto delle piante CE» per la prossima stagione 2004-2005. È necessario fissare le norme per l’utilizzo delle etichette durante un periodo di transizione.
(4) A norma della direttiva 92/105/CEE, i passaporti delle piante devono riportare alcune informazioni, tra cui la dicitura «Passaporto delle piante CEE». In seguito all’adozione del trattato sull'Unione europea, la Comunità è denominata «Comunità europea», con la corrispondente abbreviazione «CE», e pertanto la suindicata dicitura deve essere modificata e diventare «Passaporto delle piante CE».
(5) Occorre pertanto modificare conformemente la direttiva 92/105/CEE.
(6) Il sistema basato sull’utilizzo delle suddette etichette dovrebbe essere rivisto entro il 31 dicembre 2006 per prendere in considerazione le esperienze acquisite.
(7) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 92/105/CEE è modificata nel modo seguente.

1) L'articolo 1, paragrafo 2, è così modificato.
a) Il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:
«c) Per i tuberi-seme di Solanum tuberosum L., di cui all’allegato IV, parte A, sezione II, punto 18.1, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (3), l'etichetta ufficiale di cui all’allegato III della direttiva 2002/56/CE del Consiglio (4) può essere utilizzata al posto di un passaporto delle piante, a condizione che da detta etichetta risulti l’ottemperanza ai requisiti previsti all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE. Dopo il 31 dicembre 2005 l’etichetta
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