Commission Directive 2005/79/EC of 18 November 2005 amending Directive 2002/72/EC relating to plastic materials and articles intended to come into contact with food (Text with EEA relevance)
Published date | 19 November 2005 |
Subject Matter | Approximation of laws,Foodstuffs,Internal market - Principles |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 302, 19 November 2005 |
19.11.2005 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 302/35 |
DIRETTIVA 2005/79/CE DELLA COMMISSIONE
del 18 novembre 2005
che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,
dopo avere consultato l’Autorità europea per la sicurezza alimentare,
considerando quanto segue:
(1) | La direttiva 2002/72/CE della Commissione (2) fissa una lista di monomeri e di altre sostanze di partenza che possono essere usate per fabbricare materiali e oggetti di plastica. In base a nuove informazioni sulla valutazione del rischio di tali sostanze, nella lista comunitaria delle sostanze permesse in tale direttiva vengono inclusi alcuni monomeri ammessi provvisoriamente a livello nazionale così come nuovi monomeri. |
(2) | La direttiva 2002/72/CE contiene inoltre un elenco incompleto di additivi che possono essere usati per fabbricare materiali e oggetti di plastica. L’elenco andrà modificato in modo da includere altri additivi valutati dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità»). |
(3) | Per alcune sostanze dovranno essere modificate, sulla base di nuove informazioni disponibili, le restrizioni già fissate a livello comunitario. L’Autorità raccomanda in particolare di abbassare il limite di migrazione specifica (LMS) dell’olio di soia epossidato (ESBO) nelle guarnizioni in PVC che contengono tale sostanza, usate per sigillare vasetti in vetro contenenti alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, alimenti a base di cereali e alimenti per l’infanzia destinati a lattanti e a bambini. L’Autorità nota infatti che l’esposizione dei bambini piccoli che mangiano regolarmente tali alimenti può superare la TDI. L’LMS per l’ESBO è stato perciò diminuito in queste particolari applicazioni da 60 a 30 mg/kg di alimento o di simulante alimentare, mentre resta invariato in tutte le altre applicazioni. |
(4) | Sarà introdotto un periodo transitorio per guarnizioni in PVC contenenti ESBO, usate per sigillare vasetti di vetro, che sono posti in contatto con alimenti, entro il 19 novembre 2006. |
(5) | La direttiva 2002/72/CE va perciò modificata di conseguenza. |
(6) | Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA APPROVATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli allegati II, III, V e VI della direttiva 2002/72/CE sono modificati in accordo con gli allegati da I a IV della presente direttiva.
Articolo 2
Le guarnizioni in PVC contenenti olio di soia epossidato, con il numero di riferimento 88640 nella sezione A dell’allegato III alla direttiva 2002/72/CE, usate per sigillare vasetti di vetro contenenti alimenti per lattanti e di proseguimento, definiti dalla direttiva 91/321/CEE della Commissione (3) o contenenti alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, definiti dalla direttiva 96/5/CE della Commissione (4), riempiti prima del 19 novembre 2006, che rispettano restrizioni e/o specifiche di cui alla sezione A dell’allegato III della direttiva 2002/72/CE, modificata dalla direttiva 2004/19/CE, possono continuare a essere commercializzate se sui materiali e sugli oggetti compare la data di riempimento.
La data di riempimento può essere sostituita da altra indicazione che permetta comunque di identificare la data di riempimento. Su richiesta, la data di riempimento va messa a disposizione delle autorità competenti e di chiunque sia preposto al controllo del rispetto delle prescrizioni della presente direttiva.
Il primo e secondo comma non ostano alle prescrizioni della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
Articolo 3
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 19 novembre 2006. Essi inviano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni insieme a una tabella di correlazione tra esse e la presente direttiva.
Essi devono applicare tali disposizioni in modo da:
a) | permettere il commercio e l’uso di materiali e di oggetti di plastica destinati a venire in contatto con alimenti che siano conformi alla presente direttiva, dal 19 novembre 2006; |
b) | vietare la fabbricazione e l’importazione nella Comunità di materiali e oggetti di plastica destinati a venire in contatto con alimenti che non siano conformi alla presente direttiva, dal 19 novembre 2007. |
Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.
(2) GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/19/CE (GU L 71 del 10.3.2004, pag. 8).
(3) GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/14/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 37).
(4) GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/13/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 33).
(5) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).
ALLEGATO I
L’allegato II alla direttiva 2002/72/CE è modificato come segue:
1) | Il punto 2 dell’introduzione generale è sostituito dal testo che segue:
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2) | La sezione A viene modificata nel modo che segue:
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