Commission Directive 2005/79/EC of 18 November 2005 amending Directive 2002/72/EC relating to plastic materials and articles intended to come into contact with food (Text with EEA relevance)

Published date19 November 2005
Subject MatterApproximation of laws,Foodstuffs,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 302, 19 November 2005
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19.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 302/35

DIRETTIVA 2005/79/CE DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2005

che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

dopo avere consultato l’Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2002/72/CE della Commissione (2) fissa una lista di monomeri e di altre sostanze di partenza che possono essere usate per fabbricare materiali e oggetti di plastica. In base a nuove informazioni sulla valutazione del rischio di tali sostanze, nella lista comunitaria delle sostanze permesse in tale direttiva vengono inclusi alcuni monomeri ammessi provvisoriamente a livello nazionale così come nuovi monomeri.
(2) La direttiva 2002/72/CE contiene inoltre un elenco incompleto di additivi che possono essere usati per fabbricare materiali e oggetti di plastica. L’elenco andrà modificato in modo da includere altri additivi valutati dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità»).
(3) Per alcune sostanze dovranno essere modificate, sulla base di nuove informazioni disponibili, le restrizioni già fissate a livello comunitario. L’Autorità raccomanda in particolare di abbassare il limite di migrazione specifica (LMS) dell’olio di soia epossidato (ESBO) nelle guarnizioni in PVC che contengono tale sostanza, usate per sigillare vasetti in vetro contenenti alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, alimenti a base di cereali e alimenti per l’infanzia destinati a lattanti e a bambini. L’Autorità nota infatti che l’esposizione dei bambini piccoli che mangiano regolarmente tali alimenti può superare la TDI. L’LMS per l’ESBO è stato perciò diminuito in queste particolari applicazioni da 60 a 30 mg/kg di alimento o di simulante alimentare, mentre resta invariato in tutte le altre applicazioni.
(4) Sarà introdotto un periodo transitorio per guarnizioni in PVC contenenti ESBO, usate per sigillare vasetti di vetro, che sono posti in contatto con alimenti, entro il 19 novembre 2006.
(5) La direttiva 2002/72/CE va perciò modificata di conseguenza.
(6) Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA APPROVATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati II, III, V e VI della direttiva 2002/72/CE sono modificati in accordo con gli allegati da I a IV della presente direttiva.

Articolo 2

Le guarnizioni in PVC contenenti olio di soia epossidato, con il numero di riferimento 88640 nella sezione A dell’allegato III alla direttiva 2002/72/CE, usate per sigillare vasetti di vetro contenenti alimenti per lattanti e di proseguimento, definiti dalla direttiva 91/321/CEE della Commissione (3) o contenenti alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, definiti dalla direttiva 96/5/CE della Commissione (4), riempiti prima del 19 novembre 2006, che rispettano restrizioni e/o specifiche di cui alla sezione A dell’allegato III della direttiva 2002/72/CE, modificata dalla direttiva 2004/19/CE, possono continuare a essere commercializzate se sui materiali e sugli oggetti compare la data di riempimento.

La data di riempimento può essere sostituita da altra indicazione che permetta comunque di identificare la data di riempimento. Su richiesta, la data di riempimento va messa a disposizione delle autorità competenti e di chiunque sia preposto al controllo del rispetto delle prescrizioni della presente direttiva.

Il primo e secondo comma non ostano alle prescrizioni della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 19 novembre 2006. Essi inviano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni insieme a una tabella di correlazione tra esse e la presente direttiva.

Essi devono applicare tali disposizioni in modo da:

a) permettere il commercio e l’uso di materiali e di oggetti di plastica destinati a venire in contatto con alimenti che siano conformi alla presente direttiva, dal 19 novembre 2006;
b) vietare la fabbricazione e l’importazione nella Comunità di materiali e oggetti di plastica destinati a venire in contatto con alimenti che non siano conformi alla presente direttiva, dal 19 novembre 2007.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1) GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

(2) GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/19/CE (GU L 71 del 10.3.2004, pag. 8).

(3) GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/14/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 37).

(4) GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/13/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 33).

(5) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).


ALLEGATO I

L’allegato II alla direttiva 2002/72/CE è modificato come segue:

1) Il punto 2 dell’introduzione generale è sostituito dal testo che segue:
«2. Le seguenti sostanze non sono incluse anche se sono usate intenzionalmente e sono autorizzate:
a) sali (inclusi sali doppi e sali acidi) di alluminio, ammonio, calcio, ferro, magnesio, potassio e sodio di acidi, fenoli o alcoli autorizzati. Tuttavia, nomi contenenti i termini «… acido/i, sali,» compaiono nelle liste se non è/sono menzionato/i il/i corrispondente/i acido/i libero/i;
b) sali (inclusi sali doppi e sali acidi) di zinco di acidi, fenoli o alcoli autorizzati. A questi sali si applica un LMS di gruppo = 25 mg/kg (espresso come Zn). La stessa restrizione dello Zn si applica a:
i) sostanze il cui nome contiene i termini «… acido/i, sali,» che compaiono nelle liste, se non è/sono menzionato/i il/gli acido/i libero/i corrispondente/i;
ii) sostanze citate nella nota 38 dell’allegato VI.»
2) La sezione A viene modificata nel modo che segue:
a) nella tabella sono inserite in ordine numerico le seguenti righe:
N. Rif. N. CAS Denominazione Restrizioni e/o specifiche
(1) (2) (3) (4)
«11005 012542-30-2 Acrilato di diciclopentenile QMA = 0,05 mg/6 dm2
11500 000103-11-7 Acrilato di 2-etilesile LMS = 0,05 mg/kg
12786 000919-30-2 3-amminopropiltrietossisilano Contenuto residuo estraibile di 3-amminopropiltrietossisilano inferiore a 3 mg/kg di materiale di filler. Da utilizzare solo per il trattamento di superficie reattiva di filler inorganici
13317 132459-54-2 N,N′-bis[4-(etossicarbonil)fenil]-1,4,5,8-naftalenetetracarbossidiimmide LMS = 0,05 mg/kg. Purezza > 98,1 % (p/p). Da usare solo come co-monomero (4 % massimo) per poliesteri (PET, PBT)
14260 000502-44-3 Caprolattone LMS = 0,05 mg/kg (espresso come somma di caprolattone e di acido 6-idrossiesanoico)
16955 000096-49-1 Carbonato di etilene Contenuto residuo = 5 mg/kg di idrogel usato nella proporzione di 10 g di idrogel per 1 kg di alimento. L’idrolizzato contiene glicole etilenico avente LMS = 30 mg/kg
21370 010595-80-9 Metacrilato di 2-sulfoetile QMA = ND (LD = 0,02 mg/6 dm2)
22210 000098-83-9 Alfa-metilstirene LMS = 0,05 mg/kg
22932 001187-93-5 Perfluorometil per fluorovinil etere LMS = 0,05 mg/kg. Da utilizzare solo per rivestimenti antiaderenti
24903 068425-17-2 Sciroppi da amido idrolizzato, idrogenati In conformità con le specifiche dell’allegato V
25540 000528-44-9 Acido trimellitico LMS(T) = 5 mg/kg (35)
25550 000552-30-7 Anidride trimellitica LMS(T) = 5 mg/kg (35) (espresso in acido trimellitico)»
b) nelle seguenti righe, il contenuto delle colonne «N. CAS» o «Restrizioni e/o specifiche» è sostituito da quanto segue:
N. Rif. N. CAS Denominazione Restrizioni e/o specifiche
(1) (2) (3) (4)
«10690 000079-10-7 Acido acrilico LMS(T) = 6 mg/kg (36)
10750 002495-35-4 Acrilato di benzile LMS(T) = 6 mg/kg (36)
10780 000141-32-2 Acrilato di n-butile LMS(T) = 6 mg/kg (36)
10810 002998-08-5 Acrilato di sec-butile LMS(T) = 6 mg/kg (36)
10840 001663-39-4 Acrilato di terz-butile LMS(T) = 6 mg/kg (36)
11470 000140-88-5 Acrilato di etile LMS(T) = 6 mg/kg (36)
11590 000106-63-8 Isobutile acrilato LMS(T) = 6 mg/kg (36)
11680 000689-12-3 Acrilato di
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