Commission Directive 2006/136/EC of 11 December 2006 amending Council Directive 91/414/EEC to include dinocap as active substance (Text with EEA relevance)

Published date01 December 2007
Subject MatterPlant health legislation,Approximation of laws
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12.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 349/42

DIRETTIVA 2006/136/CE DELLA COMMISSIONE

dell’11 dicembre 2006

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva dinocap

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (2), stabilisce un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il dinocap.
(2) Gli effetti del dinocap sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità del regolamento (CEE) n. 3600/92 per diversi impieghi proposti dal notificante. In forza del regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l’attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92 (3), modificato dal regolamento (CE) n. 491/95 (4), l’Austria è stata designata Stato membro relatore. Il 18 maggio 2000 l’Austria ha presentato alla Commissione il rapporto di valutazione e le raccomandazioni pertinenti conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92.
(3) Detto rapporto di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
(4) Per quanto riguarda il dinocap, al gruppo di esperti scientifici sulla salute dei vegetali, i prodotti fitosanitari e i loro residui dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («il gruppo di esperti») sono state sottoposte due questioni. La prima questione riguardava la rilevanza per l’uomo degli effetti sugli occhi osservati nei cani, la seconda si riferiva al valore appropriato per l’assorbimento cutaneo desumibile dai diversi studi messi a disposizione dal notificante. Per quanto concerne il primo quesito, il gruppo di esperti ha ritenuto che, non essendovi dati sufficienti per concludere che gli effetti sugli occhi riguardano solo i cani, potrebbero essere necessarie ulteriori ricerche sul modo in cui si verifica il fenomeno. Pertanto, la conclusione è stata che gli effetti sugli occhi osservati nei cani non possono essere considerati irrilevanti per l’uomo. Per quanto riguarda il secondo quesito, il gruppo di esperti ha ritenuto che ai fini della valutazione il valore appropriato per l’assorbimento cutaneo sia del 10 %. In entrambi i casi le raccomandazioni del comitato scientifico (5) sono state prese in considerazione nell’elaborazione della presente direttiva e del pertinente rapporto di riesame.
(5) A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, e dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE l’iscrizione di una sostanza nell’allegato I può essere soggetta a restrizioni e condizioni. In questo caso sono considerate necessarie restrizioni riguardanti il periodo di iscrizione e le colture su cui l’impiego è autorizzato. La proposta originariamente presentata al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali prevedeva di limitare a sette anni il periodo di iscrizione, così che gli Stati membri avrebbero accordato la priorità al riesame dei prodotti fitosanitari contenenti dinocap già in commercio. Per evitare disparità in rapporto all’elevato livello di protezione perseguito, l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE doveva essere limitata agli impieghi del dinocap che fossero stati effettivamente oggetto della valutazione comunitaria e che fossero stati giudicati conformi alle condizioni della direttiva 91/414/CEE. Ciò implica che altri impieghi, che non erano stati affatto o erano stati solo parzialmente valutati, dovevano essere preventivamente sottoposti a una valutazione completa prima che si potesse considerare la loro iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Infine, data la pericolosità del dinocap, si era ritenuto necessario prevedere un minimo di armonizzazione comunitaria di alcune misure di attenuazione dei rischi che gli Stati membri erano tenuti ad applicare al momento del rilascio delle autorizzazioni.
(6) Secondo le procedure stabilite dalla direttiva 91/414/CEE, l’approvazione delle sostanze attive, compresa la definizione dei provvedimenti di gestione del rischio, spetta alla Commissione. Incombe agli Stati membri attuare, applicare e controllare le misure volte ad attenuare i rischi dei prodotti fitosanitari. Le preoccupazioni espresse da vari Stati membri riflettono il loro giudizio, secondo cui sono necessarie ulteriori restrizioni per ridurre il rischio ad un livello che possa essere considerato accettabile e coerente con l’elevato grado di protezione perseguito nella Comunità. Attualmente, stabilire un livello adeguato di sicurezza e tutela con riferimento alla prosecuzione
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