Commission Directive 2006/30/EC of 13 March 2006 amending the Annexes to Council Directives 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for the benomyl group (Text with EEA relevance)

Published date14 March 2006
Subject MatterPlant health legislation,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 75, 14 March 2006
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14.3.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 75/7

DIRETTIVA 2006/30/CE DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2006

che modifica gli allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda i limiti massimi di residui del gruppo benomil

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa i limiti massimi di residui di antiparassitari sui e nei cereali (1), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa i limiti massimi di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (2), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i limiti massimi di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (3), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) Per quanto riguarda i cereali e i prodotti di origine vegetale, inclusi gli ortofrutticoli, i limiti di residui dipendono dall'uso dei quantitativi minimi di antiparassitari necessari per ottenere un'efficace protezione delle piante, applicati in modo tale che ne risulti un limite di residui quanto più basso possibile ed accettabile dal punto di vista tossicologico, con riguardo in particolare alla protezione dell'ambiente e alla quantità stimata assunta dai consumatori con la dieta alimentare. Per quanto riguarda i prodotti alimentari di origine animale, i limiti di residui dipendono dal consumo, da parte degli animali, di cereali e prodotti di origine vegetale trattati con antiparassitari, tenendo conto anche, se del caso, delle conseguenze dirette dell'uso di medicinali veterinari. I limiti massimi di residui (LMR) comunitari rappresentano il limite superiore dei quantitativi di tali residui che possono essere contenuti nei prodotti alimentari quando sono state rispettate le buone pratiche agricole.
(2) Gli LMR per gli antiparassitari vengono periodicamente riesaminati e modificati per tener conto dei nuovi dati al riguardo. Tali LMR sono fissati al limite inferiore di determinazione analitica nel caso in cui gli impieghi autorizzati di prodotti fitosanitari non producano limiti rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari, oppure qualora non vi siano impieghi autorizzati oppure nel caso in cui gli impieghi autorizzati da Stati membri non siano stati suffragati dai dati necessari oppure nel caso in cui gli impieghi in paesi terzi causanti residui in o su prodotti alimentari che possono essere immessi in circolazione nel mercato comunitario non siano stati suffragati da tali dati necessari.
(3) Diversi Stati membri hanno informato la Commissione che intendono rivedere i rispettivi LMR nazionali, conformemente all'articolo 8 della direttiva 90/642/CEE, alla luce dei timori sull’assunzione da parte dei consumatori. Sono state presentate alla Commissione proposte di revisione degli LMR comunitari.
(4) L'esposizione a lungo e a breve termine dei consumatori agli antiparassitari oggetto della presente direttiva attraverso prodotti alimentari è stata riesaminata e valutata secondo le procedure e le prassi comunitarie, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità (4). È opportuno fissare, su queste basi, nuovi LMR, i quali assicurino che non si produca alcuna esposizione inaccettabile dei consumatori.
(5) L’esposizione acuta dei consumatori a tali antiparassitari attraverso ciascuno dei prodotti alimentari che possono contenerne residui è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi comunitarie, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità. Si è concluso che la presenza di residui di antiparassitari a un livello pari o inferiore ai nuovi LMR proposti nella presente direttiva non è tale da provocare effetti tossici acuti.
(6) I partner commerciali della Comunità sono stati consultati, tramite l'Organizzazione mondiale del commercio, sui nuovi LMR e le loro osservazioni in merito sono state prese in debita considerazione.
(7) Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE.
(8) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell’allegato I della direttiva 90/642/CEE, nella categoria «2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi, iii) Ortaggi a frutto, a) Solanacee», tra le voci «Melanzane» e «Altre» è aggiunta la voce «Okra (gombo)».

Articolo 2

L’allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE è modificato conformemente all’allegato I della presente direttiva.

Articolo 3

L'allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE è modificato conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 4

L’allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE è modificato conformemente all’allegato III della presente direttiva.

Articolo 5

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 14 settembre 2006 i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali provvedimenti nonché una tabella di concordanza tra questi ultimi e la presente direttiva.

Essi applicano tali provvedimenti a decorrere dal 15 settembre 2006.

Quando gli Stati membri adottano tali provvedimenti, questi contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredati di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo dei provvedimenti essenziali nazionali adottati nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/4/CE della Commissione (GU L 23 del 27.1.2006, pag. 69).

(2) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/70/CE della Commissione (GU L 276 del 21.10.2005, pag. 35).

(3) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/9/CE della Commissione (GU L 22 del 26.1.2006, pag. 24).

(4) Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta); a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il Comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).


ALLEGATO I

Nell’allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CE, il testo delle righe relative al benomil, al carbendazim e al tiofanato-metile è sostituito dal seguente:

Residui di antiparassitari Livelli massimi (mg/kg)
«Benomil e carbendazim, espressi come carbendazim
2 Orzo
2 Avena
0,1 Segale
0,1 Triticale
0,1 Frumento
0,01 (1) Altri cereali
Tiofanato metile
0,3 Orzo
0,3 Avena
0,05 Segale
0,05 Triticale
0,05 Frumento
0,01 (1) Altri cereali

(1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»


ALLEGATO II

Nell’allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE, il testo delle righe relative al benomil, carbendazim e tiofanato metile è sostituto dal seguente:

Residui di antiparassitari Livelli massimi (mg/kg)
Nelle carni incluso il grasso, nelle preparazioni di carni, nelle frattaglie e nei grassi animali elencati nell'allegato I ai codici NC 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 e 1602 Nel latte e nei prodotti lattiero-caseari elencati nell'allegato I ai codici NC 0401, 0402, 0405 00 e 0406 Nelle uova fresche in guscio, nelle uova di volatili e nei tuorli d'uovo elencati nell'allegato I ai codici NC 0407 00 e 0408
«Carbendazim e tiofanato metile espressi come carbendazim 0,05 (1) 0,05 (1) 0,05 (1)

(1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»


ALLEGATO III

Nell’allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE, la colonna relativa al gruppo benomil è sostituta dalla seguente:

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui
Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano i livelli massimi di residui Somma di benomil e carbendazim, espressa come carbendazim Tiofanato metile
«1. Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelazione, senza zuccheri addizionati; frutta a guscio
i) AGRUMI
0,1 (1) 0,1 (1)
Pompelmi
Limoni
Limette
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)
Arance
Pomeli
Altri
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)
0,1 (1) 0,2
Mandorle
Noci del Brasile
Noci di acagiù
Castagne e marroni
Noci di cocco
Nocciole
Noci del Queensland
Noci di pecàn
Pinoli
Pistacchi
Noci comuni
Altre
iii) POMACEE
0,2 0,5
Mele
Pere
Cotogne
Altre
iv) DRUPACEE
Albicocche 0,2 2
Ciliegie
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