Commission Directive 2005/70/EC of 20 October 2005 amending Council Directives 76/895/EEC, 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for certain pesticides in and on cereals and certain products of animal and plant origin (Text with EEA relevance)

Published date21 October 2005
Subject MatterApproximation of laws,Plant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 276, 21 October 2005
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21.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 276/35

DIRETTIVA 2005/70/CE DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2005

che modifica le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i limiti massimi di residui di alcuni antiparassitari sui e nei cereali nonché su e in alcuni prodotti di origine animale e di origine vegetale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/895/CEE (1) del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli, in particolare l'articolo 5,

vista la direttiva 86/362/CEE (2) del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 86/363/CEE (3) del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE (4) del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE (5) del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

(1) All'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono state iscritte le seguenti sostanze attive esistenti: glifosato con la direttiva 2001/99/CE (6) della Commissione, clorprofam con la direttiva 2004/20/CE (7) della Commissione; bromoxynil e ioxynil con la direttiva 2004/58/CE (8) della Commissione.
(2) All'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono state iscritte le seguenti sostanze attive nuove: dimethenamid-p e flurtamone con la direttiva 2003/84/CE (9) della Commissione; propoxycarbazone e zoxamide con la direttiva 2003/119/CE (10) della Commissione; flazasulfuron e pyraclostrobin con la direttiva 2004/30/CE (11) della Commissione; quinoxifen con la direttiva 2004/60/CE (12) della Commissione; mepanipyrim con la direttiva 2004/62/CE (13) della Commissione.
(3) L'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive in questione è stata basata sulla valutazione delle informazioni fornite in merito all'utilizzazione proposta. Alcuni Stati membri hanno trasmesso informazioni relative a tale utilizzazione conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE. Le informazioni disponibili sono state riesaminate e risultano sufficienti per fissare alcuni limiti massimi di residui (LMR).
(4) I limiti massimi di residui comunitari e i valori raccomandati dal Codex alimentarius sono stabiliti e valutati in base a procedure simili. Il Codex prevede diversi limiti massimi di residui per il clorprofam e il glifosato. Nella direttiva 76/895/CEE sono già stati fissati a livello comunitario limiti massimi di residui per il clorprofam (con la direttiva 82/528/CEE del Consiglio) (14). Inoltre, nelle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE sono già stati fissati limiti massimi di residui per il glifosato (con la direttiva 1998/82/CE del Consiglio) (15). Tali limiti sono stati presi in considerazione nel determinare i limiti massimi di residui oggetto delle modifiche di cui alla presente direttiva. Non sono stati presi in considerazione i limiti massimi di residui del Codex la cui revoca sarà raccomandata in un prossimo futuro. I limiti massimi di residui basati sui LMR del Codex sono stati valutati tenendo conto dei rischi per i consumatori. In base ai risultati della valutazione non è stato stabilito alcun rischio nel quadro dei parametri tossicologici fondati sugli studi di cui dispone la Commissione.
(5) I rapporti di riesame della Commissione preparati per l'iscrizione all'allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive in questione fissano la dose giornaliera ammissibile (DGA) e, all'occorrenza, la dose acuta di riferimento (DAR) per tali sostanze. L'esposizione dei consumatori di prodotti alimentari trattati con le sostanze attive in questione è stata esaminata e valutata conformemente alle procedure comunitarie. Si è inoltre tenuto conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità (16), nonché del parere del comitato scientifico per le piante (17) sulla metodologia applicata. Si è concluso che i limiti massimi di residui proposti non comportano il superamento di dette DGA o DAR.
(6) Per garantire un'adeguata tutela del consumatore contro l'esposizione a residui derivanti da impieghi non autorizzati di prodotti fitosanitari, occorre fissare limiti massimi di residui provvisori al limite inferiore di determinazione analitica per le corrispondenti combinazioni di prodotto/antiparassitario.
(7) La fissazione a livello comunitario di tali limiti massimi provvisori non impedisce agli Stati membri di stabilire limiti massimi provvisori per le sostanze in questione conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e al suo allegato VI. Un periodo di quattro anni è considerato sufficiente per consentire ulteriori impieghi delle sostanze attive in questione. Dopodiché i limiti massimi di residui provvisori dovrebbero diventare definitivi.
(8) È pertanto necessario inserire o sostituire negli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE tutti i limiti massimi di residui derivanti dall'impiego di detti prodotti fitosanitari, in modo da consentire una sorveglianza e un controllo adeguati del divieto d'impiego e tutelare il consumatore. È inoltre opportuno modificare i limiti massimi di residui già definiti negli allegati delle suddette direttive. Qualora i limiti massimi di residui non siano ancora stati definiti, occorre fissarli per la prima volta.
(9) Il glifosato è usato in forma di etere o sale. Nel caso del sale di glifosato trimesium, il residuo di trimethylsulfonium cation è anch’esso rilevante sul piano tossicologico. È pertanto necessario fissare anche per tale catione limiti massimi di residui.
(10) È pertanto opportuno sopprimere le disposizioni della direttiva 76/895/CEE che fissa limiti massimi di residui per il clorprofam.
(11) È pertanto opportuno modificare le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE.
(12) I provvedimenti contenuti nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II della direttiva 76/895/CEE, la riga relativa al clorprofam è soppressa.

Articolo 2

La direttiva 86/362/CEE è modificata come segue:

1) nell'allegato II, parte A, sono aggiunte, conformemente all'allegato I della presente direttiva, le righe relative a: bromoxynil, clorprofam, dimethenamid-P, flazasulfuron, flurtamone, ioxinyl, mepanipyrim, propoxycarbazone, pyraclostrobin, quinoxyfen, trimethylsulfonium cation e zoxamide;
2) nell'allegato II, parte A, la riga relativa al glifosato è sostituita dal testo di cui all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

La direttiva 86/363/CEE è modificata come segue:

1) nell'allegato II, parte A, sono aggiunte, conformemente all'allegato III della presente direttiva, le righe relative a: bromoxynil, clorprofam, ioxinyl, pyraclostrobin, quinoxyfen e trimethylsulfonium cation;
2) nell'allegato II, parte B, la riga relativa al glifosato è sostituita dal testo di cui all'allegato IV della presente direttiva.

Articolo 4

La direttiva 90/642/CEE è modificata come segue:

1) Nell'allegato II sono aggiunte, conformemente all'allegato V della presente direttiva, le colonne relative a: bromoxynil, clorprofam, dimethenamid-P, flazasulfuron, flurtamone, ioxinyl, mepanipyrim, propoxycarbazone, pyraclostrobin, quinoxyfen, trimethylsulfonium cation e zoxamide;
2) Nell'allegato II la colonna relativa al glifosato è sostituita dal testo di cui all'allegato VI della presente direttiva.

Articolo 5

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 21 aprile 2006. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 21 aprile 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1) GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/118/CE della Commissione (GU L 327 del 16.12.2003, pag. 25).

(2) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/48/CE della Commissione (GU L 219 del 24.8.2005, pag. 29).

(3) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43...

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