Commission Directive 2006/62/EC of 12 July 2006 amending the Annexes to Council Directives 76/895/EEC, 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for desmedipham, phenmedipham and chlorfenvinphos (Text with EEA relevance)

Published date27 July 2006
Subject MatterPlant health legislation,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 206, 27 July 2006
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27.7.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 206/27

DIRETTIVA 2006/62/CE DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2006

che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di desmedifam, fenmedifam e clorfenvinfos

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 5,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (2), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (3), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (4), in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (5), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

(1) Le sostanze attive esistenti desmedifam e fenmedifam sono state iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE dalla direttiva 2004/58/CE della Commissione (6).
(2) L'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive in questione si è basata sulla valutazione delle informazioni fornite in merito all’impiego proposto. Alcuni Stati membri hanno trasmesso informazioni relative a tale impiego, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE. Le informazioni disponibili sono state riesaminate e risultano sufficienti per fissare alcuni limiti massimi di residui (LMR).
(3) Per quanto riguarda il clorfenvinfos, il regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione (7), prevede che tale sostanza non sia iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. In taluni Stati membri possono essere mantenute determinate autorizzazioni relative all’impiego di prodotti contenenti clorfenvinfos fino al 30 giugno 2007.
(4) Per il clorfenvinfos sono già stati fissati LMR comunitari nella direttiva 76/895/CEE. Occorre che tali LMR siano presi in considerazione nel fissare gli LMR per il clorfenvinfos nella direttiva 90/642/CEE.
(5) Le relazioni d’esame della Commissione, elaborate ai fini dell’iscrizione delle sostanze attive in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, fissano la dose giornaliera ammissibile (DGA) e, ove necessario, la dose acuta di riferimento (DAR) per tali sostanze. L'esposizione dei consumatori di prodotti alimentari trattati con le sostanze attive in questione è stata esaminata e valutata conformemente alle procedure comunitarie. Si è inoltre tenuto conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità (8) nonché del parere del comitato scientifico per le piante (9) sulla metodologia applicata. Si è concluso che gli LMR proposti non comporteranno il superamento di dette DGA o DAR.
(6) Per un'adeguata tutela del consumatore contro l'esposizione a residui derivanti da impieghi non autorizzati di prodotti fitosanitari, occorre fissare LMR provvisori per le corrispondenti combinazioni prodotto/antiparassitario al limite inferiore di determinazione analitica.
(7) La fissazione a livello comunitario di tali LMR provvisori non impedisce che gli Stati membri stabiliscano LMR provvisori per le sostanze in questione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e al suo allegato VI. Si ritiene che un periodo di quattro anni sia sufficiente per permettere altre utilizzazioni della sostanza attiva in questione. Dopodiché gli LMR provvisori dovrebbero diventare definitivi.
(8) È quindi necessario inserire negli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE tutti gli LMR derivanti dall'impiego di detti prodotti fitosanitari, per consentire una sorveglianza e un controllo adeguati dell’osservanza del divieto del loro impiego e proteggere il consumatore. Qualora gli LMR non siano ancora stati definiti, occorre fissarli per la prima volta.
(9) Occorre di conseguenza sopprimere le disposizioni della direttiva 76/895/CEE che fissano gli LMR per il clorfenvinfos.
(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE.
(11) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II della direttiva 76/895/CEE la riga corrispondente al clorfenvinfos è soppressa.

Articolo 2

L’allegato II della direttiva 86/362/CEE è modificato conformemente all’allegato I della presente direttiva.

Articolo 3

L’allegato II della direttiva 86/363/CEE è modificato conformemente all’allegato II della presente direttiva.

Articolo 4

L’allegato II della direttiva 90/642/CEE è modificato conformemente all’allegato III della presente direttiva.

Articolo 5

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 gennaio 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 21 gennaio 2008.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1) GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/59/CE della Commissione (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 61).

(2) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/59/CE della Commissione.

(3) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/59/CE della Commissione.

(4) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/59/CE della Commissione.

(5) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/45/CE della Commissione (GU L 130 del 18.5.2006, pag. 27).

(6) GU L 120 del 24.4.2004, pag. 26.

(7) GU L 319 del 23.11.2002, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2005 (GU L 211 del 13.8.2005, pag. 6).

(8) Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con gli alimenti (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il Comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(9) Parere del comitato scientifico per le piante sui problemi riguardanti la modificazione degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio (parere del comitato scientifico per le piante del 14 luglio 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_it.html).


ALLEGATO I

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE sono aggiunte le righe seguenti relative alle sostanze desmedifam, fenmedifam e clorfenvinfos:

Residui di antiparassitari Quantità massime in mg/kg
«Desmedifam 0,05 (1) (2) cereali
Fenmedifam 0,05 (1) (2) cereali
Clorfenvinfos (somma degli isomeri E e Z) 0,02 (1) cereali

(1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(2) Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.»


ALLEGATO II

L'allegato II della direttiva 86/363/CEE è modificato come segue:

1) nella parte A è aggiunta la seguente riga per il clorfenvinfos:
Residui di antiparassitari Quantità massime in mg/kg
di grasso contenuto in carni, preparazioni a base di carne, frattaglie e grassi animali elencati nell'allegato I, di cui ai codici NC ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 e 1602 (1) (4) per il latte vaccino e il latte vaccino intero figuranti nell'allegato I, di cui al codice NC 0401; per altri prodotti alimentari di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00 e 0406 conformemente a (2) (4) di uova fresche in guscio, uova di volatili e tuorli d'uovo elencati nell'allegato I, di cui ai codici NC 0407 00 e 0408 (3) (4)
«Clorfenvinfos (somma degli isomeri E e Z) 0,01 (1) 0,01 (1) 0,01 (1)
2) nella parte B è aggiunta la seguente riga per il fenmedifam:
Residui di antiparassitari Quantità massime in mg/kg
di carni, inclusi i grassi, preparazioni a base di carne, frattaglie e grassi animali elencati nell'allegato
...

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