Commission Directive 2007/55/EC of 17 September 2007 amending certain Annexes to Council Directives 76/895/EEC, 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for azinphos-methyl (Text with EEA relevance )

Published date18 September 2007
Subject MatterFoodstuffs,Approximation of laws,Fruit and vegetables,Plant health legislation,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 243, 18 September 2007
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18.9.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/41

DIRETTIVA 2007/55/CE DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2007

che modifica alcuni allegati delle direttive del Consiglio 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azinfos-metile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 5,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (2), in particolare l’articolo 10,

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (3), in particolare l’articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (4), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione è stata informata del fatto che può rivelarsi necessario rivedere gli attuali livelli massimi di residui (LMR) di azinfos-metile sulla base dei nuovi dati disponibili sotto il profilo tossicologico e dell’assunzione di tali sostanze da parte dei consumatori. Essa ha invitato lo Stato membro che ha funto da relatore per l’azinfos-metile a norma della direttiva 91/414/CEE (5) a presentare una proposta per la revisione degli LMR comunitari. Tale proposta è stata sottoposta all’esame della Commissione.
(2) Gli LMR comunitari e i valori raccomandati dal Codex Alimentarius sono stabiliti e valutati in base a procedure simili. Il Codex prevede una serie di LMR per l’azinfos-metile. Gli LMR comunitari basati sugli LMR del Codex sono inoltre stati valutati dallo Stato membro relatore alla luce dei nuovi dati riguardanti i rischi per i consumatori.
(3) L’esposizione, nel corso della vita e a breve termine, dei consumatori all’azinfos-metile attraverso i prodotti alimentari è stata riesaminata e valutata secondo le procedure e le prassi comunitarie, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall’Organizzazione mondiale della sanità (6). È opportuno fissare, su queste basi, nuovi LMR, i quali assicurino che non si produca alcuna esposizione inaccettabile dei consumatori.
(4) Per un’adeguata tutela del consumatore contro l’esposizione a residui derivanti da impieghi non autorizzati di prodotti fitosanitari occorre fissare LMR per le corrispondenti combinazioni prodotto/antiparassitario al limite inferiore di determinazione analitica.
(5) È quindi necessario modificare gli LMR di cui agli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE affinché si possa sorvegliare e controllare l’osservanza del divieto del loro impiego e proteggere il consumatore.
(6) I partner commerciali della Comunità sono stati informati dei nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni in merito saranno prese in debita considerazione.
(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE.
(8) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell’allegato II della direttiva 76/895/CEE la voce relativa all’azinfos-metile è soppressa.

Articolo 2

La direttiva 86/362/CEE è modificata conformemente all’allegato I della presente direttiva.

Articolo 3

La direttiva 86/363/CEE è modificata conformemente all’allegato II della presente direttiva.

Articolo 4

La direttiva 90/642/CEE è modificata conformemente all’allegato III della presente direttiva.

Articolo 5

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 18 marzo 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 19 marzo 2008.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1) GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/8/CE della Commissione (GU L 63 dell’1.3.2007, pag. 9).

(2) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/27/CE della Commissione (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 31).

(3) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/28/CE della Commissione (GU L 135 del 26.5.2007, pag. 6).

(4) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/39/CE della Commissione (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 25).

(5) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/52/CE della Commissione (GU L 214 del 17.8.2007, pag. 3).

(6) Orientamenti per la stima dell’assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell’Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).


ALLEGATO I

Nell’allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE è aggiunta la seguente riga:

Residui di antiparassitari Quantità massime in mg/kg
«Azinfos-metile 0,05 (*) CEREALI»

ALLEGATO II

Nell’allegato II, parte A, della direttiva 86/363/CEE è aggiunta la seguente riga:

Quantità massime in mg/kg (ppm)
Residui di antiparassitari di grassi delle carni, preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali elencati nell’allegato I alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 e 1602 (1) (4) per il latte di vacca crudo e il latte di vacca intero della voce 0401 dell’allegato I; per gli altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00 e 0406 conformemente a (2) (4) di uova fresche sgusciate, uova di volatili e tuorli d’uovo elencati nell’allegato I alle voci 0407 00 e 0408 (3) (4)
«Azinfos-metile 0,01 (1) 0,01 (1) 0,01 (1)

(1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»


ALLEGATO III

Nell’allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE è aggiunta la seguente colonna:

«Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui Azinfos-metile
1. Frutta fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelamento, senza zuccheri addizionati; frutta a guscio
i) AGRUMI
0,05 (1)
Pompelmi
Limoni
Limette
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)
Arance
Pomeli
Altri
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)
0,5
Mandorle
Noci del Brasile
Noci di acagiù
Castagne e marroni
Noci di cocco
Nocciole
Noci del Queensland
Noci di Pecan
Pinoli
Pistacchi
Noci comuni
Altri
iii) POMACEE
0,5 (2)
Mele
Pere
Cotogne
Altri
iv) DRUPACEE
0,5 (2)
Albicocche
Ciliegie
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)
Prugne
Altri
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA
a) Uve da tavola e da vino
0,05 (1)
Uve da tavola
Uve da vino
b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)
0,5 (2)
c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)
0,5 (2)
More
More di rovo
More-lamponi
Lamponi
Altri
d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)
Mirtilli neri
Mirtilli rossi 0,1
Ribes (rosso, nero e bianco) 0,5 (2)
Uva spina 0,5 (2)
Altri 0,05 (1)
e) Bacche e frutti selvatici
0,05 (1)
vi) FRUTTA VARIE
0,05 (1)
Avocadi
Banane
Datteri
Fichi
Kiwi
Kumquat
Litchi
Manghi
Olive (da tavola)
Olive (da olio)
Papaie
Frutti della passione
Ananassi
Melograni
Altri
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi
i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO
0,05 (1)
Barbabietole
Carote
Manioca
Sedani rapa
Rafano
Topinambur
Pastinaca
Prezzemolo a grossa radice
Ravanelli
Salsefrica
Patate dolci
Navoni-rutabaga
Navoni
Igname
Altri
ii) ORTAGGI A BULBO
0,05 (1)
Agli
Cipolle
Scalogni
Cipolline
Altri
iii) ORTAGGI A FRUTTO
a) Solanacee
0,05 (1)
Pomodori
Peperoni
Melanzane
Gombo
Altri
b) Cucurbitacee con buccia commestibile
Cetrioli 0,2
Cetr
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