Commission Directive 2007/55/EC of 17 September 2007 amending certain Annexes to Council Directives 76/895/EEC, 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for azinphos-methyl (Text with EEA relevance )
Published date | 18 September 2007 |
Subject Matter | Foodstuffs,Approximation of laws,Fruit and vegetables,Plant health legislation,Environment |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 243, 18 September 2007 |
18.9.2007 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 243/41 |
DIRETTIVA 2007/55/CE DELLA COMMISSIONE
del 17 settembre 2007
che modifica alcuni allegati delle direttive del Consiglio 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azinfos-metile
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 5,
vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (2), in particolare l’articolo 10,
vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (3), in particolare l’articolo 10,
vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (4), in particolare l’articolo 7,
considerando quanto segue:
(1) | La Commissione è stata informata del fatto che può rivelarsi necessario rivedere gli attuali livelli massimi di residui (LMR) di azinfos-metile sulla base dei nuovi dati disponibili sotto il profilo tossicologico e dell’assunzione di tali sostanze da parte dei consumatori. Essa ha invitato lo Stato membro che ha funto da relatore per l’azinfos-metile a norma della direttiva 91/414/CEE (5) a presentare una proposta per la revisione degli LMR comunitari. Tale proposta è stata sottoposta all’esame della Commissione. |
(2) | Gli LMR comunitari e i valori raccomandati dal Codex Alimentarius sono stabiliti e valutati in base a procedure simili. Il Codex prevede una serie di LMR per l’azinfos-metile. Gli LMR comunitari basati sugli LMR del Codex sono inoltre stati valutati dallo Stato membro relatore alla luce dei nuovi dati riguardanti i rischi per i consumatori. |
(3) | L’esposizione, nel corso della vita e a breve termine, dei consumatori all’azinfos-metile attraverso i prodotti alimentari è stata riesaminata e valutata secondo le procedure e le prassi comunitarie, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall’Organizzazione mondiale della sanità (6). È opportuno fissare, su queste basi, nuovi LMR, i quali assicurino che non si produca alcuna esposizione inaccettabile dei consumatori. |
(4) | Per un’adeguata tutela del consumatore contro l’esposizione a residui derivanti da impieghi non autorizzati di prodotti fitosanitari occorre fissare LMR per le corrispondenti combinazioni prodotto/antiparassitario al limite inferiore di determinazione analitica. |
(5) | È quindi necessario modificare gli LMR di cui agli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE affinché si possa sorvegliare e controllare l’osservanza del divieto del loro impiego e proteggere il consumatore. |
(6) | I partner commerciali della Comunità sono stati informati dei nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni in merito saranno prese in debita considerazione. |
(7) | È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. |
(8) | Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Nell’allegato II della direttiva 76/895/CEE la voce relativa all’azinfos-metile è soppressa.
Articolo 2
La direttiva 86/362/CEE è modificata conformemente all’allegato I della presente direttiva.
Articolo 3
La direttiva 86/363/CEE è modificata conformemente all’allegato II della presente direttiva.
Articolo 4
La direttiva 90/642/CEE è modificata conformemente all’allegato III della presente direttiva.
Articolo 5
Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 18 marzo 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 19 marzo 2008.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 6
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/8/CE della Commissione (GU L 63 dell’1.3.2007, pag. 9).
(2) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/27/CE della Commissione (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 31).
(3) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/28/CE della Commissione (GU L 135 del 26.5.2007, pag. 6).
(4) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/39/CE della Commissione (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 25).
(5) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/52/CE della Commissione (GU L 214 del 17.8.2007, pag. 3).
(6) Orientamenti per la stima dell’assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell’Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).
ALLEGATO I
Nell’allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE è aggiunta la seguente riga:
Residui di antiparassitari | Quantità massime in mg/kg |
«Azinfos-metile | 0,05 (*) CEREALI» |
ALLEGATO II
Nell’allegato II, parte A, della direttiva 86/363/CEE è aggiunta la seguente riga:
Quantità massime in mg/kg (ppm) | |||
Residui di antiparassitari | di grassi delle carni, preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali elencati nell’allegato I alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 e 1602 (1) (4) | per il latte di vacca crudo e il latte di vacca intero della voce 0401 dell’allegato I; per gli altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00 e 0406 conformemente a (2) (4) | di uova fresche sgusciate, uova di volatili e tuorli d’uovo elencati nell’allegato I alle voci 0407 00 e 0408 (3) (4) |
«Azinfos-metile | 0,01 (1) | 0,01 (1) | 0,01 (1) |
(1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»
ALLEGATO III
Nell’allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE è aggiunta la seguente colonna:
«Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui | Azinfos-metile | ||
1. Frutta fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelamento, senza zuccheri addizionati; frutta a guscio | |||
| 0,05 (1) | ||
Pompelmi | |||
Limoni | |||
Limette | |||
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili) | |||
Arance | |||
Pomeli | |||
Altri | |||
| 0,5 | ||
Mandorle | |||
Noci del Brasile | |||
Noci di acagiù | |||
Castagne e marroni | |||
Noci di cocco | |||
Nocciole | |||
Noci del Queensland | |||
Noci di Pecan | |||
Pinoli | |||
Pistacchi | |||
Noci comuni | |||
Altri | |||
| 0,5 (2) | ||
Mele | |||
Pere | |||
Cotogne | |||
Altri | |||
| 0,5 (2) | ||
Albicocche | |||
Ciliegie | |||
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili) | |||
Prugne | |||
Altri | |||
| |||
| 0,05 (1) | ||
Uve da tavola | |||
Uve da vino | |||
| 0,5 (2) | ||
| 0,5 (2) | ||
More | |||
More di rovo | |||
More-lamponi | |||
Lamponi | |||
Altri | |||
| |||
Mirtilli neri | |||
Mirtilli rossi | 0,1 | ||
Ribes (rosso, nero e bianco) | 0,5 (2) | ||
Uva spina | 0,5 (2) | ||
Altri | 0,05 (1) | ||
| 0,05 (1) | ||
| 0,05 (1) | ||
Avocadi | |||
Banane | |||
Datteri | |||
Fichi | |||
Kiwi | |||
Kumquat | |||
Litchi | |||
Manghi | |||
Olive (da tavola) | |||
Olive (da olio) | |||
Papaie | |||
Frutti della passione | |||
Ananassi | |||
Melograni | |||
Altri | |||
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi | |||
| 0,05 (1) | ||
Barbabietole | |||
Carote | |||
Manioca | |||
Sedani rapa | |||
Rafano | |||
Topinambur | |||
Pastinaca | |||
Prezzemolo a grossa radice | |||
Ravanelli | |||
Salsefrica | |||
Patate dolci | |||
Navoni-rutabaga | |||
Navoni | |||
Igname | |||
Altri | |||
| 0,05 (1) | ||
Agli | |||
Cipolle | |||
Scalogni | |||
Cipolline | |||
Altri | |||
| |||
| 0,05 (1) | ||
Pomodori | |||
Peperoni | |||
Melanzane | |||
Gombo | |||
Altri | |||
| |||
Cetrioli | 0,2 | ||
Cetr |
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