Commission Directive 2007/6/EC of 14 February 2007 amending Council Directive 91/414/EEC to include metrafenone, Bacillus subtilis , spinosad and thiamethoxam as active substances (Text with EEA relevance )

Published date15 February 2007
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 43, 15 February 2007
L_2007043IT.01001301.xml
15.2.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 43/13

DIRETTIVA 2007/6/CE DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2007

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per l’iscrizione delle sostanze attive metrafenone, Bacillus subtilis, spinosad e tiametoxam

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991 relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 4 giugno 2002 il Regno Unito ha ricevuto dalla BASF AG, Belgio, la richiesta di iscrizione della sostanza attiva metrafenone nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con la decisione 2003/105/CE della Commissione (2) il fascicolo è stato dichiarato «completo», ovvero è stato considerato rispondente, in linea di massima, ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.
(2) Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 19 aprile 2000 la Germania ha ricevuto da AgraQuest la richiesta di iscrizione della sostanza attiva Bacillus subtilis ceppo QST 713 (di seguito «Bacillus subtilis») nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con la decisione 2001/6/CE della Commissione (3) il fascicolo è stato dichiarato «completo», ovvero è stato considerato rispondente, in linea di massima, ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.
(3) Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 19 luglio 1999 i Paesi Bassi hanno ricevuto da Dow AgroSciences la richiesta di iscrizione della sostanza attiva spinosad nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con la decisione 2000/210/CE della Commissione (4) il fascicolo è stato dichiarato «completo», ovvero è stato considerato rispondente, in linea di massima, ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.
(4) Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 17 marzo 1999 la Spagna ha ricevuto dalla ditta Novartis Crop Protection AG (ora Syngenta) la domanda di iscrizione della sostanza attiva tiametoxam nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con la decisione 2000/181/CE della Commissione (5) il fascicolo è stato dichiarato «completo», ovvero è stato considerato rispondente, in linea di massima, ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.
(5) Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati conformemente all’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, per quanto riguarda gli usi indicati dai richiedenti. Gli Stati membri relatori designati hanno presentato all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) i progetti delle relazioni di valutazione delle sostanze il 31 ottobre 2003 (metrafenone) e alla Commissione, rispettivamente, il 15 maggio 2001 (Bacillus subtilis), il 5 marzo 2001 (spinosad) e il 21 gennaio 2002 (tiametoxam).
(6) La relazione di valutazione per il metrafenone è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA in seno al gruppo di lavoro Valutazione e presentata alla Commissione il 18 gennaio 2005 sotto forma di rapporto scientifico dell’EFSA per il metrafenone (6). Detta relazione di valutazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. I progetti di relazioni di valutazione per il Bacillus subtilis, lo spinosad e il tiametoxam sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Tale esame si è concluso il 14 luglio 2006 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione sul metrafenone, sul Bacillus subtilis, sullo spinosad e sul tiametoxam.
(7) Sulla base dei vari esami effettuati è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione soddisfino in generale le disposizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nelle relazioni di esame della Commissione. È pertanto opportuno includere il metrafenone, il Bacillus subtilis, lo spinosad e il tiametoxam nell’allegato I di tale direttiva, al fine di garantire che in tutti gli Stati membri possano essere concesse le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive nel rispetto delle prescrizioni della direttiva.
(8) Fermi restando gli obblighi previsti dalla direttiva 91/414/CEE e conseguenti all’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo
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