Commission Directive 2007/7/EC of 14 February 2007 amending certain Annexes to Council Directives 86/362/EEC and 90/642/EEC as regards the maximum residue levels of atrazine, lambda-cyhalothrin, phenmedipham, methomyl, linuron, penconazole, pymetrozine, bifenthrin and abamectin (Text with EEA relevance )

Published date29 February 2008
Subject MatterPlant health legislation,Approximation of laws
L_2007043IT.01001901.xml
15.2.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 43/19

DIRETTIVA 2007/7/CE DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2007

che modifica taluni allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di atrazina, lambda-cialotrina, femmedifam, metomil, linuron, penconazolo, pimetrozina, bifentrin e abamectina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (1), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (2), in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (3), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari da utilizzare su colture specifiche sono di competenza degli Stati membri. Tali autorizzazioni devono essere basate sulla valutazione degli effetti sulla salute umana e degli animali, nonché sull’ambiente. Tra gli elementi da prendere in considerazione per tali valutazioni si deve tener conto dell’esposizione degli operatori e degli astanti, dell’impatto sui comparti terrestre, acquatico e atmosferico, nonché dell’impatto sulle persone e sugli animali derivante dal consumo di residui presenti nelle colture trattate.
(2) Le quantità massime di residui (QMR) corrispondono all’uso delle quantità minime di antiparassitari necessarie ad ottenere un’efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, in particolare in termini di quantità stimata assunta con la dieta alimentare.
(3) Le quantità massime di residui di antiparassitari disciplinate dalle direttive 86/363/CEE e 90/642/CEE devono essere riviste periodicamente e possono essere modificate per tener conto di utilizzi nuovi o modificati. Sono state comunicate alla Commissione informazioni su utilizzi nuovi o modificati che comportano modifiche nei livelli di residui di lambda-cialotrina, femmedifam, metomil, linuron, penconazolo e pimetrozina.
(4) L'esposizione in vita dei consumatori a detti antiparassitari attraverso prodotti alimentari che possono contenere residui di tali antiparassitari è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità (4). In tale valutazione si è tenuto conto del fatto che l'abamectina è utilizzata anche come medicinale veterinario destinato ad animali da produzione alimentare e che le quantità massime di residui sono state stabilite per tale sostanza conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (5). In base a tali valutazioni occorre stabilire le quantità massime di residui (QMR) di tali antiparassitari in modo da non superare la dose giornaliera ammissibile.
(5) L’esposizione acuta dei consumatori alle sostanze lamba-cialotrina, metomil, linuron e pimetrozina, per le quali esiste una dose acuta di riferimento (DAR), mediante prodotti alimentari che possono contenere residui di tali antiparassitari è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall’Organizzazione mondiale della sanità. Si è tenuto conto del parere del comitato scientifico per le piante, in particolare del parere e delle raccomandazioni concernenti la tutela dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari (6). In base alla valutazione dell'assunzione alimentare, occorre stabilire le QMR per tali antiparassitari in modo da non superare la dose acuta di riferimento. Nel caso delle altre sostanze la valutazione delle informazioni disponibili ha dimostrato che non occorre alcuna DAR e che pertanto non è necessaria una valutazione a breve termine.
(6) Successivamente all'adozione della direttiva 2006/61/CE della Commissione, del 7 luglio 2006, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di atrazina, azinfos-etile, ciflutrin, etefon, fention, metamidofos, metomil, paraquat e triazofos (7), sono emerse nuove informazioni riguardanti l'atrazina sui cereali, che dimostrano la sicurezza per i consumatori di una QMR più elevata rispetto a quella inserita da tale direttiva nella direttiva 86/362/CEE. Occorre pertanto sostituire la QMR inserita dalla direttiva 2006/61/CE con una superiore.
(7) Le quantità massime di residui sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica, qualora gli utilizzi autorizzati di prodotti fitosanitari non producano livelli rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari, qualora non vi siano utilizzi autorizzati, qualora gli utilizzi autorizzati dagli Stati membri non siano stati suffragati dai dati necessari oppure qualora gli utilizzi in paesi terzi che determinano la presenza di residui in o su prodotti alimentari commercializzabili sul mercato comunitario non siano stati suffragati dai dati necessari in oggetto.
(8) È quindi opportuno fissare nuove quantità massime di residui (QMR) per tali antiparassitari.
(9) La fissazione o la modifica a livello comunitario di quantità massime di residui provvisorie non impedisce agli Stati membri di stabilire QMR provvisorie per femmedifam, linuron, penconazolo e pimetrozina conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e al suo allegato VI. Si ritiene che un periodo di quattro anni sia sufficiente per permettere altre utilizzazioni di tali sostanze. Trascorso questo periodo è opportuno che le quantità massime di residui provvisorie diventino definitive.
(10) Occorre pertanto modificare la direttiva 90/642/CE.
(11) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato II della direttiva 86/362/CEE è modificato conformemente all’allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

L’allegato II della direttiva 90/642/CEE è modificato conformemente all’allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

1. Per quanto riguarda l'articolo 1, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 gennaio 2007. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di corrispondenza tra queste e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 21 gennaio 2007.

2. Per quanto riguarda l'articolo 2, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 agosto 2007. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di corrispondenza tra queste e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 16 agosto 2007.

3. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/92/CE della Commissione (GU L 311 del 10.11.2006, pag. 31).

(2) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/92/CE della Commissione.

(3) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/136/CE della Commissione (GU L 349 del 12.12.2006, pag. 42).

(4) Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(5) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1831/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 5).

(6) Parere su questioni relative alla modifica degli allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE (parere espresso dal CSP il 14 luglio 1998); parere sui residui variabili di antiparassitari nella frutta e nella verdura (parere espresso dal CSP il 14 luglio 1998) http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html

(7) GU L 206 del 27.7.2006, pag. 12.


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