Commission Directive 2009/8/EC of 10 February 2009 amending Annex I to Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council as regards maximum levels of unavoidable carry-over of coccidiostats or histomonostats in non-target feed (Text with EEA relevance)

Published date11 February 2009
Subject MatterVeterinary legislation,Animal feedingstuffs,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 40, 11 February 2009
L_2009040IT.01001901.xml
11.2.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 40/19

DIRETTIVA 2009/8/CE DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2009

che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti per effetto di carry-over inevitabile in mangimi destinati a specie non bersaglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I coccidiostatici e gli istomonostatici sono sostanze destinate a distruggere o inibire la crescita di protozoi il cui uso in qualità di additivi per mangimi può essere autorizzato, tra l'altro, conformemente al regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (2). Nelle autorizzazioni relative ai coccidiostatici e agli istomonostatici in qualità di additivi per mangimi sono definite specifiche condizioni d'uso, quali, ad esempio, le specie o le categorie di animali bersaglio alle quali gli additivi sono destinati.
(2) Vi è la possibilità che operatori del settore dei mangimi producano nello stesso impianto una vasta gamma di mangimi e che nella stessa linea di produzione siano fabbricati consecutivamente prodotti di tipo diverso. Può quindi accadere che altri mangimi che escono dalla stessa linea di produzione rechino inevitabilmente tracce di un altro prodotto. Questo trasferimento da un lotto di produzione a un altro è detto «carry-over» o «contaminazione crociata» e si verifica, ad esempio, quando i coccidiostatici o gli istomonostatici sono utilizzati in qualità di additivi autorizzati per mangimi. I mangimi prodotti successivamente possono risultare contaminati dalla presenza di tracce tecnicamente inevitabili di tali sostanze in mangimi destinati a specie non bersaglio, ossia mangimi per la cui produzione l'uso di coccidiostatici o istomonostatici non è autorizzato, ad esempio mangimi destinati all'alimentazione di specie o categorie di animali non contemplate dall'autorizzazione. Questa inevitabile contaminazione crociata può verificarsi, oltre che in tutte le fasi della produzione e della lavorazione, anche durante lo stoccaggio e il trasporto dei mangimi.
(3) Il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (3) definisce gli obblighi che incombono agli operatori del settore dei mangimi che nella produzione dei mangimi utilizzano coccidiostatici e istomonostatici. In particolare, gli operatori interessati sono tenuti a prendere le opportune misure riguardo a strutture e attrezzature, produzione, stoccaggio e trasporto per evitare contaminazioni crociate, in ottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 4 e 5 del predetto regolamento. La definizione, conformemente alla direttiva 2002/32/CE, dei tenori massimi di coccidiostatici e istomonostatici presenti, per effetto di carry-over inevitabile, in mangimi destinati a specie non bersaglio non dispensa gli operatori del settore dall'obbligo fondamentale di applicare buone pratiche di produzione volte a evitare contaminazioni crociate. Gli operatori interessati devono pertanto adoprarsi costantemente per evitare la presenza di tali sostanze indesiderabili nei mangimi.
(4) Tenendo conto dell'applicazione di adeguate pratiche di fabbricazione, occorre stabilire i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti, per effetto di carry-over inevitabile, in mangimi destinati a specie non bersaglio sulla base del principio del «livello più basso ragionevolmente conseguibile» o ALARA (As Low As Reasonably Achievable). Al fine di permettere ai produttori di mangimi di tenere sotto controllo tale carry-over inevitabile, per i mangimi destinati a specie animali non bersaglio meno sensibili occorre prevedere un tasso di trasferimento del 3 % circa del tenore massimo autorizzato, mentre per i mangimi destinati a specie animali non bersaglio sensibili e i «mangimi di finissaggio», vale a dire mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso somministrati nel periodo che precede la macellazione, va previsto un tasso dell'1 % circa. Un tasso di carry-over dell'1 % va previsto anche per la contaminazione crociata di altri tipi di mangime destinati a specie bersaglio ai quali non siano aggiunti coccidiostatici o istomonostatici, nonché per mangimi destinati a specie non bersaglio «da produzione alimentare continua», quali le mucche da latte o le galline ovaiole, qualora esistano elementi di prova del trasferimento di tali sostanze dai mangimi agli alimenti di origine animale. La somministrazione diretta di materie prime per mangimi o l'impiego di mangimi complementari in una razione giornaliera non dovrebbero determinare un'esposizione dell'animale a livelli di coccidiostatici o istomonostatici superiori ai corrispondenti valori massimi di esposizione applicabili nel caso di impiego esclusivo di mangimi completi in una razione giornaliera.
(5) Onde evitare che gli Stati membri adottino norme nazionali per risolvere il problema del carry-over inevitabile di coccidiostatici o istomonostatici autorizzati in mangimi destinati a specie non bersaglio e, quindi, della loro presenza in alimenti di origine animale, norme che potrebbero ostacolare il funzionamento del mercato interno, è necessario adottare in tale settore norme comunitarie armonizzate.
(6) Le sostanze attive contenute nei coccidiostatici e negli istomonostatici autorizzati presenti per effetto di carry-over inevitabile in mangimi destinati a specie non bersaglio vanno considerate sostanze indesiderabili negli alimenti per animali ai sensi della direttiva 2002/32/CE; la loro presenza non deve costituire un rischio per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente. Pertanto, è opportuno fissare tenori massimi di tali sostanze nei mangimi nell'allegato I di detta direttiva al fine di evitare effetti indesiderabili e nocivi.
(7) Nei casi in cui nel quadro del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (4) o nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 siano stati stabiliti limiti massimi di residui (LMR), occorre garantire la conformità con tali disposizioni nel fissare i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti, per effetto di carry-over inevitabile, in mangimi destinati a specie non bersaglio.
(8) Il carry-over inevitabile di coccidiostatici e istomonostatici in mangimi per specie non bersaglio, anche al di sotto dei valori massimi fissati a norma della direttiva 2002/32/CE, può dar luogo alla presenza di residui di tali sostanze in alimenti di origine animale. Pertanto, sulla base del regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (5) e a fini di tutela della salute pubblica, per gli alimenti per i quali non sono stati ancora fissati limiti massimi di residui (LMR), sono state stabilite tolleranze massime per la presenza negli alimenti delle sostanze attive contenute nei coccidiostatici e negli istomonostatici con il regolamento (CE) n. 124/2009 della Commissione, del 10 febbraio 2009, che definisce i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti negli alimenti in conseguenza del carry-over inevitabile di tali sostanze in mangimi destinati a specie non bersaglio (6),
(9) Su richiesta della Commissione l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha adottato vari pareri (7) sui rischi che il carry-over inevitabile di coccidiostatici o istomonostatici autorizzati in qualità di additivi per mangimi destinati a specie non bersaglio comporta per la salute degli animali e la salute pubblica. Per ciascun coccidiostatico o istomonostatico autorizzato in qualità di additivo per mangimi, nella sua valutazione l'Autorità ha ipotizzato un carry-over del 2 %, 5 % e 10 % da mangimi contenenti la massima dose autorizzata di coccidiostatici o istomonostatici verso mangimi destinati a specie non bersaglio prodotti successivamente.
(10) Secondo le conclusioni dei singoli pareri scientifici emessi dall'Autorità, è improbabile che la presenza dei coccidiostatici o degli istomonostatici autorizzati in qualità di additivi per mangimi in mangimi per specie non bersaglio in quantità risultanti da carry-over inevitabile, e tenuto conto di tutte le misure preventive, possa avere conseguenze negative sulla salute degli animali, e che il rischio per la salute dei consumatori derivante dall'ingestione di residui di sostanze contenute in prodotti derivati da animali cui sono stati somministrati alimenti contaminati sia irrilevante.
(11) Visti i pareri espressi dall'Autorità e tenuto conto della diversità degli approcci seguiti attualmente negli Stati membri nei riguardi della contaminazione crociata inevitabile, si propone di fissare tenori massimi per i mangimi conformemente all'allegato della presente direttiva, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno e tutelare la salute degli animali e la salute pubblica.
(12) I tenori massimi di sostanze indesiderabili nei mangimi devono essere stabiliti tramite un adeguamento dell'allegato I della direttiva 2002/32/CE, come previsto all'articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva.
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