Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date08 February 2005
Subject Matteralimentos para animales,alimenti per animali,aliments des animaux
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 35, 08 de febrero de 2005,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 35, 08 febbraio 2005,Journal officiel de l’Union européenne, L 35, 08 février 2005
TESTO consolidato: 32005R0183 — IT — 28.01.2022

02005R0183 — IT — 28.01.2022 — 006.001


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►B REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 035 del 8.2.2005, pag. 1)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1 REGOLAMENTO (CE) n. 219/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo 2009 L 87 109 31.3.2009
►M2 REGOLAMENTO (UE) N. 225/2012 DELLA COMMISSIONE del 15 marzo 2012 L 77 1 16.3.2012
►M3 REGOLAMENTO (UE) 2015/1905 DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 2015 L 278 5 23.10.2015
►M4 REGOLAMENTO (UE) 2019/4 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 dicembre 2018 L 4 1 7.1.2019
►M5 REGOLAMENTO (UE) 2019/1243 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 L 198 241 25.7.2019




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 gennaio 2005

che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce:

a)

norme generali in materia di igiene dei mangimi;

b)

condizioni e disposizioni atte ad assicurare la rintracciabilità dei mangimi;

c)

condizioni e disposizioni per la registrazione e il riconoscimento di stabilimenti.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.

Il presente regolamento si applica:

a)

alle attività degli operatori del settore dei mangimi in tutte le fasi, a partire dalla produzione primaria dei mangimi, fino a e compresa l'immissione dei mangimi sul mercato;

b)

alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti;

c)

alle importazioni e alle esportazioni di mangimi da e verso paesi terzi.

2.

Il presente regolamento non si applica:

a)

alla produzione domestica privata di mangimi:

i)

per gli animali destinati alla produzione di alimenti per consumo domestico privato;

e

ii)

per gli animali non allevati per la produzione di alimenti;

b)

alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti per consumo domestico privato o per le attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ( 1 );

c)

alla somministrazione di mangimi agli animali non allevati per la produzione di alimenti;

d)

alla fornitura diretta di piccole quantità della produzione primaria di mangimi, a livello locale, dal produttore ad aziende agricole locali per il consumo in loco;

e)

alla vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia.

3.
Gli Stati membri possono stabilire le norme e gli orientamenti che disciplinano le attività di cui al paragrafo 2. Tali norme e orientamenti nazionali assicurano il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, fatte salve le seguenti definizioni specifiche:

a)

«igiene dei mangimi», le misure e le condizioni necessarie per controllare i pericoli e assicurare l'idoneità al consumo animale di un mangime, tenuto conto del suo uso previsto;

b)

«operatore del settore dei mangimi», la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento nell'impresa di mangimi posta sotto il suo controllo;

c)

«additivi di mangimi», le sostanze o i microrganismi autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ( 2 );

d)

«stabilimento», un'unità di un'impresa nel settore dei mangimi;

e)

«autorità competente», l'autorità di uno Stato membro o di un paese terzo designata per effettuare i controlli ufficiali;

f)

«produzione primaria di mangimi», la produzione di prodotti agricoli, compresi in particolare la coltivazione, il raccolto, la mungitura e l'allevamento di animali (prima della macellazione) o la pesca da cui derivano esclusivamente prodotti che, dopo la raccolta o la cattura, non vengono sottoposti ad altre operazioni, ad eccezione di un semplice trattamento fisico.



CAPO II

OBBLIGHI

Articolo 4

Obblighi generali

1.
Gli operatori del settore dei mangimi assicurano che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione che ricadono sotto il loro controllo siano condotte conformemente alla normativa comunitaria, alla legislazione nazionale con essa compatibile nonché ai dettami della corretta prassi. Essi assicurano in particolare che soddisfino i pertinenti requisiti in materia di igiene stabiliti nel presente regolamento.
2.
Nell'alimentazione di animali destinati alla produzione di alimenti gli agricoltori prendono misure e adottano procedure per mantenere al livello più basso ragionevolmente ottenibileil rischio di contaminazione biologica, chimica e fisica dei mangimi, degli animali e dei prodotti di origine animale.

Articolo 5

Obblighi specifici

1.

Per le operazioni al livello della produzione primaria di mangimi e le seguenti operazioni correlate:

a)

trasporto, stoccaggio e manipolazione di prodotti primari nel luogo di produzione;

b)

operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari dal luogo di produzione a uno stabilimento;

▼M4

c)

miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell’azienda, senza usare medicinali veterinari o prodotti intermedi quali definiti dal regolamento (UE) 2019/4 ( 3 ) o additivi o premiscele di additivi a eccezione degli additivi per insilati,

▼B

gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato I, ove necessario per le operazioni effettuate.

▼M4

2.
Per le operazioni diverse da quelle menzionate al paragrafo 1, compresa la miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell’azienda quando usano medicinali veterinari o prodotti intermedi quali definiti dal regolamento (UE) 2019/4 o additivi o premiscele di additivi a eccezione degli additivi per insilati, gli operatori del settore dei mangimi ottemperano all’allegato II, ove necessario per le operazioni effettuate.

▼B

3.

Gli operatori del settore dei mangimi:

a)

soddisfano criteri microbiologici specifici;

b)

prendono misure o adottano procedure necessarie per raggiungere obiettivi specifici.

▼M5

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 bis al fine di integrare il presente regolamento definendo i criteri e gli obiettivi di cui al primo comma, lettere a) e b).

▼B

4.
Gli operatori del settore dei mangimi possono usare i manuali di cui al capo III in qualità di ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente regolamento.
5.
Gli agricoltori si conformano alle disposizioni di cui all'allegato III per l'alimentazione di animali destinati alla produzione di alimenti.
6.
Gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori si procurano e utilizzano soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del presente regolamento.

Articolo 6

Sistema di analisi di rischio e punti critici di controllo (HACCP)

1.
Gli operatori del settore dei mangimi che effettuano operazioni diverse da quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 1, pongono in atto, gestiscono e mantengono una procedura scritta permanente o procedure basate sui principi HACCP.
2.

I principi di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

a)

identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili;

b)

identificare i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso è essenziale per prevenire o eliminare un pericolo o per ridurlo a livelli accettabili;

c)

stabilire, nei punti critici di controllo, i limiti critici che discriminano l'accettabile e l'inaccettabile ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei pericoli identificati;

d)

stabilire ed applicare nei punti critici di controllo procedure di monitoraggio efficaci;

e)

stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui risulti dal monitoraggio che un determinato punto critico non è sottoposto a controllo;

f)

stabilire procedure per verificare se i provvedimenti enunciati alle lettere da a) a e) sono completi efunzionano in modo efficace; le procedure di verifica devono essere svolte regolarmente;

g)

stabilire una documentazione e registri commisurati alla natura e alle dimensioni dell'impresa nel settore dei mangimi onde dimostrare l'effettiva applicazione delle misure di cui alle lettere da a) a f).

3.
Ogniqualvolta si apporti una modifica nel prodotto, nel processo o in una qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, dello stoccaggio e della distribuzione, gli operatori del settore...

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