Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Published date | 08 February 2005 |
Subject Matter | alimentos para animales,alimenti per animali,aliments des animaux |
Official Gazette Publication | Diario Oficial de la Unión Europea, L 35, 08 de febrero de 2005,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 35, 08 febbraio 2005,Journal officiel de l’Union européenne, L 35, 08 février 2005 |
02005R0183 — IT — 28.01.2022 — 006.001
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►B | REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 035 del 8.2.2005, pag. 1) |
Modificato da:
Gazzetta ufficiale | ||||
n. | pag. | data | ||
►M1 | REGOLAMENTO (CE) n. 219/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo 2009 | L 87 | 109 | 31.3.2009 |
►M2 | REGOLAMENTO (UE) N. 225/2012 DELLA COMMISSIONE del 15 marzo 2012 | L 77 | 1 | 16.3.2012 |
►M3 | REGOLAMENTO (UE) 2015/1905 DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 2015 | L 278 | 5 | 23.10.2015 |
►M4 | REGOLAMENTO (UE) 2019/4 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 dicembre 2018 | L 4 | 1 | 7.1.2019 |
►M5 | REGOLAMENTO (UE) 2019/1243 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 | L 198 | 241 | 25.7.2019 |
▼B
REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 gennaio 2005
che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce:
norme generali in materia di igiene dei mangimi;
condizioni e disposizioni atte ad assicurare la rintracciabilità dei mangimi;
condizioni e disposizioni per la registrazione e il riconoscimento di stabilimenti.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica:
alle attività degli operatori del settore dei mangimi in tutte le fasi, a partire dalla produzione primaria dei mangimi, fino a e compresa l'immissione dei mangimi sul mercato;
alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti;
alle importazioni e alle esportazioni di mangimi da e verso paesi terzi.
Il presente regolamento non si applica:
alla produzione domestica privata di mangimi:
per gli animali destinati alla produzione di alimenti per consumo domestico privato;
e
per gli animali non allevati per la produzione di alimenti;
alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti per consumo domestico privato o per le attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ( 1 );
alla somministrazione di mangimi agli animali non allevati per la produzione di alimenti;
alla fornitura diretta di piccole quantità della produzione primaria di mangimi, a livello locale, dal produttore ad aziende agricole locali per il consumo in loco;
alla vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, fatte salve le seguenti definizioni specifiche:
«igiene dei mangimi», le misure e le condizioni necessarie per controllare i pericoli e assicurare l'idoneità al consumo animale di un mangime, tenuto conto del suo uso previsto;
«operatore del settore dei mangimi», la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento nell'impresa di mangimi posta sotto il suo controllo;
«additivi di mangimi», le sostanze o i microrganismi autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ( 2 );
«stabilimento», un'unità di un'impresa nel settore dei mangimi;
«autorità competente», l'autorità di uno Stato membro o di un paese terzo designata per effettuare i controlli ufficiali;
«produzione primaria di mangimi», la produzione di prodotti agricoli, compresi in particolare la coltivazione, il raccolto, la mungitura e l'allevamento di animali (prima della macellazione) o la pesca da cui derivano esclusivamente prodotti che, dopo la raccolta o la cattura, non vengono sottoposti ad altre operazioni, ad eccezione di un semplice trattamento fisico.
CAPO II
OBBLIGHI
Articolo 4
Obblighi generali
Articolo 5
Obblighi specifici
Per le operazioni al livello della produzione primaria di mangimi e le seguenti operazioni correlate:
trasporto, stoccaggio e manipolazione di prodotti primari nel luogo di produzione;
operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari dal luogo di produzione a uno stabilimento;
▼M4
miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell’azienda, senza usare medicinali veterinari o prodotti intermedi quali definiti dal regolamento (UE) 2019/4 ( 3 ) o additivi o premiscele di additivi a eccezione degli additivi per insilati,
▼B
gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato I, ove necessario per le operazioni effettuate.
▼M4
▼B
Gli operatori del settore dei mangimi:
soddisfano criteri microbiologici specifici;
prendono misure o adottano procedure necessarie per raggiungere obiettivi specifici.
▼M5
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 bis al fine di integrare il presente regolamento definendo i criteri e gli obiettivi di cui al primo comma, lettere a) e b).
▼B
Articolo 6
Sistema di analisi di rischio e punti critici di controllo (HACCP)
I principi di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:
identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili;
identificare i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso è essenziale per prevenire o eliminare un pericolo o per ridurlo a livelli accettabili;
stabilire, nei punti critici di controllo, i limiti critici che discriminano l'accettabile e l'inaccettabile ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei pericoli identificati;
stabilire ed applicare nei punti critici di controllo procedure di monitoraggio efficaci;
stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui risulti dal monitoraggio che un determinato punto critico non è sottoposto a controllo;
stabilire procedure per verificare se i provvedimenti enunciati alle lettere da a) a e) sono completi efunzionano in modo efficace; le procedure di verifica devono essere svolte regolarmente;
stabilire una documentazione e registri commisurati alla natura e alle dimensioni dell'impresa nel settore dei mangimi onde dimostrare l'effettiva applicazione delle misure di cui alle lettere da a) a f).
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