Commission Directive 2010/27/EU of 23 April 2010 amending Council Directive 91/414/EEC to include triflumizole as active substance (Text with EEA relevance)
Published date | 24 April 2010 |
Subject Matter | Approximation of laws,Plant health legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 104, 24 April 2010 |
24.4.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 104/54 |
DIRETTIVA 2010/27/UE DELLA COMMISSIONE
del 23 aprile 2010
che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva triflumizolo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) | I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il triflumizolo. Con la decisione 2008/748/CE della Commissione (4) è stato deciso di non includere il triflumizolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
(2) | In conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il notificante iniziale ha presentato una nuova domanda di applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I (5). |
(3) | La domanda è stata presentata ai Paesi Bassi, designati Stato membro relatore a norma del regolamento (CE) n. 451/2000. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli utilizzi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/748/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008. |
(4) | I Paesi Bassi hanno valutato le nuove informazioni e i dati presentati dal notificante e hanno redatto una relazione supplementare il 6 marzo 2009. |
(5) | La relazione supplementare è stata esaminata collegialmente dagli Stati membri e dall'EFSA e presentata alla Commissione il 14 dicembre 2009 sotto forma di conclusioni dell'EFSA sul triflumizolo (6). Tale relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottata il 12 marzo 2010 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il triflumizolo. |
(6) | La nuova valutazione dello Stato membro relatore e la conclusione dell'EFSA si sono concentrate sui problemi che avevano determinato la non iscrizione della sostanza. Questi |
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