Commission Directive 2010/85/EU of 2 December 2010 amending Council Directive 91/414/EEC to include zinc phosphide as active substance and amending Decision 2008/941/EC Text with EEA relevance
Published date | 03 December 2010 |
Subject Matter | Plant health legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 317, 03 December 2010 |
3.12.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 317/32 |
DIRETTIVA 2010/85/UE DELLA COMMISSIONE
del 2 dicembre 2010
che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il fosfuro di zinco come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/941/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) | I regolamenti della Commissione (CE) n. 1112/2002 (2) e (CE) n. 2229/2004 (3) stabiliscono le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il fosfuro di zinco. |
(2) | Conformemente all’articolo 24 sexies del regolamento (CE) n. 2229/2004 il notificante ha ritirato il suo sostegno all’iscrizione di tale sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro 2 mesi dal ricevimento del progetto di relazione di valutazione. Di conseguenza, è stata adottata la decisione 2008/941/CE della Commissione, dell’8 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze (4) riguardo alla non inclusione del fosfuro di zinco. |
(3) | In conformità dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il notificante iniziale (in prosieguo «il richiedente») ha chiesto con una nuova domanda che gli sia applicata la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2 di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (5). |
(4) | La domanda è stata presentata alla Germania, designata Stato membro relatore a norma del regolamento (CE) n. 2229/2004. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli utilizzi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/941/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008. |
(5) | La Germania ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal richiedente e ha redatto una nuova relazione che ha provveduto a inviare, in data 20 luglio 2009, all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (in prosieguo «l’Autorità») e alla Commissione. L’autorità ha trasmesso la relazione complementare agli altri Stati membri e al richiedente con l’invito a formulare osservazioni e ha poi inviato alla Commissione le osservazioni ricevute. Conformemente all’articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 33/2008 e su richiesta della Commissione, in data 2 luglio 2010 l’Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sul fosfuro di zinco (6). Il progetto di relazione di valutazione, la relazione complementare e le conclusioni dell’Autorità sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e, in data 28 ottobre 2010, inserite nel rapporto di riesame definitivo della Commissione per il fosfuro di zinco. |
(6) | In base ai vari esami svolti è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti fosfuro di zinco possano soddisfare in generale i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere il fosfuro di zinco nell’allegato I affinché in tutti gli Stati membri possano essere concesse autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva, in conformità alle disposizioni di tale direttiva. |
(7) | È opportuno prevedere un lasso di tempo ragionevole prima |
To continue reading
Request your trial