Commission Directive 2012/48/EU of 10 December 2012 amending the Annexes to Directive 2006/87/EC of the European Parliament and of the Council laying down technical requirements for inland waterway vessels

Published date10 January 2013
Subject MatterTransport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 6, 10 January 2013
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10.1.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 6/1

DIRETTIVA 2012/48/UE DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2012

che modifica gli allegati della direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, prima frase,

considerando quanto segue:

(1) Dopo l’adozione della direttiva 2006/87/CE nel dicembre 2006, sono stati adottati degli emendamenti al regolamento di ispezione delle navi sul Reno ai sensi dell’articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno. Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/87/CE.
(2) È opportuno assicurare che il certificato comunitario di navigazione interna e il certificato navale rilasciato in conformità al regolamento di ispezione delle navi sul Reno siano rilasciati sulla base di requisiti tecnici che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
(3) Per evitare distorsioni della concorrenza e livelli di sicurezza diversi, è necessario che le modifiche alla direttiva 2006/87/CE entrino in vigore il più rapidamente possibile.
(4) In seguito all’adozione delle decisioni di esecuzione della Commissione 2012/64/UE (2), 2012/65/UE (3) e 2012/66/UE (4) sull’approvazione dei tre organismi di classificazione a norma dell’articolo 10 della direttiva 2006/87/CE è opportuno introdurre i necessari emendamenti all’allegato VII della direttiva 2006/87/CE.
(5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (5),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/87/CE è modificata come segue:

1) l’allegato II della direttiva 2006/87/CE è modificato in conformità all’allegato I della presente direttiva;
2) l’allegato VII della direttiva 2006/87/CE è modificato in conformità all’allegato II della presente direttiva;
3) l’allegato IX della direttiva 2006/87/CE è modificato in conformità all’allegato III della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri aventi le vie navigabili interne di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE, adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1o dicembre 2013. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri che hanno vie navigabili interne ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE, sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1.

(2) GU L 33 del 4.2.2012, pag. 6.

(3) GU L 33 del 4.2.2012, pag. 7.

(4) GU L 33 del 4.2.2012, pag. 8.

(5) GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29.


ALLEGATO I

L’allegato II della direttiva 2006/87/CE è così modificato:

1) l’articolo 1.01 è così modificato:
a) i punti 97, 97 bis e 97 ter sono sostituiti dai seguenti: «97. “organismo di classificazione”: un organismo di classificazione che è stato autorizzato in conformità ai criteri e alle procedure di cui all’allegato VII; 97 bis “Luci di navigazione”: luce proveniente dai fari di segnalazione per indicare la presenza di navi; 97 ter “Segnali luminosi”: luce utilizzata ad integrazione di segnali visivi o acustici;»
b) sono aggiunti i punti seguenti: «106. “esperto”: soggetto che l’autorità competente o un’istituzione autorizzata riconosce in possesso delle conoscenze specialistiche del settore di pertinenza in base alla sua formazione ed esperienza professionale, avente piena dimestichezza con le norme e regolamenti pertinenti e le norme tecniche generalmente riconosciute (ad esempio le norme EN, la legislazione pertinente, le norme tecniche di altri Stati membri dell’Unione europea) e in grado di esaminare e fornire una consulenza tecnica su sistemi e impianti pertinenti; 107. “persona competente”: soggetto che ha acquisito una conoscenza sufficiente del settore di pertinenza in base alla sua formazione ed esperienza professionale, avente sufficiente dimestichezza con le norme e i regolamenti pertinenti e le norme tecniche generalmente riconosciute (ad esempio le norme EN, la legislazione pertinente, le norme tecniche di altri Stati membri dell’Unione europea) e in grado di valutare la sicurezza operativa dei sistemi e degli impianti pertinenti.»;
2) all’articolo 2.01, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) un esperto di nautica titolare di licenza per la conduzione di navi adibite alla navigazione interna, che autorizza il titolare a condurre l’imbarcazione da ispezionare.»;
3) all’articolo 3.02, paragrafo 1, il primo comma della lettera b) è sostituito dal seguente:
«b) Nel caso di ispezione ai sensi dell’articolo 2.09, lo spessore minimo delle lamiere del fasciame del fondo, del ginocchio e delle fiancate delle navi in acciaio è dato dal maggiore dei valori ottenuti dalle seguenti formule:»;
4) il titolo dell’articolo 6.09 è sostituito dal seguente: «Articolo 6.09 Collaudo»;
5) all’articolo 7.05 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le luci di navigazione, i loro alloggiamenti e accessori recano il marchio di omologazione previsto dalla direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull’equipaggiamento marittimo. (1);
6) all’articolo 7.06 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli impianti di navigazione radar e gli indicatori della velocità di accostata soddisfano i requisiti stabiliti all’allegato IX parte I e parte II. La conformità ai suddetti requisiti è stabilita dall’omologazione rilasciata dall’autorità competente. Il dispositivo interno Electronic Chart Display Information System (in appresso “ECDIS”) che può funzionare in modo navigazione è considerato impianto di navigazione radar. Sono rispettati i requisiti relativi all’installazione e al controllo del funzionamento degli impianti radar, dei sistemi di navigazione e degli indicatori della velocità di accostata utilizzati nelle navi adibite alla navigazione interna, stabiliti all’allegato IX, parte III. La Commissione europea pubblica il registro degli impianti di navigazione radar e degli indicatori di velocità di accostata autorizzati a norma dell’allegato IX, o sulla base di omologazioni riconosciute equivalenti.»;
7) all’articolo 8.01, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. I serbatoi sotto pressione necessari per il funzionamento della nave sono controllati da un esperto che ne verifica la sicurezza ai fini del funzionamento:
a) prima di essere messi in servizio per la prima volta;
b) prima di essere reimmessi in servizio dopo una modifica o una riparazione; e
c) periodicamente, almeno ogni cinque anni.
L’ispezione prevede una verifica interna e una esterna. I serbatoi ad aria compressa il cui interno non può essere adeguatamente ispezionato o le cui condizioni non possono essere verificate con chiarezza nel corso dell’ispezione interna, devono essere sottoposti ad un ulteriore controllo non distruttivo o ad una prova di pressione idraulica. L’esperto che ha effettuato il controllo redige e firma un attestato di ispezione che ne reca la data. Gli altri impianti che richiedono un controllo periodico, in particolare caldaie, altri serbatoi sotto pressione e i relativi accessori, nonché gli ascensori, sono conformi alla normativa vigente in uno degli Stati membri dell’Unione.»;
8) all’articolo 10.02, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. In conformità alle disposizioni di sicurezza della navigazione in vigore negli Stati membri, a bordo sono presenti almeno le seguenti dotazioni:
a) impianto di radiotelefonia;
b) apparecchi e dispositivi per trasmettere segnali visivi e acustici o per segnalare la presenza della nave;
c) luci sostitutive, indipendenti dalla rete di bordo, per i fanali regolamentari di ormeggio.
Devono essere presenti inoltre i recipienti seguenti:
a) un recipiente contrassegnato per i rifiuti domestici;
b) recipienti separati, contrassegnati, provvisti di coperchio sigillato, in acciaio o altro materiale solido e non infiammabile, di dimensioni adeguate, in grado di contenere almeno 10 litri, per la raccolta di
aa) strofinacci impregnati di residui oleosi;
bb) rifiuti solidi pericolosi o inquinanti;
cc) rifiuti liquidi pericolosi o inquinanti, e, nella misura in cui possono presentarsi, per la raccolta di
dd) fanghi e residui;
ee) altri rifiuti oleosi o di grasso.»;
9) l’articolo 10.03 è così modificato:
a) al
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