Commission Directive 2012/48/EU of 10 December 2012 amending the Annexes to Directive 2006/87/EC of the European Parliament and of the Council laying down technical requirements for inland waterway vessels
Published date | 10 January 2013 |
Subject Matter | Transport |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 6, 10 January 2013 |
10.1.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 6/1 |
DIRETTIVA 2012/48/UE DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 2012
che modifica gli allegati della direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, prima frase,
considerando quanto segue:
(1) | Dopo l’adozione della direttiva 2006/87/CE nel dicembre 2006, sono stati adottati degli emendamenti al regolamento di ispezione delle navi sul Reno ai sensi dell’articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno. Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/87/CE. |
(2) | È opportuno assicurare che il certificato comunitario di navigazione interna e il certificato navale rilasciato in conformità al regolamento di ispezione delle navi sul Reno siano rilasciati sulla base di requisiti tecnici che garantiscano un livello di sicurezza equivalente. |
(3) | Per evitare distorsioni della concorrenza e livelli di sicurezza diversi, è necessario che le modifiche alla direttiva 2006/87/CE entrino in vigore il più rapidamente possibile. |
(4) | In seguito all’adozione delle decisioni di esecuzione della Commissione 2012/64/UE (2), 2012/65/UE (3) e 2012/66/UE (4) sull’approvazione dei tre organismi di classificazione a norma dell’articolo 10 della direttiva 2006/87/CE è opportuno introdurre i necessari emendamenti all’allegato VII della direttiva 2006/87/CE. |
(5) | Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (5), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2006/87/CE è modificata come segue:
1) | l’allegato II della direttiva 2006/87/CE è modificato in conformità all’allegato I della presente direttiva; |
2) | l’allegato VII della direttiva 2006/87/CE è modificato in conformità all’allegato II della presente direttiva; |
3) | l’allegato IX della direttiva 2006/87/CE è modificato in conformità all’allegato III della presente direttiva. |
Articolo 2
Gli Stati membri aventi le vie navigabili interne di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE, adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1o dicembre 2013. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri che hanno vie navigabili interne ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE, sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) GU L 33 del 4.2.2012, pag. 6.
(3) GU L 33 del 4.2.2012, pag. 7.
(4) GU L 33 del 4.2.2012, pag. 8.
(5) GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29.
ALLEGATO I
L’allegato II della direttiva 2006/87/CE è così modificato:
1) | l’articolo 1.01 è così modificato:
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2) | all’articolo 2.01, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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3) | all’articolo 3.02, paragrafo 1, il primo comma della lettera b) è sostituito dal seguente:
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4) | il titolo dell’articolo 6.09 è sostituito dal seguente: «Articolo 6.09 Collaudo»; |
5) | all’articolo 7.05 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
|
6) | all’articolo 7.06 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
|
7) | all’articolo 8.01, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
|
8) | all’articolo 10.02, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
|
9) | l’articolo 10.03 è così modificato:
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