Commission Directive 2013/49/EU of 11 October 2013 amending Annex II to Directive 2006/87/EC of the European Parliament and of the Council laying down technical requirements for inland waterway vessels Text with EEA relevance

Published date12 October 2013
Subject MatterScientific and technical information and documentation,Approximation of laws,Transport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 272, 12 October 2013
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12.10.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 272/41

DIRETTIVA 2013/49/UE DELLA COMMISSIONE

dell’11 ottobre 2013

che modifica l’allegato II della direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1, prima frase,

sentito il Garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2006/87/CE, il regolamento di ispezione delle navi sul Reno e il regolamento (UE) n. 164/2010 della Commissione, del 25 gennaio 2010, concernente le specifiche tecniche del sistema elettronico di segnalazione navale per la navigazione interna di cui all’articolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (2) definiscono i requisiti principali per lo scambio della serie minima di dati relativi agli scafi tra le autorità di certificazione e le autorità dei RIS.
(2) Dall’entrata in vigore della direttiva 2006/87/CE è stato assegnato un numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI) a più di 14 000 imbarcazioni. La quantità considerevole di ENI rende difficile la gestione di uno scambio efficiente dei dati senza uno strumento adeguato. Ciò potrebbe comportare maggiori rischi sotto il profilo della sicurezza durante l’utilizzo del natante (gestione del traffico) oltre che problemi sul piano amministrativo (rischio di conteggiarli due volte nelle statistiche). Gli ENI sono conservati nei trasponder «Inland AIS» (sistema automatico di identificazione dei natanti per la navigazione interna) a norma del regolamento (CE) n. 415/2007 della Commissione, del 13 marzo 2007, relativo alle specifiche tecniche per i sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti di cui all’articolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (3), per poter identificare automaticamente i natanti in caso dispongano di un ENI.
(3) Le autorità competenti devono poter disporre di questi dati in particolare per evitare di assegnare due ENI allo stesso natante, mentre per le autorità dei RIS tali dati sono necessari per diverse applicazioni RIS, come la tenuta dei registri delle chiuse e la preparazione delle statistiche relative alle chiuse. Il numero di transponder Inland AIS continua ad aumentare rapidamente rendendo indispensabile lo scambio efficiente di dati ai fini di una corretta gestione del traffico. È quindi necessario istituire un registro elettronico centrale (banca dati degli scafi) al quale siano collegate tutte le autorità per poter effettuare uno scambio di dati efficiente e adeguare l’allegato della presente direttiva al progresso tecnico.
(4) D’altro canto il numero delle autorità competenti che possono rilasciare certificati comunitari per la navigazione interna è notevolmente aumentato. Attualmente, 49 autorità di 9 Stati membri utilizzano la banca dati per identificare un natante e assegnare un ENI. Tali autorità devono disporre di informazioni affidabili sul natante e il suo certificato per poter preparare le ispezioni tecniche e ai fini del rilascio, del rinnovo o della
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