Commission Directive 93/1/EEC of 21 January 1993 amending Directive 77/535/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to methods of sampling and analysis for fertilizers (Analysis methods for trace elements)

Published date07 May 1993
Subject MatterApproximation of laws,Seeds and seedlings
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 113, 7 May 1993
EUR-Lex - 31993L0001 - IT 31993L0001

Direttiva 93/1/CEE della Commissione del 21 gennaio 1993 che modifica la direttiva 77/535/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai metodi di campionatura e di analisi dei concimi (Metodi d'analisi per gli oligoelementi)

Gazzetta ufficiale n. L 113 del 07/05/1993 pag. 0017 - 0036
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 24 pag. 0039
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 24 pag. 0039


DIRETTIVA 93/1/CEE DELLA COMMISSIONE del 21 gennaio 1993 che modifica la direttiva 77/535/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di campionatura e di analisi dei concimi (Metodi d'analisi per gli oligoelementi)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 89/530/CEE (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 8 A del Trattato istituisce uno spazio senza frontiere interne in cui le merci, le persone, i servizi ed i capitali devono poter circolare liberamente;

considerando che la direttiva 89/530/CEE completa e modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne gli oligoelementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco nei concimi;

considerando che la direttiva 77/535/CEE della Commissione (3), modificata da ultimo dalla direttiva 89/519/CEE (4), prevede controlli ufficiali dei concimi CEE volti ad accertare l'osservanza delle condizioni prescritte dalle disposizioni comunitarie concernenti la qualità e la composizione dei concimi; che è opportuno completare detta direttiva affinché anche i concimi contemplati dalla direttiva 89/530/CEE possano essere sottoposti a tali controlli;

considerando che, date le dimensioni e gli effetti dell'azione proposta, le misure comunitarie previste dalla presente direttiva sono necessarie, se non addirittura indispensabili, al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, i quali non possono essere attuati a livello dei singoli Stati membri, e che d'altra parte la loro realizzazione a livello comunitario è già prevista dalla direttiva 76/116/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei concimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il testo contenuto nell'allegato della presente direttiva è aggiunto nell'allegato II della direttiva 77/535/CEE.

I metodi di cui in allegato si applicano ai concimi CEE per la determinazione di ciascun oligoelemento la cui proporzione dichiarata sia inferiore o uguale al 10 %.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1993.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 21.

(2) GU n. L 281 del 30. 9. 1989, pag. 116.

(3) GU n. L 213 del 22. 8. 1977, pag. 1.

(4) GU n. L 265 del 12. 9. 1989, pag. 30.

ALLEGATO

« Metodi 9

OLIGOELEMENTI

Metodo 9.1

ESTRAZIONE DEGLI OLIGOELEMENTI TOTALI

1. OGGETTO

Il presente documento stabilisce il metodo per l'estrazione dei seguenti oligoelementi: boro totale, cobalto totale, rame totale, ferro totale, manganese totale, molibdeno totale e zinco totale. L'obiettivo è di effettuare il minor numero possibile di estrazioni in modo da utilizzare, nei limiti del possibile, lo stesso estratto per la determinazione della concentrazione totale di ciascuno degli oligoelementi sopraelencati.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente metodo concerne i concimi CEE previsti dalla direttiva 89/530/CEE del Consiglio (1) che dichiarano uno o più degli oligoelementi seguenti: boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco. Il metodo si applica per la determinazione di ciascun oligoelemento il cui tenore dichiarato è inferiore o uguale al 10 %.

3. PRINCIPIO

Solubilizzazione in acido cloridrico diluito portato all'ebollizione.

N.B.: L'estrazione è empirica e può essere più o meno completa secondo il prodotto o gli altri componenti del concime. In particolare, per certi ossidi di manganese, le quantità estratte possono essere nettamente più basse rispetto al totale del manganese contenuto nel prodotto. Spetta ai fabbricanti di concimi assicurarsi che la concentrazione dichiarata corrisponda effettivamente alla quantità solubilizzata nelle condizioni del metodo.

4. REATTIVI

4.1. Soluzione di acido cloridrico diluito, circa 6 M:

Miscelare 1 volume di acido cloridrico (HCl, d: 1,18) a 1 volume d'acqua.

4.2. Ammoniaca concentrata (NH4OH, d: 0,9)

5. APPARECCHIATURA

Piastra riscaldante elettrica a temperatura regolabile.

N.B.: Se è previsto il dosaggio del boro sull'estratto, non utilizzare vetreria borosilicica. Per l'estrazione all'ebollizione possono essere adatti teflon o silice. Risciacquare con estrema accuratezza la vetreria quando per il suo lavaggio vengano utilizzati detergenti contenenti borati.

6. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

Vedi metodo n. 1 [direttiva 77/535/CEE della Commissione (GU n. L 213 del 22. 8. 1977)].

7. MODO DI OPERARE

7.1. Prelievo del campione

Prelevare una quantità di concime compresa tra 2 e 10 g secondo la concentrazione dell'elemento prevista nel prodotto. Per ottenere una soluzione finale che, dopo opportuna diluizione, cada nell'intervallo di misura di ciascun metodo, si deve utilizzare la tabella seguente. I campioni devono essere pesati con l'approssimazione di 1 mg.

/* Tabelle: v. GUCE */

I campioni prelevati saranno messi in becher da 250 ml.

7.2. Solubilizzazione

Se necessario, umettare il campione prelevato con un po' d'acqua, aggiungere per prima cosa a piccole frazioni e con prudenza, un volume di acido cloridrico diluito (4.1) pari a 10 ml per grammo di concime impiegato, poi aggiungere circa 50 ml d'acqua. Coprire il becher con un vetro d'orologio e miscelare. Portare all'ebollizione su piastra riscaldante e mantenere per 30 minuti. Lasciar raffreddare agitando di quando in quando. Travasare quantitativamente in un matraccio tarato da 500 o 250 ml (vedi tabella). Portare a volume con acqua. Omogeneizzare. Filtrare su filtro asciutto in un recipiente asciutto. Scartare le prime porzioni del filtrato. L'estratto deve essere perfettamente limpido.

Si raccomanda di procedere il più rapidamente possibile al dosaggio su aliquote del filtrato limpido. In caso contrario, tappare il recipiente.

Nota: Caso degli estratti sui quali si deve determinare la concentrazione del boro: portarli ad un pH compreso tra 4 e 6 con ammoniaca concentrata (4.2).

8. DOSAGGI

La determinazione di ciascun elemento verrà effettuata su aliquote adatte al metodo specifico per ciascuno di questi elementi.

Eliminare, se necessario, i chelanti o complessanti organici su un'aliquota dell'estratto secondo il metodo 9.3. Si ricorda che, per i dosaggi per spettrofotometria ad assorbimento atomico, in generale questa eliminazione è inutile.

Metodo 9.2

ESTRAZIONE DEGLI OLIGOELEMENTI SOLUBILI IN ACQUA

1. OGGETTO

Il presente documento stabilisce il metodo di estrazione delle forme solubili in acqua dei seguenti oligoelementi: boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco. L'obiettivo è di effettuare il minor numero possibile di estrazioni in modo da utilizzare, nei limiti del possibile, lo stesso estratto per la determinazione della concentrazione di ciascuno di questi oligoelementi.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente metodo concerne i concimi CEE previsti dalla direttiva 89/530/CEE che dichiarano uno o più degli oligoelementi seguenti: boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco. Il metodo si applica per la determinazione di ciascun oligoelemento il cui tenore dichiarato è inferiore o uguale al 10 %.

3. PRINCIPIO

Gli elementi sono estratti per agitazione del concime in acqua alla temperatura di 20 ± 2 °C.

N.B.: L'estrazione è empirica e può essere più o meno completa.

4. REATTIVI

4.1. Soluzione di acido cloridrico diluito, circa 6 M:

Miscelare 1 volume di acido cloridrico (HCl, d: 1,18) a 1 volume d'acqua.

5. APPARECCHIATURA

5.1. Agitatore rotativo regolato a circa 35-40 giri al minuto

5.2. pH-metro

N.B.: Se è previsto il dosaggio del boro sull'estratto, non utilizzare vetreria borosilicica. Per questa estrazione sono adatti per esempio teflon e silice. Risciacquare con estrema accuratezza la vetreria quando per il suo lavaggio vengano utilizzati detergenti contenenti borati.

6. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

Vedi metodo n. 1 [Direttiva 77/535/CEE (GU n. L 213 del 22. 8. 1977, pag. 1)].

7. MODO DI OPERARE

7.1. Prelievo del campione

Prelevare una quantità di concime compresa tra 2 e 10 g secondo la concentrazione prevista dell'elemento nel prodotto. Per ottenere una soluzione finale che, dopo opportuna diluizione, cada nell'intervallo di misura di ciascun metodo, si deve utilizzare la tabella seguente. I campioni prelevati devono essere pesati con un'approssimazione di 1 mg.

/* Tabelle: v...

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