Commission Directive 96/44/EC of 1 July 1996 adapting to technical progress Council Directive 70/220/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to measures to be taken against air pollution by emissions from motor vehicles (Text with EEA relevance)

Published date20 August 1996
Subject MatterEnvironment,Technical barriers,Approximation of laws,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 210, 20 August 1996
EUR-Lex - 31996L0044 - IT 31996L0044

Direttiva 96/44/CE della Commissione del 1° luglio 1996 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 210 del 20/08/1996 pag. 0025 - 0046


DIRETTIVA 96/44/CE DELLA COMMISSIONE del 1° luglio 1996 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione spontanea dei veicoli a motore (1), modificata da ultimo dalla direttiva 94/12/CE (2), in particolare l'articolo 5,

considerando che la direttiva 70/220/CEE è una delle direttive particolari previste dal procedimento di omologazione CEE istituito dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio (3), modificato da ultimo dalla direttiva 95/54/CE della Commissione (4); che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva;

considerando che la direttiva 70/220/CEE stabilisce le caratteristiche delle prove relative al controllo delle emissioni dei veicoli a motore che rientrano nel suo settore di applicazione; che, alla luce dell'esperienza acquisita e del livello attuale delle conoscenze in materia di tecniche di laboratorio, è opportuno adeguare in conseguenza tali caratteristiche;

considerando che è inoltre opportuno adeguare le condizioni di prova di cui alla direttiva 70/220/CEE sulla base di quelle stabilite dalla direttiva 80/1268/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle emissioni di biossido di carbonio e al consumo di carburante dei veicoli a motore (5), modificata da ultimo dalla direttiva 93/116/CE della Commissione (6), in particolare per quanto riguarda il rapporto tra la massa di riferimento del veicolo e la massa equivalente del sistema di inerzia da utilizzare;

considerando che la presente direttiva armonizza le disposizioni della direttiva 70/220/CEE relative al sistema di inerzia equivalente con quelle stabilite dalla direttiva 80/1268/CEE e il contenuto della scheda informativa e della scheda di omologazione di cui alla direttiva 70/220/CEE con quello della direttiva 70/156/CEE;

considerando che le presenti modifiche si riferiscono unicamente alle disposizioni amministrative e ai metodi di misura delle emissioni previsti dalla direttiva; che, pertanto, non è necessario annullare le omologazioni in vigore rilasciate ai sensi della direttiva, né rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli nuovi oggetto di tali omologazioni;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati della direttiva 70/220/CEE sono modificati in conformità con gli allegati della presente direttiva.

Articolo 2

A decorrere dal 1° gennaio 1997, gli Stati membri non possono concedere:

- l'omologazione CEE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE,

- l'omologazione di portata nazionale, salvo se sono applicate le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 70/156/CEE,

di un nuovo tipo di veicolo per motivi concernenti l'inquinamento atmosferico da emissioni, se esso non è conforme alle disposizioni della direttiva 70/220/CEE.

La presente direttiva non invalida le omologazioni concesse anteriormente a norma della direttiva 70/220/CEE e non pregiudica l'estensione di tali omologazioni ai sensi della direttiva sulla base della quale esse sono state concesse originariamente.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1996 e ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle norme fondamentali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1996.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 76 del 6. 4. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 100 del 19. 4. 1994, pag. 42.

(3) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

(4) GU n. L 266 dell'8. 11. 1995, pag. 1.

(5) GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 36.

(6) GU n. L 329 del 30. 12. 1993, pag. 39.

ALLEGATO

MODIFICHE AGLI ALLEGATI DELLA DIRETTIVA 70/220/CEE

1) Tra gli articoli e l'allegato I è inserito il seguente elenco degli allegati:

«ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I: Settore di applicazione, definizioni, domanda di omologazione CEE, rilascio dell'omologazione CEE, prescrizioni e prove, modifica del tipo, conformità della produzione, disposizioni transitorie

ALLEGATO II: Scheda informativa

Appendice: Informazioni sulle condizioni di prova

ALLEGATO III: Prova di tipo I (Controllo delle emissioni medie dallo scarico dopo una partenza a freddo)

Appendice 1: Ciclo di funzionamento al bando dinamometrico

Appendice 2: Banco dinamometrico a rulli

Appendice 3: Metodo di misurazione su pista. Simulazione sul banco dinamometrico

Appendice 4: Verifica delle inerzie non meccaniche

Appendice 5: Descrizione dei sistemi di prelievo dei gas

Appendice 6: Metodo di taratura dell'apparecchiatura

Appendice 7: Controllo complessivo del sistema

Appendice 8: Calcolo delle emissioni massiche di sostanze inquinanti

ALLEGATO IV: Prova di tipo II (Emissioni di ossido di carbonio con motore al minimo)

ALLEGATO V: Prova di tipo III (Emissioni di gas del basamento)

ALLEGATO VI: Prova di tipo IV (Determinazione delle emissioni per evaporazione da veicoli con accensione comandata)

Appendice 1: Taratura dell'attrezzatura per la prova di emissione per evaporazione

ALLEGATO VII: Prova di tipo V (Prova di invecchiamento per verificare la durata dei dispositivi antinquinamento)

ALLEGATO VIII: Prescrizioni e carburanti di riferimento

ALLEGATO IX: Scheda di omologazione CEE

Appendice: Addendum».

Allegato I:

2) Il titolo recita come segue:

«Settore di applicazione, definizioni, domanda di omologazione CEE, rilascio dell'omologazione CEE, prescrizioni e prove, modifica del tipo, conformità della produzione, disposizioni transitorie»

3) Punto 1:

La prima frase recita:

«La presente direttiva si applica

- alle emissioni di gas dallo scarico, alle emissioni per evaporazione, alle emissioni di gas del basamento e alla durata dei dispositivi antinquinamento di tutti i veicoli a motore ad accensione comandata,

nonché

- alle emissioni dallo scarico e alla durata dei dispositivi antinquinamento dei veicoli delle categorie M1 e N1 (1) con motore ad accensione spontanea,

di cui all'articolo 1 della direttiva 70/220/CEE nella versione modificata della direttiva 83/351/CEE del Consiglio (*), ad eccezione dei veicoli della categoria N1 per i quali l'omologazione è stata concessa conformemente alla direttiva 88/77/CEE del Consiglio (**).

(*) GU n. L 197 del 20. 7. 1983, pag. 1.

(**) GU n. L 36 del 9. 2. 1988, pag. 33.»

4) La nota (1) recita:

«(1) Definite nell'allegato II A della direttiva 70/156/CEE

5) Il punto 3.2 recita:

«3.2. Il modello della scheda informativa è presentato nell'allegato II.»

6) Il punto 3.2.1 è soppresso.

7) Il punto 3.2.2 è soppresso.

8) Il punto 3.2.3 diviene punto 3.2.1 e recita:

«3.2.1. All'occorrenza, devono essere presentate copie di altre omologazioni con i dati che consentano le estensioni delle omologazioni e la determinazione di fattori di deterioramento.»

9) Dopo il punto 4.2 viene aggiunto il seguente nuovo punto 4.3:

«4.3. A ciascun tipo di veicolo omologato viene assegnato un numero di omologazione conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.»

10) Figura I.5.2:

il termine «massa» è sostituito da «massa massima».

11) Punto 5.3.1.4:

- La prima frase recita:

«Fatte salve le prescrizioni del punto 5.3.1.5, la prova deve essere ripetuta tre volte.»

- Punto 5.3.1.4.1:

La nota (1) è soppressa.

- Il punto 5.3.1.4.2 è soppresso.

- La figura I.5.3 è sostituita dalla nuova figura che...

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