Commission Directive 97/46/EC of 25 July 1997 amending Directive 95/44/EC establishing the conditions under which certain harmful organisms, plants, plant products and other objects listed in Annexes I to V to Council Directive 77/93/EEC may be introduced into or moved within the Community or certain protected zones thereof, for trial or scientific purposes and for work on varietal selections
Published date | 31 July 1997 |
Subject Matter | Approximation of laws,Plant health legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 204, 31 July 1997 |
Direttiva 97/46/CE della Commissione del 25 luglio 1997 recante modifica della direttiva 95/44/CE che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale
Gazzetta ufficiale n. L 204 del 31/07/1997 pag. 0043 - 0046
DIRETTIVA 97/46/CE DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1997 recante modifica della direttiva 95/44/CE che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/14/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 7, lettera e), l'articolo 4, paragrafo 5, l'articolo 5, paragrafo 5 e l'articolo 12, paragrafo 3 quater,
considerando che a norma della direttiva 77/93/CEE gli organismi nocivi elencati negli allegati I e II della stessa direttiva, allo stato isolato o associati ai vegetali e prodotti vegetali corrispondenti elencati nell'allegato II della direttiva suddetta, non possono essere introdotti né propagati tramite trasferimenti nella Comunità o in talune sue zone protette;
considerando che a norma della stessa direttiva i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti elencati nell'allegato III non possono essere introdotti nella Comunità o in talune sue zone protette;
considerando che anche i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti elencati nell'allegato IV della direttiva 77/93/CEE non possono essere introdotti né trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette, a meno che siano soddisfatti i requisiti particolari fissati nello stesso allegato;
considerando che i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti elencati nell'allegato V, parte B della direttiva 77/93/CEE e provenienti da paesi terzi possono essere introdotti nella Comunità soltanto se sono conformi alle norme e ai requisiti fissati in tale direttiva, sono scortati da un certificato fitosanitario ufficiale che attesti tale conformità e sono inoltre sottoposti ad un'ispezione ufficiale per la verifica della conformità stessa;
considerando tuttavia che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 7, lettera e), dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'articolo 5, paragrafo 5 e dell'articolo 12, paragrafo 3 quater della direttiva 77/93/CEE, tali disposizioni non si applicano agli organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti di cui sopra introdotti o trasferiti da un luogo all'altro per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, in base a determinate condizioni da stabilirsi a livello comunitario;
considerando che la direttiva 95/44/CE della Commissione (3) stabilisce le...
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