Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1017 of 18 July 2018 amending Implementing Regulations (EU) 2017/366 and (EU) 2017/367 imposing definitive countervailing and anti-dumping duties on imports of crystalline silicon photovoltaic modules and key components (i.e. cells) originating in or consigned from the People's Republic of China and Implementing Regulations (EU) 2016/184 and (EU) 2016/185 extending the definitive countervailing and anti-dumping duty on imports of crystalline silicon photovoltaic modules and key components (i.e. cells) originating in or consigned from the People's Republic of China to imports of crystalline silicon photovoltaic modules and key components (i.e. cells) consigned from Malaysia and Taiwan, whether declared as originating in Malaysia and in Taiwan or not

Published date19 July 2018
Subject MatterDumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 183, 19 July 2018
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19.7.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 183/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1017 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2018

che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/366 e (UE) 2017/367 che istituiscono dazi compensativi e antidumping definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185 che estendono i dazi compensativi e antidumping definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 23, paragrafo 6, e l'articolo 24, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

(1) Il 2 dicembre 2013 il Consiglio ha istituito misure antidumping (3) e compensative (4) sui moduli fotovoltaici in silicio cristallino e le loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («le misure iniziali»).
(2) L'11 febbraio 2016 la Commissione ha esteso tali misure alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, ad eccezione delle importazioni di prodotti fabbricati da alcune società specificamente esentate da tali misure («le misure estese») (5).
(3) A seguito di inchieste di riesame in previsione della scadenza relative alle misure iniziali, il 1o marzo 2017 la Commissione ha istituito dazi antidumping e compensativi per un periodo di 18 mesi («le misure confermate») (6). Lo stesso giorno ha altresì concluso due inchieste di riesame intermedio parziale che erano state limitate agli interessi dell'Unione (7).
(4) Il 3 marzo 2017 la Commissione ha aperto un riesame intermedio parziale limitato alla forma e al livello delle misure confermate (8). Successivamente a tale riesame la Commissione ha modificato le misure confermate con la pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570 della Commissione (9), entrato in vigore il 1o ottobre 2017.
(5) L'8 novembre 2017 la Commissione ha modificato le misure estese aggiungendo un nuovo produttore esportatore all'elenco delle società esentate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, rispettivamente dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185 della Commissione (10).
(6) Di conseguenza le misure compensative e antidumping attualmente in vigore per quanto riguarda le importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, sono quelle istituite dai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/366 e (UE) 2017/367 della Commissione, fatta eccezione per le importazioni di prodotti delle società specificamente esentate da tali misure, come disposto dai regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185, quali modificati dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1997.

B. PROCEDIMENTO

1. Apertura

(7) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1994 della Commissione (11) («il regolamento di apertura»), la Commissione ha aperto un riesame delle misure estese allo scopo di determinare la possibilità di concedere un'esenzione da tali misure a Longi (Kuching) SDN.BHD («il richiedente» o «Longi Kuching»), un produttore esportatore malese di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle). Il regolamento che ha aperto il riesame ha altresì abrogato i dazi antidumping sulle importazioni provenienti dal richiedente e ha disposto la registrazione di tali importazioni.
(8) La domanda presentata dal richiedente conteneva sufficienti elementi di prova prima facie a sostegno della sua affermazione di essere un nuovo produttore esportatore e di soddisfare i requisiti di esenzione a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base, vale a dire:
di non aver esportato il prodotto oggetto del riesame nell'Unione durante il periodo preso in considerazione nell'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure estese, vale a dire tra il 1o aprile 2014 e il 31 marzo 2015,
di non essere stato coinvolto in pratiche di elusione, e
di aver assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell'Unione.

2. Prodotto oggetto del riesame

(9) Il prodotto oggetto del riesame è costituito da moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino (celle di spessore non superiore a 400 micrometri), provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, attualmente classificati con i codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 900.
(10) Sono esclusi dalla definizione del prodotto oggetto del riesame i seguenti tipi di prodotto:
caricatori solari costituiti da meno di sei celle, portatili e destinati ad alimentare apparecchi elettrici o a caricare batterie,
prodotti fotovoltaici a film sottile,
prodotti fotovoltaici in silicio cristallino integrati permanentemente in apparecchi elettrici che non sono destinati a produrre elettricità e consumano l'elettricità generata dalle celle fotovoltaiche in silicio cristallino in essi integrate,
moduli o pannelli con una tensione di uscita uguale o inferiore a 50 V DC e una potenza di uscita uguale o inferiore a 50 W, destinati esclusivamente all'utilizzo diretto come caricabatterie in sistemi con le stesse caratteristiche di tensione e potenza.

3. Periodo di riferimento

(11) Il periodo di riferimento va dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

4. Inchiesta

(12) La Commissione ha avvisato dell'apertura del riesame Longi Kuching, l'industria dell'Unione rappresentata dal denunciante nell'inchiesta iniziale (EU ProSun) e le autorità della Malaysia e della Repubblica popolare cinese.
(13) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini del riesame. In particolare ha ricevuto la risposta al questionario da parte del richiedente. Nel marzo 2018 è stata effettuata una visita di verifica presso la sede del richiedente in Malaysia.

C. CONCLUSIONI

(14) Longi Kuching è un autentico produttore malese di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e celle che è stato costituito nel gennaio 2016 e ha iniziato la produzione commerciale di moduli e celle nel maggio 2016.
(15) Longi Kuching non aveva esportato il prodotto oggetto del riesame nell'Unione durante il periodo preso in considerazione nell'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure estese, vale a dire tra il 1o aprile 2014 e il 31 marzo 2015, né aveva acquistato il prodotto oggetto del riesame dalla Repubblica popolare cinese per la rivendita o il trasbordo verso l'Unione fino alla fine del periodo di riferimento, ossia fino al 31 dicembre 2017. Aveva tuttavia assunto l'obbligazione contrattuale di esportare il prodotto oggetto del riesame a un cliente nell'Unione.
(16) Durante la verifica presso la sede del richiedente è stato dimostrato che il contratto era stato rispettato e che il richiedente aveva consegnato il prodotto oggetto del riesame a un cliente in Polonia nel novembre 2017. Ad allora non erano state effettuate altre vendite nell'Unione.
(17) Il
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