Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1570 of 15 September 2017 amending Implementing Regulation (EU) 2017/366 and Implementing Regulation (EU) 2017/367 imposing definitive countervailing and anti-dumping duties on imports of crystalline silicon photovoltaic modules and key components (i.e. cells) originating in or consigned from the People's Republic of China and repealing Implementing Decision 2013/707/EU confirming the acceptance of an undertaking offered in connection with the anti-dumping and anti-subsidy proceedings concerning imports of crystalline silicon photovoltaic modules and key components (i.e. cells) originating in or consigned from the People's Republic of China for the period of application of definitive measures

Published date16 September 2017
Subject MatterDumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 238, 16 September 2017
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16.9.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 238/22

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1570 DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 2017

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 che istituiscono dazi compensativi e antidumping definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e recante abrogazione della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 8, paragrafo 9,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 19 e l'articolo 13, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Misure in vigore

(1) Con il regolamento (UE) n. 1238/2013 (3) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (o «RPC») (inchiesta antidumping iniziale). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 27,3 % e il 64,9 %.
(2) Con il regolamento (UE) n. 1239/2013 (4) il Consiglio ha istituito dazi compensativi definitivi fino all'11,5 % sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («l'inchiesta antisovvenzioni iniziale»).
(3) La Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME») ha presentato, a nome di un gruppo di produttori esportatori, un impegno sui prezzi alla Commissione. Con la decisione 2013/423/UE (5), la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi in relazione al dazio antidumping provvisorio. In seguito alla notifica di una versione modificata dell'impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori in collaborazione con la CCCME, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE (6) la Commissione ha confermato l'accettazione dell'impegno sui prezzi modificato per il periodo di applicazione delle misure antidumping e compensative definitive. La Commissione ha inoltre adottato una decisione che chiarisce le modalità di attuazione dell'impegno (7) e undici regolamenti che revocano l'accettazione dell'impegno per diversi produttori esportatori (8).
(4) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/12 (9), in seguito ad un riesame intermedio parziale limitato al valore di riferimento utilizzato per il meccanismo di adeguamento dei prezzi definito nel summenzionato impegno, la Commissione ha chiuso il riesame intermedio parziale senza modificare le misure.
(5) Con i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/185 (10) e (UE) 2016/184 (11) la Commissione ha esteso i dazi antidumping e compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan tranne che per alcuni produttori autentici.
(6) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 (12) la Commissione ha esteso il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base e ha chiuso l'inchiesta di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base («inchiesta antidumping di riesame in previsione della scadenza»).
(7) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 (13) la Commissione ha esteso il dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base e ha chiuso l'inchiesta di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base (inchiesta antisovvenzioni di riesame in previsione della scadenza) (l'inchiesta antidumping di riesame in previsione della scadenza e l'inchiesta antisovvenzioni di riesame in previsione della scadenza sono di seguito denominate «inchieste di riesame in previsione della scadenza»).
(8) Con la decisione di esecuzione (UE) 2017/615 (14) la Commissione ha accettato la proposta del gruppo di produttori esportatori di mantenere il prezzo minimo all'importazione («PMI») al livello applicabile nel marzo 2017.

1.2. Apertura del riesame intermedio parziale

(9) Il 3 marzo 2017 la Commissione ha aperto d'ufficio un riesame intermedio parziale limitato alla forma delle misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 19 del regolamento antisovvenzioni di base (15) («l'avviso di apertura»). L'intenzione della Commissione di aprire tale riesame è stata annunciata nel capitolo «Interesse dell'Unione» dei due regolamenti di riesame in previsione della scadenza come strumento per trovare il giusto equilibrio tra gli interessi divergenti che le inchieste di riesame in previsione della scadenza avevano trovato essere presenti nel mercato dell'energia solare per il restante periodo di durata delle misure (16).

1.3. Parti interessate

(10) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato dell'apertura dell'inchiesta la CCCME, i produttori esportatori noti della RPC e le autorità della RPC, e li ha invitati a partecipare.
(11) Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.4. Divulgazione delle conclusioni

(12) Il 19 luglio 2017 la Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle conclusioni principali dell'inchiesta e le ha invitate a presentare osservazioni entro 14 giorni. La Commissione ha ricevuto risposta, entro il termine stabilito, da 20 parti interessate, segnatamente l'associazione dei produttori dell'Unione, sette produttori dell'Unione, due associazioni di utenti, quattro parti interessate a monte e a valle dell'Unione, quattro produttori esportatori cinesi, la CCCME e il governo della RPC. La Commissione ha successivamente trasmesso a tutte le parti interessate un documento aggiuntivo di divulgazione delle conclusioni, invitandole a comunicare le loro osservazioni. Tale documento faceva riferimento solo a due elementi della metodologia utilizzata per stabilire il PMI e a una disposizione riguardante l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. RISULTATI DELL'INCHIESTA

(13) Il 21 marzo 2017 la Commissione ha inviato una richiesta di informazioni a oltre 100 parti interessate. Ha ricevuto risposta da 26 parti interessate: due produttori dell'Unione, cinque società a monte e a valle europee nonché tre associazioni, la CCCME, il governo della RPC, 13 produttori esportatori e un produttore esportatore della Malaysia.

2.1. Dazio variabile sotto forma di un prezzo minimo all'esportazione

(14) L'attuale forma delle misure è un dazio antidumping ad valorem definito all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 e un dazio compensativo ad valorem definito all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366. Un impegno sui prezzi è stato offerto da un gruppo di produttori esportatori che hanno collaborato e dalla CCME ed è stato accettato dalla Commissione. Uno degli elementi principali dell'impegno è il PMI, soggetto a un meccanismo di adeguamento trimestrale. In base all'impegno sui prezzi accettato dalla Commissione, il PMI di moduli e celle viene adeguato trimestralmente con riferimento ai prezzi internazionali a pronti dei moduli, inclusi i prezzi cinesi, quali indicati dalla banca dati Bloomberg. L'impegno è stato inizialmente accettato da oltre 120 società/gruppi di società. Nel frattempo la Commissione ha ritirato la propria conferma dell'accettazione per 14 società. È emerso che dodici di esse avevano violato l'impegno, mentre le restanti due società presentavano un modello aziendale che rendeva impossibile controllare il rispetto dell'impegno da parte loro. Inoltre, altre 15 società cinesi si sono ritirate volontariamente dall'impegno (17).
(15) Nel riesame degli
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