Commission Implementing Regulation (EU) No 1202/2012 of 13 December 2012 fixing the rates of the refunds applicable to eggs and egg yolks exported in the form of goods not covered by Annex I to the Treaty
Published date | 14 December 2012 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 342, 14 December 2012 |
14.12.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 342/40 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1202/2012 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2012
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) | L'articolo 162, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera s), ed elencati nella parte XIX dell'allegato I del regolamento stesso, e i prezzi all'interno dell'Unione può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nella parte V dell'allegato XX del suddetto regolamento. |
(2) | Il regolamento (UE) n. 578/2010 della Commissione, del 29 giugno 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(3) | Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 578/2010, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di prodotti di base e per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per lo stesso prodotto esportato allo stato naturale. |
(4) | L'articolo 162, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato. |
(5) | Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2012 della Commissione (3). Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato. |
(6) | Per prevenire ogni divergenza rispetto all’attuale situazione del mercato e le speculazioni sul mercato, nonché per garantire l’efficienza della gestione è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(7) | Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 578/2010 e all'allegato I, parte XIX, del regolamento (CE) n. 1234/2007, esportati sotto forma di merci elencate nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2012 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Daniel CALLEJA
Direttore generale per le Imprese...
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