Commission Implementing Regulation (EU) No 315/2012 of 12 April 2012 amending Regulation (EC) No 606/2009 laying down certain detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 479/2008 as regards the categories of grapevine products, oenological practices and the applicable restrictions

Published date13 April 2012
Subject MatterAgriculture and Fisheries,Wine
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 103, 13 April 2012
L_2012103IT.01003801.xml
13.4.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 103/38

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 315/2012 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 606/2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (1), in particolare l’articolo 121, terzo e quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione (2), le pratiche enologiche autorizzate sono stabilite nell’allegato I del medesimo regolamento. L’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) ha modificato le condizioni d’uso di talune pratiche enologiche che sono, peraltro, già autorizzate nell’Unione. Per conformarsi alle norme internazionali vigenti in questo settore e al fine di conferire ai produttori dell’Unione le medesime opportunità offerte ai produttori dei paesi terzi, è opportuno modificare le condizioni d’uso di tali pratiche enologiche nell’Unione basandosi sulle condizioni d’uso definite dall’OIV.
(2) Il regolamento (CE) n. 606/2009 autorizza l’uso dei copolimeri polivinilimidazolo — polivinilpirrolidone (PVI/PVP) allo scopo di ridurre il tenore di rame, di ferro e di metalli pesanti, a condizione che siano conformi alle prescrizioni del Codex enologico internazionale pubblicato dall’OIV, in particolare per quanto riguarda i limiti massimi relativi alle concentrazioni di monomeri. Dato che le suddette prescrizioni non sono ancora state adottate dall’OIV, per motivi di chiarezza giuridica è opportuno eliminare tale pratica dall’allegato I del regolamento (CE) n. 606/2009.
(3) Il regolamento (CE) n. 606/2009 autorizza l’impiego di chitosano e di chitina-glucano di origine fungina. Tali prodotti vengono attualmente elaborati nell’Unione unicamente a partire dal fungo Aspergillus niger. Dato che i suddetti prodotti sono autorizzati dall’OIV e che il Codex enologico internazionale pubblicato dalla stessa precisa che essi provengono dal fungo Aspergillus niger, è opportuno introdurre tale precisazione nel regolamento (CE) n. 606/2009.
(4) I vini aventi diritto alla denominazione di origine protetta «Douro» e all’indicazione geografica protetta «Duriense» seguita dalla menzione «colheita tardia» usufruiscono di una deroga in relazione al tenore massimo di anidride solforosa. Il Portogallo ha chiesto che tutti i vini portoghesi aventi le stesse caratteristiche dei vini suddetti e aventi diritto ad una denominazione d’origine protetta o ad un’indicazione geografica protetta seguita dalla menzione «colheita tardia» possano beneficiare di tale deroga. È opportuno autorizzare, per tali vini, un tenore massimo di anidride solforosa di 400 mg/l.
(5) Dato che la menzione specifica tradizionale «vino generoso» non si applica più unicamente ai vini liquorosi, occorre adattare la disposizione concernente l’uso della suddetta menzione, di cui all’allegato III, parte B, punto 8, del regolamento (CE) n. 606/2009.
(6) Occorre pertanto modificare in tal senso il
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT