Commission Implementing Regulation (EU) No 996/2011 of 7 October 2011 amending Regulations (EC) No 657/2008, (EC) No 1276/2008 and Implementing Regulation (EU) No 543/2011 as regards the notification obligations within the common organisation of agricultural markets
Published date | 08 October 2011 |
Subject Matter | Information and verification,Common organisation of agricultural markets |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 264, 8 October 2011 |
8.10.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 264/25 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 996/2011 DELLA COMMISSIONE
del 7 ottobre 2011
che modifica i regolamenti (CE) n. 657/2008, (CE) n. 1276/2008 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda gli obblighi di modifica nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 102, l’articolo 103 nonies, l’articolo 170, lettera c), e l’articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell’ambito dell’attuazione dell’organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (2) fissa norme comuni per la comunicazione alla Commissione di informazioni e documenti da parte delle autorità competenti degli Stati membri. Tali norme comprendono, in particolare, l’obbligo per gli Stati membri di utilizzare i sistemi informatici messi a disposizione dalla Commissione e la convalida dei diritti di accesso delle autorità o delle persone abilitate a inviare notifiche. Il succitato regolamento sancisce inoltre principi comuni applicabili ai sistemi di informazione affinché questi garantiscano l’autenticità, l’integrità e la leggibilità nel tempo dei documenti e disciplina la protezione dei dati personali. |
(2) | Ai sensi del regolamento (CE) n. 792/2009, l’obbligo di utilizzare i sistemi di informazione in conformità del medesimo regolamento deve essere prescritto dai regolamenti che impongono un particolare obbligo di notifica. |
(3) | Nell’ambito delle sue procedure interne di lavoro e delle sue relazioni con le autorità che operano nel settore della politica agricola comune, la Commissione ha elaborato un sistema informatico che consente la gestione elettronica di documenti e procedure. |
(4) | Si ritiene che alcuni obblighi di notifica possano ormai essere assolti mediante il suddetto sistema conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009, in particolare quelli previsti dai regolamenti (CE) n. 657/2008 della Commissione, del 10 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole (3), (CE) n. 1276/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, relativo al controllo mediante controlli fisici delle esportazioni di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi (4) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (5). |
(5) | Ai fini dell’efficienza amministrativa e in base all’esperienza acquisita, è opportuno semplificare e specificare le notifiche in tali regolamenti. |
(6) | Occorre pertanto modificare |
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