Commission Implementing Regulation (EU) No 118/2014 of 30 January 2014 amending Regulation (EC) No 1560/2003 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 343/2003 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national

Published date08 February 2014
Subject Matterasylum policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 039, 8 February 2014
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8.2.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 39/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 118/2014 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 1560/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 6, paragrafo 5, l’articolo 8, paragrafo 6, l’articolo 16, paragrafo 4, l’articolo 21, paragrafo 3, l’articolo 22, paragrafo 3, l’articolo 23, paragrafo 4, l’articolo 24, paragrafo 5, l’articolo 29, paragrafi 1 e 4, l’articolo 31, paragrafo 4, l’articolo 32, paragrafi 1 e 5, e l’articolo 35, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) In virtù del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione (2) sono state adottate alcune modalità concrete necessarie per l’applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio (3).
(2) Nel giugno 2013 è stato adottato il regolamento (UE) n. 604/2013, recante rifusione del regolamento (CE) n. 343/2003. L’effettiva attuazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Consiglio richiede che siano definite ulteriori modalità concrete.
(3) Per rendere il sistema più efficiente e aumentare la cooperazione tra autorità nazionali, occorre modificare le norme relative alla trasmissione e al trattamento delle richieste di presa in carico e di ripresa in carico, alle domande di informazioni, alla cooperazione ai fini del ricongiungimento di familiari e altri parenti nel caso di minori non accompagnati e persone dipendenti, nonché all’esecuzione dei trasferimenti.
(4) Il regolamento (CE) n. 1560/2003 non prevede: un opuscolo comune su Dublino/Eurodac, un opuscolo specifico per i minori non accompagnati, un modulo standard per lo scambio di informazioni pertinenti sui minori non accompagnati, condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni su minori e persone a carico, un modulo standard per lo scambio di dati prima di un trasferimento, un certificato sanitario comune, condizioni uniformi e modalità pratiche per lo scambio di informazioni sui dati sanitari di una persona prima di un trasferimento. Occorre perciò aggiungere nuove disposizioni.
(5) Il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) sostituisce il regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio (5) e apporta modifiche al sistema Eurodac. Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 1560/2003 dev’essere modificato al fine di rispecchiare in modo adeguato l’interazione tra le procedure istituite dal regolamento (UE) n. 604/2013 e l’applicazione del regolamento (UE) n. 603/2013.
(6) Il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) contiene norme che agevolano l’applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013. Di conseguenza, le condizioni uniformi per la predisposizione e la trasmissione di richieste di presa in carico dei richiedenti devono essere modificate per includere norme relative all’uso dei dati del sistema di informazione visti.
(7) Sono necessari adeguamenti tecnici per rispondere all’evoluzione delle norme applicabili e delle modalità di utilizzo della rete di trasmissione elettronica istituita dal regolamento (CE) n. 1560/2003 al fine di facilitare l’applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013.
(8) È opportuno che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) si applichi al trattamento eseguito in virtù del presente regolamento.
(9) Il regolamento (UE) n. 604/2013 si applica alle domande di protezione internazionale presentate a partire dal 1o gennaio 2014. È quindi necessario che il presente regolamento entri in vigore il più presto possibile, al fine di consentire la piena applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013.
(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013.
(11) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1560/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 1560/2003

Il regolamento (CE) n. 1560/2003 è così modificato:

1) All’articolo 1 è inserito il seguente paragrafo: «2 bis La richiesta comporta altresì i dati forniti dal sistema di informazione visti (VIS), quando sia basata su un risultato positivo trasmesso dal VIS a norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), a seguito del confronto delle impronte digitali del richiedente protezione internazionale con le impronte rilevate in precedenza e trasmesse al VIS a norma dell’articolo 9 di detto regolamento e il risultato sia stato controllato a norma dell’articolo 21 dello stesso regolamento. (8) Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).»"
2) L’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Emissione di una richiesta di ripresa in carico La richiesta di ripresa in carico è presentata a mezzo del modulo standard di cui all’allegato III del presente regolamento, che espone la natura e i motivi della richiesta e le disposizioni del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) su cui è basata. La richiesta contiene inoltre, ove applicabile:
a) copia di tutti gli elementi di prova e prove indiziarie da cui si desume la competenza ad esaminare la domanda di protezione internazionale dello Stato membro richiesto, corredati eventualmente di osservazioni su come siano stati assunti e sul valore probatorio ad essi attribuito dallo Stato richiedente con riferimento all’elenco delle prove e prove indiziarie di cui all’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 604/2013, di cui all’allegato II del presente regolamento;
b) il risultato positivo, trasmesso dall’unità centrale di Eurodac a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2725/2000, del confronto delle impronte digitali del richiedente asilo con le impronte rilevate in precedenza e trasmesse all’unità centrale a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento, risultato altresì controllato a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, dello stesso regolamento.
(9) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).»"
3) All’articolo 8 è inserito un nuovo paragrafo: «3. Il modulo standard di cui all’allegato VI è utilizzato al fine di trasmettere allo Stato membro competente i dati essenziali per tutelare i diritti e le esigenze immediate della persona da trasferire. Tale modulo standard è considerato un preavviso ai sensi del paragrafo 2.»
4) All’articolo 9 è inserito un nuovo paragrafo: «1 bis) Qualora un trasferimento sia ritardato su richiesta dello Stato membro che provvede al trasferimento, quest’ultimo e gli Stati membri competenti devono riprendere i contatti al fine di consentire l’organizzazione di un nuovo trasferimento quanto prima possibile, conformemente all’articolo 8, e non oltre due settimane dal momento in cui le autorità vengono a conoscenza della cessazione delle circostanze che hanno causato il ritardo o il rinvio. In tal caso, prima che sia eseguito il trasferimento viene inviato un modulo standard aggiornato per il trasferimento dei dati prima di un trasferimento, di cui all’allegato VI.»
5) All’articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2) Lo Stato membro che non può eseguire il trasferimento entro il normale termine di sei mesi dalla data di accettazione della richiesta di presa in carico o di ripresa in carico dell’interessato, o della decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo, per uno dei motivi di cui all’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013, ne informa lo Stato membro competente prima dello scadere del termine. In mancanza di ciò, la competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale e le altre obbligazioni a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 ricadono sullo Stato membro richiedente, in conformità dell’articolo 29, paragrafo 2, di detto regolamento.»
6) All’articolo 11 è inserito un nuovo paragrafo: «6) Qualora il richiedente si trovi nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trovano il figlio, fratello o genitore di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013, i due Stati membri si consultano reciprocamente e si scambiano informazioni al fine di appurare:
a) i legami familiari comprovati tra il richiedente e il figlio, fratello o genitore;
b) il vincolo di dipendenza tra il richiedente e il figlio, fratello o genitore;
c) la capacità dell’interessato di occuparsi della persona
...

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