Règlement d'exécution (UE) 2018/2042 de la Commission du 18 décembre 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/1152 afin de clarifier les conditions d'essai WLTP et d'assurer la surveillance des données de la réception par type (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Published date21 December 2018
Subject Matterambiente,trasporti,ostacoli tecnici,environnement,transports,entraves techniques
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327, 21 dicembre 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 327, 21 décembre 2018
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21.12.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 327/53

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/2042 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 al fine di chiarire le condizioni di prova WLTP e disporre il monitoraggio dei dati di omologazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 6, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Onde tener conto della differenza del livello delle emissioni di CO2 determinate conformemente al nuovo ciclo di guida europeo (New European Test Cycle - NEDC) e quelle determinate conformemente alla nuova procedura di prova armonizzata a livello internazionale per i veicoli leggeri (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure - WLTP), il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione (2) ha istituito un metodo per stabilire una correlazione fra i valori delle emissioni di CO2 relativamente ai veicoli commerciali leggeri.
(2) Il metodo di correlazione è inteso a produrre risultati atti a garantire che i requisiti in materia di riduzione stabiliti dal regolamento (UE) n. 510/2011 siano di rigore comparabile nelle vecchie e nelle nuove procedure di prova. Pertanto le autorità di omologazione e i servizi tecnici, con i costruttori, dovrebbero impegnarsi affinché le prove WLTP e NEDC eseguite ai fini del presente regolamento si svolgano in condizioni di prova comparabili e coerenti con gli obiettivi del regolamento medesimo.
(3) A tal fine è necessario chiarire taluni aspetti delle condizioni di prova WLTP applicabili alle correlazioni effettuate al fine di disporre dei dati di monitoraggio delle emissioni di CO2 nelle prove WLTP e NEDC per i veicoli di nuova immatricolazione nel 2020. Tali chiarimenti dovrebbero applicarsi fatti salvi la procedura e i requisiti di cui al regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (3) e senza incidere sulla validità delle omologazioni concesse su tale base.
(4) È altresì necessario determinare la differenza nel 2020 fra i valori delle emissioni di CO2 dichiarate dai costruttori ai fini dell'omologazione WLTP e quelle misurate conformemente al regolamento (UE) 2017/1151. I costruttori dovrebbero quindi aver l'obbligo di calcolare e comunicare alla Commissione i valori di CO2 con la procedura WLTP per tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati durante l'anno civile 2020 avvalendosi dei valori di misurazione per il veicolo H e il veicolo L come dati di input del metodo di interpolazione.
(5) Per un numero limitato di famiglie di interpolazione, nel 2020 saranno disponibili solo i valori di misurazione relativi ai veicoli H. Il numero di tali famiglie dovrebbe essere attentamente monitorato e, qualora si osservasse un aumento significativo del loro numero rispetto alla situazione del 2018, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione di escluderle dal calcolo dei dati di riferimento 2020.
(6) Si dovrebbe migliorare la trasparenza delle prove sulle emissioni e pertanto mettere a disposizione della Commissione i dati delle prove WLTP nonché i risultati delle correlazioni. Questo consentirà alla Commissione di identificare e affrontare rapidamente eventuali questioni e incoerenze connesse all'attuazione delle procedure. Per tale motivo, si dovrebbe completare la matrice dei dati di input per ciascuna prova WLTP effettuata e trasmetterla integralmente alla Commissione nell'ambito dello scambio di dati dello strumento di correlazione. Per garantire la riservatezza il file dei dati di input dovrebbe essere criptato per la trasmissione.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 è così modificato:

(1) è aggiunto il seguente articolo 6 bis:
«Articolo 6 bis Comunicazione dei risultati della misurazione WLTP
1. I costruttori calcolano il valore di CO2 (ciclo misto) per ogni veicolo commerciale leggero nuovo immatricolato nel 2020 secondo la formula di cui all'allegato XXI, suballegato 7, punto 3.2.3.2.4, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1151, in cui i termini MCO2-H ed MCO2-L, ai fini della famiglia di interpolazione in questione, sono sostituiti dai valori MCO2,C,5 tratti dalle voci 2.5.1.1.3 (veicolo H) e 2.5.1.2.3 (veicolo L) del certificato di omologazione CE conforme al modello di cui all'allegato I, appendice 4, del regolamento (UE) 2017/1151. Quando le emissioni di CO2 (ciclo misto) del veicolo individuale sono determinate in riferimento al solo veicolo H, i costruttori comunicano il valore MCO2,C,5 tratto dalla voce 2.5.1.1.3 (veicolo H) del certificato di omologazione CE. Il costruttore comunica alla Commissione tali valori delle emissioni di CO2, con i valori MCO2,C,5 usati per il calcolo, entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione della Commissione dei dati provvisori per il 2020 mediante caricamento dei dati nel registro Business Data Repository dell'Agenzia europea dell'ambiente.
2. Se i dati di cui al paragrafo 1 non sono comunicati entro il termine indicato, la Commissione prende il valore registrato alla voce 2.5.1.2.3 del certificato di omologazione CE e lo considera il valore corrispondente alle emissioni di CO2 ai fini del paragrafo 1 per tutti i veicoli nuovi immatricolati della famiglia di interpolazione per la quale è stato emesso il certificato di omologazione e, se del caso, per le famiglie nelle quali sono disponibili solo le misurazioni del veicolo H.»
(2) L'allegato I è così modificato:
a) Sono inseriti i seguenti punti 2.2 bis e 2.2 ter: «2.2 bis Condizioni di prova WLTP Affinché la prova WLTP risulti pertinente ai sensi dell'allegato I, punto 2.2, del presente regolamento e per determinare i dati di input
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