Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1789 of 7 September 2016 amending Implementing Regulation (EU) 2015/504 with regard to the administrative requirements for the approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles (Text with EEA relevance)

Published date13 October 2016
Subject MatterInternal market - Principles,Technical barriers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 277, 13 October 2016
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13.10.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 277/60

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1789 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2016

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 in relazione alle prescrizioni amministrative per l’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 4, l’articolo 25, paragrafi 2 e 3, l’articolo 27, paragrafo 1, l’articolo 33, paragrafo 2, l’articolo 34, paragrafo 3, l’articolo 35, paragrafo 4, e l’articolo 53, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 (2) della Commissione fissa, tra l’altro, i modelli per taluni documenti redatti nell’ambito dell’omologazione e della vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali. Ai fini di chiarezza e completezza, nella scheda tecnica e nel certificato di conformità è opportuno indicare ulteriori informazioni sulla massa rimorchiabile massima del meccanismo di sollevamento dell’attacco a tre punti posteriore.
(2) Al fine di meglio identificare la categoria o la sottocategoria di un veicolo, la carreggiata massima e minima di ogni combinazione pneumatico deve essere indicata nella scheda tecnica.
(3) Al fine di migliorare la coerenza e la completezza delle informazioni fornite, la scheda tecnica dovrebbe contenere ulteriori informazioni pertinenti sulle prescrizioni relative alla frenatura.
(4) Il certificato di conformità dovrebbe essere semplificato in modo da ridurre l’onere per i costruttori.
(5) Le informazioni relative alla frenatura contenute nella scheda dei risultati di prova dovrebbero essere ampliate e migliorate ai fini di chiarezza e coerenza.
(6) Per assistere i servizi tecnici nella stesura dei verbali di prova di frenatura è opportuno mettere a disposizioni modelli specifici per tali verbali di prova.
(7) È opportuno apportare alcune modifiche alle disposizioni comportanti contraddizioni o informazioni superflue e a taluni riferimenti in modo da migliorare la leggibilità e la chiarezza del testo.
(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/504.
(9) Affinché i costruttori e le autorità nazionali dispongano di più tempo per applicare tempestivamente le modifiche di cui al presente regolamento è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza, in particolare alla luce del fatto che il regolamento (UE) n. 167/2013 è entrato in vigore il 1o gennaio 2016 e che le relative prescrizioni amministrative diventeranno obbligatorie per tutti i nuovi veicoli immatricolati o immessi sul mercato a partire dal 1o gennaio 2018.
(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 167/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 è così modificato:

1) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;
2) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;
3) nell’allegato III, l’appendice 1 è modificata conformemente all’allegato III del presente regolamento;
4) l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento;
5) l’allegato V è modificato conformemente all’allegato V del presente regolamento;
6) l’allegato VII è modificato conformemente all’allegato VI del presente regolamento;
7) l’allegato VIII è modificato conformemente all’allegato VII del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1.

(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 della Commissione, dell’11 marzo 2015, che applica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 85, 28.3.2015, pag. 1).


ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 è così modificato:

1) nell'elenco delle appendici, la riga relativa all'appendice 8 è sostituita dalla seguente:
«8 Modello di scheda tecnica relativa all'omologazione UE di un tipo di (o di un tipo di veicolo con riferimento ad un) sistema di installazione di retrovisori»;
2) la parte A è così modificata:
a) al punto 1.1 è aggiunta la seguente lettera j):
«j) per i veicoli di categoria T2, T3 e T4.3 muniti di ROPS abbattibile con sistema di bloccaggio automatico, un certificato del costruttore che dichiara che il test preliminare è stato eseguito conformemente alla procedura di prova di cui all'allegato IX, parte B3, punto 5.5., del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione (*1).
(*1) Regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione, del 19 settembre 2014, che integra e modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 364 del 18.12.2014, pag. 1).»;"
b) al punto 2., nelle note esplicative relative al modulo della documentazione informativa, la nota 5) è così modificata:
«5) Per i motori, indicare le informazioni relative al tipo di motore o al tipo di famiglia di motori, a seconda dei casi, senza il numero dell'estensione dell'omologazione.»;
3) la parte B è così modificata:
a) al punto 3.1, la tabella 1-1 è sostituita dalla seguente: «Tabella 1-1 Elenchi dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti che possono essere oggetto di un'omologazione UE
ELENCO I — Prescrizioni relative alla compatibilità ambientale e alle prestazioni dell'unità di propulsione
Appendice Sistema o componente/entità tecnica indipendente Regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione (*2) Numero dell'allegato Modificato da e/o in fase di attuazione
1 Sistema: installazione di un motore/una famiglia di motori II
2 Sistema: livello sonoro esterno III
3 Componente/entità tecnica indipendente: motore/famiglia di motori: I
ELENCO II — Prescrizioni relative alla sicurezza funzionale del veicolo
Appendice Sistema o componente/entità tecnica indipendente Regolamento delegato (UE) 2015/208 della CommissioneNumero dell'allegato Modificato da e/o in fase di attuazione
4 Sistema: informazione del conducente X
5 Sistema: installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa XII
6 Sistema: compatibilità elettromagnetica XV
7 Sistema: installazione di uno o più segnalatori acustici XVI
8 Sistema: installazione di retrovisori IX
9 Sistema: installazione del sottocarro cingolato XXXIII
10 Entità tecnica indipendente: compatibilità elettromagnetica delle unità elettriche/elettroniche XV
11 Componente/entità tecnica indipendente: zavorra XXIII
12 Componente/entità tecnica indipendente: struttura di protezione laterale e/o posteriore, XXVI / XXVII
13 Componente: pneumatico XXX
14 Componente/entità tecnica indipendente: collegamento meccanico XXXIV
ELENCO III — Prescrizioni in materia di frenatura dei veicoli
Appendice Sistema o componente/entità tecnica indipendente Regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione (*3) Numero dell'allegato Modificato da e/o in fase di attuazione
15 Sistema: frenatura II
ELENCO IV — Costruzione dei veicoli e prescrizioni generali di omologazione
Appendice Sistema o componente/entità tecnica indipendente Regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della CommissioneNumero dell'allegato Modificato da e/o in fase di attuazione
16 Sistema: esposizione del conducente al livello sonoro XIII
17 Sistema: ancoraggi delle cinture di sicurezza XVIII
18 Sistema: protezione dalle sostanze pericolose XXIX
19 Entità tecnica indipendente: struttura di protezione dal rischio di ribaltamento (ROPS) VI / VII / VIII / IX / X
20 Entità tecnica indipendente: struttura di protezione dalla caduta di oggetti (FOPS) XI
21 Componente/entità tecnica indipendente: sedile del conducente XIV
22 Componente/entità tecnica indipendente: cinture di sicurezza. XIX
23 Entità tecnica indipendente: protezione dalla penetrazione di oggetti (OPS). XX
b) il punto 5 è così modificato:
i) il punto 1.6.1.1. è soppresso;
ii) è aggiunto il seguente punto 1.6.3.:
«1.6.3. Il numero di identificazione del veicolo del tipo inizia con: …»;
iii) il punto 2.5.1. è sostituito dal seguente:
«2.5.1. Omologazione: del tipo di motore/della famiglia di motori(4)»;
iv) il punto 3.3. è sostituito dal seguente:
«3.3. Assi e ruote:»;
v) il punto 4.1.2.1.2. è
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