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13.10.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 277/60 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1789 DELLA COMMISSIONE
del 7 settembre 2016
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 in relazione alle prescrizioni amministrative per l’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 4, l’articolo 25, paragrafi 2 e 3, l’articolo 27, paragrafo 1, l’articolo 33, paragrafo 2, l’articolo 34, paragrafo 3, l’articolo 35, paragrafo 4, e l’articolo 53, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 (2) della Commissione fissa, tra l’altro, i modelli per taluni documenti redatti nell’ambito dell’omologazione e della vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali. Ai fini di chiarezza e completezza, nella scheda tecnica e nel certificato di conformità è opportuno indicare ulteriori informazioni sulla massa rimorchiabile massima del meccanismo di sollevamento dell’attacco a tre punti posteriore. |
(2) | Al fine di meglio identificare la categoria o la sottocategoria di un veicolo, la carreggiata massima e minima di ogni combinazione pneumatico deve essere indicata nella scheda tecnica. |
(3) | Al fine di migliorare la coerenza e la completezza delle informazioni fornite, la scheda tecnica dovrebbe contenere ulteriori informazioni pertinenti sulle prescrizioni relative alla frenatura. |
(4) | Il certificato di conformità dovrebbe essere semplificato in modo da ridurre l’onere per i costruttori. |
(5) | Le informazioni relative alla frenatura contenute nella scheda dei risultati di prova dovrebbero essere ampliate e migliorate ai fini di chiarezza e coerenza. |
(6) | Per assistere i servizi tecnici nella stesura dei verbali di prova di frenatura è opportuno mettere a disposizioni modelli specifici per tali verbali di prova. |
(7) | È opportuno apportare alcune modifiche alle disposizioni comportanti contraddizioni o informazioni superflue e a taluni riferimenti in modo da migliorare la leggibilità e la chiarezza del testo. |
(9) | Affinché i costruttori e le autorità nazionali dispongano di più tempo per applicare tempestivamente le modifiche di cui al presente regolamento è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza, in particolare alla luce del fatto che il regolamento (UE) n. 167/2013 è entrato in vigore il 1o gennaio 2016 e che le relative prescrizioni amministrative diventeranno obbligatorie per tutti i nuovi veicoli immatricolati o immessi sul mercato a partire dal 1o gennaio 2018. |
(10) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 167/2013, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 è così modificato:
1) | l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; |
2) | l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; |
3) | nell’allegato III, l’appendice 1 è modificata conformemente all’allegato III del presente regolamento; |
4) | l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento; |
5) | l’allegato V è modificato conformemente all’allegato V del presente regolamento; |
6) | l’allegato VII è modificato conformemente all’allegato VI del presente regolamento; |
7) | l’allegato VIII è modificato conformemente all’allegato VII del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 della Commissione, dell’11 marzo 2015, che applica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 85, 28.3.2015, pag. 1).
ALLEGATO I
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 è così modificato:
1) | nell'elenco delle appendici, la riga relativa all'appendice 8 è sostituita dalla seguente:
«8 | Modello di scheda tecnica relativa all'omologazione UE di un tipo di (o di un tipo di veicolo con riferimento ad un) sistema di installazione di retrovisori»; | | |
2) | la parte A è così modificata:
a) | al punto 1.1 è aggiunta la seguente lettera j):
«j) | per i veicoli di categoria T2, T3 e T4.3 muniti di ROPS abbattibile con sistema di bloccaggio automatico, un certificato del costruttore che dichiara che il test preliminare è stato eseguito conformemente alla procedura di prova di cui all'allegato IX, parte B3, punto 5.5., del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione (*1). | (*1) Regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione, del 19 settembre 2014, che integra e modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 364 del 18.12.2014, pag. 1).»;" |
b) | al punto 2., nelle note esplicative relative al modulo della documentazione informativa, la nota 5) è così modificata:
«5) | Per i motori, indicare le informazioni relative al tipo di motore o al tipo di famiglia di motori, a seconda dei casi, senza il numero dell'estensione dell'omologazione.»; | | |
3) | la parte B è così modificata:
a) | al punto 3.1, la tabella 1-1 è sostituita dalla seguente: «Tabella 1-1 Elenchi dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti che possono essere oggetto di un'omologazione UE
ELENCO I — Prescrizioni relative alla compatibilità ambientale e alle prestazioni dell'unità di propulsione |
Appendice | Sistema o componente/entità tecnica indipendente | Regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione (*2) Numero dell'allegato | Modificato da e/o in fase di attuazione | 1 | Sistema: installazione di un motore/una famiglia di motori | II | | 2 | Sistema: livello sonoro esterno | III | | 3 | Componente/entità tecnica indipendente: motore/famiglia di motori: | I | | ELENCO II — Prescrizioni relative alla sicurezza funzionale del veicolo |
Appendice | Sistema o componente/entità tecnica indipendente | Regolamento delegato (UE) 2015/208 della CommissioneNumero dell'allegato | Modificato da e/o in fase di attuazione | 4 | Sistema: informazione del conducente | X | | 5 | Sistema: installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa | XII | | 6 | Sistema: compatibilità elettromagnetica | XV | | 7 | Sistema: installazione di uno o più segnalatori acustici | XVI | | 8 | Sistema: installazione di retrovisori | IX | | 9 | Sistema: installazione del sottocarro cingolato | XXXIII | | 10 | Entità tecnica indipendente: compatibilità elettromagnetica delle unità elettriche/elettroniche | XV | | 11 | Componente/entità tecnica indipendente: zavorra | XXIII | | 12 | Componente/entità tecnica indipendente: struttura di protezione laterale e/o posteriore, | XXVI / XXVII | | 13 | Componente: pneumatico | XXX | | 14 | Componente/entità tecnica indipendente: collegamento meccanico | XXXIV | | ELENCO III — Prescrizioni in materia di frenatura dei veicoli |
Appendice | Sistema o componente/entità tecnica indipendente | Regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione (*3) Numero dell'allegato | Modificato da e/o in fase di attuazione | 15 | Sistema: frenatura | II | | ELENCO IV — Costruzione dei veicoli e prescrizioni generali di omologazione |
Appendice | Sistema o componente/entità tecnica indipendente | Regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della CommissioneNumero dell'allegato | Modificato da e/o in fase di attuazione | 16 | Sistema: esposizione del conducente al livello sonoro | XIII | | 17 | Sistema: ancoraggi delle cinture di sicurezza | XVIII | | 18 | Sistema: protezione dalle sostanze pericolose | XXIX | | 19 | Entità tecnica indipendente: struttura di protezione dal rischio di ribaltamento (ROPS) | VI / VII / VIII / IX / X | | 20 | Entità tecnica indipendente: struttura di protezione dalla caduta di oggetti (FOPS) | XI | | 21 | Componente/entità tecnica indipendente: sedile del conducente | XIV | | 22 | Componente/entità tecnica indipendente: cinture di sicurezza. | XIX | | 23 | Entità tecnica indipendente: protezione dalla penetrazione di oggetti (OPS). | XX | | |
b) | il punto 5 è così modificato:
i) | il punto 1.6.1.1. è soppresso; |
ii) | è aggiunto il seguente punto 1.6.3.:
«1.6.3. | Il numero di identificazione del veicolo del tipo inizia con: …»; | |
iii) | il punto 2.5.1. è sostituito dal seguente:
«2.5.1. | Omologazione: del tipo di motore/della famiglia di motori(4)»; | |
iv) | il punto 3.3. è sostituito dal seguente: |
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