Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1293 of 26 September 2018 amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470 as regards the conditions of use of the novel food lactitol (Text with EEA relevance.)

Published date27 September 2018
Subject MatterInternal market - Principles,Foodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 243, 27 September 2018
L_2018243IT.01000201.xml
27.9.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1293 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2018

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d'uso del nuovo alimento lattitolo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione.
(2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2), che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
(3) A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283, la Commissione è tenuta a prendere una decisione in merito all'autorizzazione e all'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento e ad aggiornare l'elenco dell'Unione.
(4) La decisione di esecuzione (UE) 2017/450 della Commissione (3) ha autorizzato, in conformità del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), l'immissione sul mercato del lattitolo quale nuovo alimento da utilizzarsi sotto forma di capsule o compresse negli integratori alimentari destinati agli adulti.
(5) Il 22 marzo 2018 la società DuPont Nutrition Biosciences ApS ha presentato alla Commissione una domanda di modifica delle condizioni d'uso del nuovo alimento lattitolo ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. Nella domanda si chiedeva di inserire tra le forme consentite il lattitolo in polvere da utilizzarsi negli integratori alimentari.
(6) La Commissione non ha chiesto il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del summenzionato regolamento, in quanto la modifica delle condizioni d'uso del nuovo alimento lattitolo mediante inserimento, tra le forme consentite, del lattitolo in polvere da utilizzarsi negli integratori alimentari non è responsabile di avere un effetto sulla salute umana.
(7) Il livello massimo di lattitolo autorizzato dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/450 quale nuovo alimento da utilizzarsi sotto forma di capsule o compresse negli integratori alimentari è di 20 g/giorno. Il livello d'uso proposto del nuovo alimento lattitolo da utilizzarsi sotto forma di polvere nella stessa categoria alimentare corrisponde al livello massimo attualmente autorizzato. È pertanto opportuno modificare le condizioni d'uso del
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT