Commission Implementing Regulation (EU) No 1251/2013 of 3 December 2013 amending Regulation (EC) No 606/2009 as regards certain oenological practices and Regulation (EC) No 436/2009 as regards the registering of these practices in the wine sector registers
Published date | 04 December 2013 |
Subject Matter | Wine |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 323, 4 December 2013 |
4.12.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 323/28 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1251/2013 DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 2013
recante modifica del regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda alcune pratiche enologiche e del regolamento (CE) n. 436/2009 in ordine alla registrazione di tali pratiche nei registri del settore vitivinicolo
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 121, terzo e quarto comma, e l’articolo 185 quater, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) | Conformemente all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione (2), le pratiche enologiche autorizzate sono stabilite nell’allegato I del suddetto regolamento. L’organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) ha modificato le condizioni d’uso di alcune pratiche enologiche già autorizzate nell’Unione europea. Allo scopo di tener conto del progresso tecnico e di fornire ai produttori dell’Unione le stesse possibilità offerte ai produttori dei paesi terzi, è necessario modificare le condizioni d’uso di tali pratiche enologiche nell’Unione in base alle condizioni d’uso definite dall’OIV. |
(2) | L’OIV ha adottato nuove pratiche enologiche. Allo scopo di tener conto del progresso tecnico e di fornire ai produttori dell’Unione le nuove possibilità offerte ai produttori dei paesi terzi, è necessario autorizzare queste nuove pratiche enologiche nell’Unione in base alle condizioni d’uso definite dall’OIV. |
(3) | Alcune pratiche enologiche sono particolarmente esposte al rischio di uso fraudolento e devono essere indicate nei registri e nei documenti di accompagnamento conformemente al regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione (3). Le prescrizioni relative a pratiche quali il trattamento mediante contattori a membrana precisano che è opportuno iscrivere tali pratiche nei registri conformemente all’articolo 41 del regolamento (CE) n. 436/2009. Le norme relative alle indicazioni previste dal regolamento (CE) n. 436/2009 devono essere modificate onde tener conto delle nuove pratiche enologiche autorizzate dal regolamento (CE) n. 606/2009 modificato dal presente regolamento. |
(4) | I regolamenti (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 436/2009 devono essere modificati in conseguenza. |
(5) | Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione previsto dall’articolo 195, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 ed al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 606/2009
L’allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
...
To continue reading
Request your trial