Commission Implementing Regulation (EU) No 1251/2013 of 3 December 2013 amending Regulation (EC) No 606/2009 as regards certain oenological practices and Regulation (EC) No 436/2009 as regards the registering of these practices in the wine sector registers

Published date04 December 2013
Subject MatterWine
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 323, 4 December 2013
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4.12.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 323/28

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1251/2013 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2013

recante modifica del regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda alcune pratiche enologiche e del regolamento (CE) n. 436/2009 in ordine alla registrazione di tali pratiche nei registri del settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 121, terzo e quarto comma, e l’articolo 185 quater, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione (2), le pratiche enologiche autorizzate sono stabilite nell’allegato I del suddetto regolamento. L’organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) ha modificato le condizioni d’uso di alcune pratiche enologiche già autorizzate nell’Unione europea. Allo scopo di tener conto del progresso tecnico e di fornire ai produttori dell’Unione le stesse possibilità offerte ai produttori dei paesi terzi, è necessario modificare le condizioni d’uso di tali pratiche enologiche nell’Unione in base alle condizioni d’uso definite dall’OIV.
(2) L’OIV ha adottato nuove pratiche enologiche. Allo scopo di tener conto del progresso tecnico e di fornire ai produttori dell’Unione le nuove possibilità offerte ai produttori dei paesi terzi, è necessario autorizzare queste nuove pratiche enologiche nell’Unione in base alle condizioni d’uso definite dall’OIV.
(3) Alcune pratiche enologiche sono particolarmente esposte al rischio di uso fraudolento e devono essere indicate nei registri e nei documenti di accompagnamento conformemente al regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione (3). Le prescrizioni relative a pratiche quali il trattamento mediante contattori a membrana precisano che è opportuno iscrivere tali pratiche nei registri conformemente all’articolo 41 del regolamento (CE) n. 436/2009. Le norme relative alle indicazioni previste dal regolamento (CE) n. 436/2009 devono essere modificate onde tener conto delle nuove pratiche enologiche autorizzate dal regolamento (CE) n. 606/2009 modificato dal presente regolamento.
(4) I regolamenti (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 436/2009 devono essere modificati in conseguenza.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione previsto dall’articolo 195, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 ed al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 606/2009

L’allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

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