Règlement d'exécution (UE) 2019/109 de la Commission du 24 janvier 2019 autorisant une extension de l'utilisation de l'huile extraite de Schizochytrium sp. en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Published date25 January 2019
Subject MatterMercato interno - Principi,alimentari,Marché intérieur - Principes,denrées alimentaires
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 23, 25 gennaio 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 23, 25 janvier 2019
L_2019023IT.01000701.xml
25.1.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 23/7

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/109 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2019

che autorizza un'estensione dell'uso dell'olio derivato da Schizochytrium sp. quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione.
(2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2), che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
(3) A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283, la Commissione decide in merito all'autorizzazione e all'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento e all'aggiornamento dell'elenco dell'Unione.
(4) La decisione di esecuzione 2014/463/UE della Commissione (3) ha autorizzato, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), l'immissione in commercio di olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare in diversi prodotti alimentari.
(5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1032 della Commissione (5) ha esteso l'autorizzazione dell'olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. (T18) quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 alle puree di frutta/verdura.
(6) Il 10 settembre 2018 la società DSM Nutritional Products Europe ha presentato alla Commissione una domanda di modifica delle condizioni d'uso del nuovo alimento «olio derivato da Schizochytrium sp.» ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. La domanda chiedeva di estendere l'uso dell'olio derivato da Schizochytrium sp. alle puree di frutta e di verdura.
(7) L'estensione proposta dell'uso del nuovo alimento non modifica le considerazioni in materia di sicurezza alla base dell'autorizzazione dell'olio derivato da Schizochytrium sp. (T18) disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1032, né suscita preoccupazioni per la sicurezza. Tenuto conto di tali considerazioni, l'estensione dell'uso proposta è conforme all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.
(8) La Commissione non ha chiesto un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, in quanto l'estensione dell'uso dell'olio derivato da Schizochytrium sp. e il conseguente aggiornamento dell'elenco dell'Unione non sono suscettibili di avere un effetto sulla salute umana.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La voce figurante nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, riguardante la sostanza «olio...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT