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19.7.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 183/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1018 DELLA COMMISSIONE
del 18 luglio 2018
che autorizza un'estensione dell'uso del lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l'articolo 12,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione. |
(3) | A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283, spetta alla Commissione presentare una proposta di atto di esecuzione concernente l'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento e l'aggiornamento dell'elenco dell'Unione. |
(4) | La decisione di esecuzione 2014/396/UE della Commissione (3) ha autorizzato, a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e a seguito del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (5), l'immissione sul mercato di lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare in determinati prodotti alimentari, tra cui pane e panini lievitati e prodotti di panetteria fine, nonché negli integratori alimentari. |
(5) | In data 6 dicembre 2016 la società Lallemand Bio-Ingredients ha presentato all'autorità competente della Danimarca una domanda di estensione dell'uso e dei livelli di uso del lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV. La domanda riguardava l'estensione dell'uso del lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV ad altre categorie di alimenti, segnatamente il lievito fresco e il lievito secco preconfezionati per cottura in forno domestico, e agli integratori alimentari, senza alcuna indicazione dei livelli massimi consentiti. Il richiedente ha chiesto inoltre di modificare il valore minimo della specifica relativa al contenuto di vitamina D2 nel concentrato di lievito, riducendo detto valore da 1 800 000 U.I. (450 μg/g) a 800 000 U.I. (200 μg/g). |
(8) | Il 30 giugno 2017 l'autorità competente della Danimarca ha presentato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione essa è giunta alla conclusione che l'estensione degli usi e dei livelli massimi di uso proposti del lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV soddisfa i criteri per i nuovi alimenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97. |
(9) | Il 7 luglio 2017 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri. Entro il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97, gli altri Stati membri hanno formulato osservazioni in merito ai metodi impiegati per identificare adeguatamente i potenziali mutanti, alla mancanza di una motivazione che giustificasse, sotto il profilo della sicurezza, l'eliminazione del livello massimo per gli integratori alimentari e all'assenza di informazioni riguardanti la stabilità al magazzinaggio della nuova forma del nuovo alimento, l'accreditamento dei laboratori e la possibilità che l'assunzione del nuovo alimento superi la dose massima tollerabile di vitamina D stabilita |
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