Règlement d'exécution (UE) 2018/1011 de la Commission du 17 juillet 2018 autorisant une extension des niveaux d'utilisation des champignons traités aux UV en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Published date18 July 2018
Subject Matteralimentari,Mercato interno - Principi,denrées alimentaires,Marché intérieur - Principes
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 181, 18 luglio 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 181, 18 juillet 2018
L_2018181IT.01000401.xml
18.7.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 181/4

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1011 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2018

che autorizza un'estensione dei livelli d'uso dei funghi trattati con raggi UV quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione.
(2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2), che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
(3) A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283, spetta alla Commissione decidere in merito all'autorizzazione e all'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento nonché all'aggiornamento dell'elenco dell'Unione.
(4) La decisione di esecuzione (UE) 2017/2355 della Commissione (3) ha autorizzato, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), l'immissione sul mercato dei funghi trattati con raggi UV in qualità di nuovo prodotto alimentare.
(5) Il 23 luglio 2015 le società Banken Champignons Group B.V. e J.K. Holding B.V. hanno presentato all'autorità competente dei Paesi Bassi una domanda di immissione sul mercato dell'Unione dei funghi (Agaricus bisporus) trattati con raggi UV, che presentano livelli più elevati di vitamina D2, quale nuovo alimento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 258/97.
(6) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 tale autorizzazione è diventata generica nel gennaio 2018. Poiché la domanda presentata dalle suddette società riguarda funghi aventi un maggiore contenuto di vitamina D2, il presente regolamento dovrebbe essere considerato un'autorizzazione dell'estensione dell'uso.
(7) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, qualsiasi domanda di immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento, presentata a uno Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 e per la quale non è stata presa alcuna decisione definitiva entro il 1o gennaio 2018, è considerata una domanda a norma del regolamento (UE) 2015/2283.
(8) La domanda di immissione sul mercato dell'Unione dei funghi (Agaricus bisporus) trattati con raggi UV, che presentano livelli più elevati di vitamina D2, quale nuovo alimento è stata presentata in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97, ma soddisfa anche i requisiti del regolamento (UE) 2015/2283.
(9) Il 20 settembre 2017 l'autorità competente dei Paesi Bassi ha presentato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione essa è giunta alla conclusione che i funghi (Agaricus bisporus) trattati con raggi UV, che presentano livelli più elevati di vitamina D2, soddisfano i criteri per i nuovi prodotti alimentari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.
(10) Il 5 ottobre 2017 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri. Entro il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97, gli altri Stati membri hanno formulato osservazioni in merito alla necessità di garantire che non vengano superati i livelli massimi tollerabili di assunzione di vitamina D fissati dall'EFSA (5).
(11) Alla luce delle osservazioni formulate dagli altri Stati membri, il richiedente ha fornito ulteriori spiegazioni che hanno attenuato le preoccupazioni e soddisfatto sia gli
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