Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2106 of 1 December 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 884/2014 imposing special conditions governing the import of spices from Ethiopia, groundnuts from Argentina and hazelnuts from Azerbaijan and amending the special conditions governing the import of dried figs and hazelnuts from Turkey and groundnuts from India (Text with EEA relevance )

Published date02 December 2016
Subject MatterAnimal feedingstuffs,Consumer protection,Foodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 327, 2 December 2016
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2.12.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 327/44

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2106 DELLA COMMISSIONE

del 1o dicembre 2016

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 stabilendo condizioni particolari per l'importazione di spezie dall'Etiopia, di arachidi dall'Argentina e di nocciole dall'Azerbaigian e che modifica le condizioni particolari per l'importazione di fichi secchi e di nocciole dalla Turchia e di arachidi dall'India

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 della Commissione (2) stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati mangimi e alimenti da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine.
(2) Dal 2015 il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) ha ricevuto diverse notifiche che segnalavano tenori elevati di aflatossine e ocratossina A nelle (miscele di) spezie importate dall'Etiopia. Per proteggere la salute umana e degli animali nell'Unione è necessario prevedere garanzie supplementari per quanto riguarda le spezie importate dall'Etiopia.
(3) Recentemente il sistema RASFF ha registrato un aumento dei casi di mancata conformità alla legislazione dell'Unione sulle aflatossine per quanto riguarda le arachidi importate dall'Argentina e le nocciole importate dall'Azerbaigian. In passato entrambi i prodotti erano stati inseriti in un elenco per essere sottoposti a un livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni nel quadro del regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (3) e successivamente la loro iscrizione nell'elenco è stata soppressa visti i risultati favorevoli degli esami effettuati nel quadro dei controlli ufficiali. Dato il recente aumento dei casi di non conformità riscontrati, è necessario prevedere garanzie supplementari e assicurare che l'autorità competente del paese di origine effettui i controlli necessari prima dell'esportazione nell'Unione. Per proteggere la salute umana e degli animali nell'Unione è pertanto necessario imporre che ciascuna partita di arachidi e di nocciole importate nell'Unione rispettivamente dall'Argentina e dall'Azerbaigian sia accompagnata da un certificato sanitario.
(4) È opportuno precisare che le condizioni particolari previste dal presente regolamento si applicano anche ai mangimi e agli alimenti composti contenenti, in quantità superiore al 20 %, uno qualsiasi dei mangimi o degli alimenti oggetto delle condizioni particolari contemplate dal presente regolamento. È altresì opportuno specificare che la percentuale del 20 % si riferisce alla somma dei prodotti cui si applicano le condizioni particolari contemplate dal presente regolamento.
(5) Dato che in alcune occasioni sono giunte al punto designato per l'importazione (PDI) partite il cui documento comune di entrata (DCE) non era debitamente compilato nelle sezioni pertinenti ai fini del controllo documentale, è opportuno stabilire esplicitamente che il trasferimento della partita al DPI può essere autorizzato solo previa presentazione di un DCE compilato per il controllo documentale.
(6) Sulla base dei risultati degli esami effettuati nel quadro dei controlli ufficiali, sono opportune le seguenti modifiche per quanto riguarda i prodotti sottoposti a condizioni particolari e/o la frequenza dei controlli: riduzione della frequenza di campionamento dei fichi secchi importati dalla Turchia, visti i risultati favorevoli degli esami; riduzione della frequenza di campionamento delle arachidi importate dall'India, visti i risultati favorevoli degli esami, aumento della frequenza di campionamento delle nocciole importate della Turchia, visto l'incremento dei casi di non conformità riscontrati tramite il sistema RASFF.
(7) Occorre inoltre aggiornare il codice NC relativo ai frutti essiccati del genere Capsicum, interi, diversi dai peperoni dolci (Capsicum annuum) per rendere la definizione del prodotto coerente con la voce Capsicum annuum, tritati o polverizzati, escludendo cioè il genere Pimenta.
(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 è così modificato:

1) l'articolo 1 è così modificato:
a) al paragrafo 1 sono aggiunte le seguenti lettere l), m) e n):
«l) spezie originarie o provenienti dall'Etiopia;
m) arachidi con guscio o sgusciate, burro di arachidi e arachidi altrimenti preparate o conservate (mangimi e alimenti) originari o provenienti dall'Argentina;
n) nocciole con guscio o sgusciate, miscugli di frutta secche o di frutta a guscio contenenti nocciole, pasta di nocciole, nocciole, preparate o conservate, compresi miscugli, farine, semolini e polveri di nocciole, nocciole tritate, affettate e spezzate, e olio di nocciole originari o provenienti dall'Azerbaigian;»
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il presente regolamento si applica anche ai mangimi e agli alimenti trasformati a partire dai mangimi e dagli alimenti di cui al paragrafo 1 nonché ai mangimi e agli alimenti composti, contenenti uno qualsiasi dei mangimi o degli alimenti di cui al paragrafo 1 in quantità superiore al 20 % costituita da un unico prodotto o da una somma dei prodotti di cui al paragrafo 1.»;
2) all'articolo 5, paragrafo 2, sono aggiunte le seguenti lettere j), k) e l):
«j) il ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale per gli alimenti provenienti dall'Etiopia;
k) il servizio nazionale della Sanità e qualità agroalimentare (SENASA) per i mangimi e gli alimenti provenienti dall'Argentina;
l) il centro di consulenza sui prodotti di consumo (Consumer Commodity Expertise Centre — CCEC) del servizio di Stato per la politica antimonopolistica e la protezione dei diritti dei consumatori (State Service for Antimonopoly Policy and Protection of Consumer Rights — SSAPPCR), che dipende dal ministero dello Sviluppo economico, per gli alimenti provenienti dall'Azerbaigian.»;
3) all'articolo 9, paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Le autorità doganali autorizzano il trasferimento della partita a un PDI previo espletamento con esito favorevole dei controlli di cui al paragrafo 2 e previa compilazione delle sezioni pertinenti della parte II del DCE (II.3, II.5, II.8 e II.9) e a condizione che l'operatore del settore alimentare o un suo rappresentante presentino materialmente o elettronicamente un DCE compilato alle autorità doganali.»;
4) L'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Le partite di mangimi e alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere l), m) e n), che hanno lasciato il paese di origine prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere importate nell'UE senza essere accompagnate da un certificato sanitario e dai risultati del campionamento e delle analisi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 della Commissione, del 13 agosto 2014, che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati mangimi e alimenti da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga il regolamento (CE) n. 1152/2009 (GU L 242 del 14.8.2014, pag. 4).

(3) Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE (GU...

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