Commission Implementing Regulation (EU) 2018/886 of 20 June 2018 on certain commercial policy measures concerning certain products originating in the United States of America and amending Implementing Regulation (EU) 2018/724

Published date21 June 2018
Subject MatterCommercial policy,External relations
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 158, 21 June 2018
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21.6.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 158/5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/886 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2018

relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/724

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) In conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 della Commissione (2), la Commissione doveva informare per iscritto, non oltre il 18 maggio 2018, il Consiglio per gli scambi di merci dell'OMC che, salvo sua disapprovazione, l'Unione europea avrebbe sospeso l'applicazione agli scambi con gli Stati Uniti d'America (di seguito «Stati Uniti») delle concessioni tariffarie di cui all'accordo GATT del 1994 per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato I e nell'allegato II del regolamento, in modo da consentire l'applicazione di dazi doganali supplementari sulle importazioni di tali prodotti originari degli Stati Uniti.
(2) Il 18 maggio 2018 la Commissione ha presentato la suddetta comunicazione scritta e il Consiglio per gli scambi di merci dell'OMC non ha disapprovato la misura entro il termine di 30 giorni. L'Unione ha quindi sospeso, in seno all'OMC, l'applicazione delle concessioni tariffarie agli scambi con gli Stati Uniti, a norma del GATT 1994, per quanto concerne i suddetti prodotti.
(3) L'8 marzo 2018 gli Stati Uniti hanno adottato misure di salvaguardia sotto forma di aumento delle tariffe doganali sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio e di alluminio, con effetto a decorrere dal 23 marzo 2018 e con durata illimitata. Dopo due proroghe della data di applicazione effettiva dell'aumento delle tariffe per l'Unione europea, tale aumento ha preso effetto per l'Unione il 1o giugno 2018 con durata illimitata.
(4) Di conseguenza, conformemente all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/724, la Commissione dovrebbe imporre dazi doganali supplementari sui prodotti elencati nell'allegato I e nell'allegato II, come indicato nei considerando 6 e da 12 a 15 del medesimo regolamento, secondo le modalità di cui ai considerando 7 e da 16 a 19 di detto regolamento e nel rispetto dei termini prescritti di cui al considerando 5 di detto regolamento, in modo che:
a) i dazi supplementari ad valorem del 10 % e del 25 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato I si applichino dalla date di entrata in vigore del presente regolamento e finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le misure di salvaguardia ai prodotti provenienti dall'Unione;
b) i dazi supplementari ad valorem del 10 %, 25 %, 35 % e 50 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato II si applichino a partire dal 1o giugno 2021 o, se precedente, dalla data in cui l'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC adotta la decisione, o tale decisione gli viene notificata, secondo la quale le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti non sono conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC. I dazi di cui sopra restano in vigore finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le suddette misure all'Unione.
(5) A causa di un errore materiale, è opportuno modificare il regolamento (UE) 2018/724. L'errore riguarda il dazio supplementare massimo per il codice NC 9504 40 00 nell'allegato I, che dovrebbe essere del 10 % anziché del 25 %. È opportuno modificare di conseguenza anche il considerando 12, l'articolo 2, lettera a) e l'allegato I di detto regolamento. I prodotti e il livello dei dazi supplementari che figurano nell'allegato I e nell'allegato II sono identici nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/724, come modificato, e nel presente regolamento.
(6) Il presente regolamento non pregiudica la questione della conformità delle misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC.
(7) La Commissione può modificare il presente regolamento, se lo ritiene opportuno, per tener conto di qualsiasi variazione o modifica delle misure di salvaguardia degli Stati Uniti, anche attraverso l'esclusione di prodotti o di imprese.
(8) L'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 prevede che non si applichi un dazio supplementare ai prodotti elencati negli allegati di detto regolamento per i quali è stata rilasciata, prima della data di entrata in vigore del regolamento medesimo, una licenza d'importazione che comporti un'esenzione o una riduzione del dazio. Il regolamento prevede inoltre che non si applichi un dazio supplementare ai prodotti elencati negli allegati del medesimo regolamento per i quali gli importatori possano dimostrare che l'esportazione dagli Stati Uniti nell'Unione è avvenuta prima della data di applicazione del dazio supplementare.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sugli ostacoli agli scambi, istituito dal regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'Unione applica dazi doganali supplementari sulle importazioni nell'Unione dei prodotti elencati nell'allegato I e nell'allegato II del presente regolamento, originari degli Stati Uniti d'America (di seguito «Stati Uniti»).

Articolo 2

L'applicazione di dazi doganali supplementari su tali prodotti avviene nel modo seguente:

a) nella prima fase, si applicano dazi supplementari ad valorem del 10 % e del 25 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato I, come ivi specificato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
b) nella seconda fase, si applicano altri dazi ad valorem del 10 %, 25 %, 35 % e 50 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato II, come ivi specificato,
a decorrere dal 1o giugno 2021, oppure
se precedente, a partire dal quinto giorno successivo alla data in cui l'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC adotta la decisione, o tale decisione gli viene notificata, secondo la quale le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti non sono conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC. In quest'ultimo caso, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso in cui è indicata la data di adozione o notifica di tale decisione.

Articolo 3

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 è così modificato:

1) il considerando 12 è sostituito dal seguente: «Nel rispetto dei termini prescritti, di cui al considerando 5, i dazi doganali supplementari dovrebbero applicarsi, se o in quanto necessario, in due fasi. Nella prima fase potrebbero essere applicati con effetto immediato dazi ad valorem massimi del 10 % e del 25 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato I, finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le misure di salvaguardia ai prodotti provenienti dall'Unione.»;
2) all'articolo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «nella prima fase sono applicati dazi ad valorem supplementari massimi del 10 % e del 25 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato I, a partire dal 20 giugno 2018.»;
3) nell'allegato I, il dazio supplementare per il codice NC 9504 40 00 è così modificato: l'aliquota «25 %» è sostituita dall'aliquota «10 %».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) Regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50).

(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 della Commissione, del 16 maggio 2018, relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (GU L 122 del 17.5.2018, pag. 14).

(3) Regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell'Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 272 del 16.10.2015, pag. 1).


ALLEGATO I

Prodotti soggetti a dazi supplementari nella prima fase

NC 2018 (1) Dazio supplementare
0710 40 00 25 %
0711 90 30 25 %
0713 33 90 25 %
1005 90 00 25 %
1006 30 21 25 %
1006 30 23 25 %
1006 30 25 25 %
1006 30 27 25 %
1006 30 42 25 %
1006 30 44 25 %
1006 30 46 25 %
1006 30 48 25 %
1006 30 61 25 %
1006 30 63 25 %
1006 30 65 25 %
1006 30 67 25 %
1006 30 92 25
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