Règlement d'exécution (UE) 2019/387 de la Commission du 11 mars 2019 autorisant une extension de l'utilisation de l'huile extraite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) en tant que nouvel aliment ainsi que la modification de la dénomination et de l'exigence d'étiquetage spécifique de l'huile extraite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
Published date | 12 March 2019 |
Subject Matter | Mercato interno - Principi,alimentari,Marché intérieur - Principes,denrées alimentaires |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 70, 12 marzo 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 70, 12 mars 2019 |
12.3.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 70/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/387 DELLA COMMISSIONE
dell'11 marzo 2019
che autorizza un'estensione dell'uso dell'olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) quale nuovo alimento e la modifica della denominazione e dei requisiti specifici di etichettatura dell'olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l'articolo 12,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione. |
(2) | A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2) che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati. |
(3) | A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 la Commissione decide in merito all'autorizzazione e all'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento e all'aggiornamento dell'elenco dell'Unione. |
(4) | La decisione di esecuzione (UE) 2015/545 della Commissione (3) ha autorizzato, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), l'immissione sul mercato dell'Unione di olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare in diversi alimenti. |
(5) | Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1032 della Commissione (5) ha esteso l'autorizzazione dell'olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. (T18) quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 alle puree di frutta/verdura. |
(6) | Il 10 settembre 2018 la società DSM Nutritional Products Europe ha presentato alla Commissione una domanda di modifica delle condizioni d'uso del nuovo alimento «olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)» ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. La domanda riguardava l'estensione dell'uso dell'olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) alle puree di frutta e di verdura. |
(7) | L'estensione proposta dell'uso del nuovo alimento non modifica le considerazioni in materia di sicurezza alla base dell'autorizzazione dell'estensione dell'uso dell'olio derivato da Schizochytrium sp. (T18) alle puree di frutta e di verdura disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1032 né suscita preoccupazioni per la sicurezza. Tenuto conto di tali considerazioni, l'estensione dell'uso proposta è conforme all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. |
(8) | Il 10 settembre 2018 la società DSM Nutritional Products Europe ha inoltre presentato alla Commissione una domanda di autorizzazione della modifica della denominazione e dei requisiti specifici di etichettatura dell'olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. La domanda riguarda la soppressione del riferimento al ceppo «(ATCC PTA-9695)» dalla denominazione del nuovo alimento figurante nell'elenco dell'Unione e dall'etichettatura degli alimenti che lo contengono. |
(9) | Il richiedente ritiene che la modifica della denominazione e dei requisiti in materia di etichettatura dell'olio derivato da Schizochytrium (ATCC PTA-9695) sia necessaria in quanto l'indicazione del ceppo «(ATCC PTA-9695)» sull'etichettatura degli alimenti che contengono l'olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) non è né comprensibile né pertinente per i consumatori. |
(10) | Gli oli derivati da Schizochytrium sp. attualmente autorizzati e figuranti nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti sono quattro. L'olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) è tuttavia l'unico per cui si deve specificare il ceppo sull'etichetta. La modifica della denominazione e dell'etichettatura dell'olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) assicurerà quindi coerenza nella denominazione e nell'etichettatura di tutti gli oli derivati da Schizochytrium sp. autorizzati come nuovi alimenti senza determinare un impatto negativo sulla salute umana o sugli interessi dei consumatori. |
(11) | Tenuto conto della |
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