Commission Implementing Regulation (EU) 2018/347 of 5 March 2018 concerning the authorisation of the preparation of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 as a feed additive for piglets and sows and amending Regulations (EC) No 1847/2003 and (EC) No 2036/2005 (holder of authorisation Danstar Ferment AG represented by Lallemand SAS) (Text with EEA relevance. )

Published date09 March 2018
Subject MatterAnimal feedingstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 67, 9 March 2018
L_2018067IT.01002101.xml
9.3.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 67/21

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/347 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2018

che concerne l'autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 come additivo per mangimi destinati a suinetti e scrofe e modifica i regolamenti (CE) n. 1847/2003 e (CE) n. 2036/2005 (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).
(2) Il preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 è stato autorizzato per un periodo illimitato dal regolamento (CE) n. 1847/2003 della Commissione (3) come additivo per mangimi destinati a suinetti e dal regolamento (CE) n. 2036/2005 della Commissione (4) come additivo per mangimi destinati a scrofe. Tale additivo è stato iscritto successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 come additivo per mangimi destinati a scrofe e suinetti. Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(4) Nei pareri del 20 aprile 2016 e del 4 luglio 2017 (5) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. Essa ha inoltre concluso che l'additivo è efficace per le scrofe, al fine di ottenere benefici per i suinetti lattanti, nonché per i suinetti svezzati, al fine di migliorare notevolmente il rapporto mangime/peso. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(5) La valutazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'utilizzo di tale sostanza come specificato nell'allegato del presente regolamento.
(6) I regolamenti (CE) n. 1847/2003 e (CE) n. 2036/2005 dovrebbero essere modificati di conseguenza.
(7) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a
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