Commission Implementing Regulation (EU) 2017/186 of 2 February 2017 laying down specific conditions applicable to the introduction into the Union of consignments from certain third countries due to microbiological contamination and amending Regulation (EC) No 669/2009 (Text with EEA relevance. )

Published date03 February 2017
Subject MatterConsumer protection,Foodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 29, 3 February 2017
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3.2.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 29/24

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/186 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2017

che stabilisce condizioni specifiche applicabili all'introduzione nell'Unione di partite da alcuni paesi terzi per motivi di contaminazione microbiologica e che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare misure urgenti appropriate a livello dell'Unione per gli alimenti importati da un paese terzo al fine di tutelare la salute umana, la salute degli animali e l'ambiente qualora sia manifesto un grave rischio che non può essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.
(2) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce che gli alimenti importati nell'Unione per esservi immessi sul mercato devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare o le condizioni riconosciute almeno equivalenti dall'Unione o, quando tra l'Unione e il paese esportatore esiste un accordo specifico, le disposizioni ivi contenute.
(3) Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce norme generali per gli operatori del settore alimentare sull'igiene dei prodotti alimentari.
(4) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce i requisiti per i metodi di campionamento e di analisi utilizzati nel contesto dei controlli ufficiali.
(5) L'articolo 14 del regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce che gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato. A norma del regolamento (CE) n. 882/2004, le autorità competenti devono verificare la conformità degli operatori del settore alimentare alla normativa dell'Unione.
(6) Il regolamento (CE) n. 669/2009 (4) della Commissione stabilisce norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale figuranti nell'allegato I del medesimo regolamento.
(7) Per molti anni sono persistiti numerosi casi di non conformità alle norme di sicurezza microbiologica per quanto riguarda i semi di sesamo e le foglie di betel (Piper betle L.) importati dall'India. Nel 2014 è stato pertanto stabilito di accrescere la frequenza dei controlli ufficiali sulle importazioni di tali alimenti per quanto concerne la presenza di Salmonella spp. Tali controlli hanno tuttavia confermato la persistenza di numerosi casi di non conformità di detti alimenti alle norme di sicurezza microbiologica a causa della Salmonella spp. Poiché l'importazione di detti alimenti costituisce dunque un grave rischio per la salute pubblica all'interno dell'Unione, è necessario adottare misure urgenti a livello dell'Unione.
(8) Sono necessarie, al fine di tutelare la salute umana nell'Unione, garanzie da parte delle autorità competenti dei paesi esportatori che detti alimenti sono stati prodotti conformemente ai requisiti in materia di igiene di cui al regolamento (CE) n. 852/2004. Per assicurare l'applicazione armonizzata dei controlli all'importazione in tutta l'Unione, tutte le partite di detti alimenti dovrebbero essere accompagnate da un certificato sanitario firmato dalle autorità competenti dei paesi esportatori e da risultati di esami analitici che ne attestino il campionamento e l'analisi, con esito soddisfacente, per la rilevazione di microrganismi patogeni.
(9) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 669/2009 impone agli operatori del settore alimentare responsabili delle partite di notificare previamente l'arrivo e la natura delle partite al punto di entrata designato (PED).
(10) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 669/2009 prevede, con riferimento al livello accresciuto di controlli ufficiali, che essi comprendano controlli documentari, fisici e d'identità. I controlli documentari devono essere effettuati senza indebiti ritardi su tutte le partite entro due giorni lavorativi dall'arrivo al PED, e i controlli fisici e d'identità, tra cui analisi di laboratorio, devono essere effettuati alla frequenza indicata nell'allegato I di tale regolamento.
(11) Per assicurare un'organizzazione efficiente e controlli all'importazione armonizzati a livello dell'Unione per quanto riguarda la presenza di microrganismi patogeni in alcuni alimenti importati da alcuni paesi terzi, dovrebbero essere stabilite condizioni specifiche applicabili alle importazioni di tali alimenti. A fini di chiarezza giuridica, è opportuno che tutti gli alimenti importati da paesi terzi soggetti a condizioni specifiche a causa di rischi microbiologici siano riuniti in un unico regolamento. Pertanto le disposizioni relative alle foglie di betel importate dall'India stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/166 della Commissione (5) dovrebbero essere inserite nel presente regolamento e il regolamento (CE) n. 669/2009 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
(12) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/166 dovrebbe essere abrogato e contemporaneamente sostituito da un regolamento più generale che stabilisca le condizioni applicabili alle importazioni di alcuni alimenti da alcuni paesi terzi per motivi di contaminazione microbiologica.
(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento si applica all'introduzione degli alimenti di cui all'allegato I.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 669/2009.

Articolo 3

Introduzione nell'Unione

L'operatore del settore alimentare provvede affinché:

a) le partite di alimenti di cui all'allegato I («alimenti») siano introdotte nell'Unione unicamente in conformità alle procedure di cui al presente regolamento;
b) le partite di alimenti siano introdotte nell'Unione unicamente attraverso il punto di entrata designato («PED»).

Articolo 4

Risultati del campionamento e delle analisi che accompagnano la partita

1. Ogni partita di alimenti è accompagnata dai risultati del campionamento e delle analisi effettuati dall'autorità competente del paese terzo di spedizione per verificare l'assenza dei rischi di cui all'allegato I.

2. Il campionamento e le analisi di cui al paragrafo 1 sono effettuati conformemente al capo III «Campionamento e analisi» del titolo II del regolamento (CE) n. 882/2004. In particolare, il campionamento è effettuato conformemente alle pertinenti norme dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) e agli orientamenti del Codex Alimentarius utilizzati come riferimento e l'analisi per la rilevazione della Salmonella è effettuata conformemente al metodo di riferimento EN/ISO 6579 (l'ultima versione aggiornata del metodo di rilevazione) o a un metodo validato in base al metodo di riferimento in conformità con il protocollo stabilito dalla norma EN/ISO 16140 o con altri protocolli analoghi internazionalmente accettati.

Articolo 5

Certificato sanitario

1. Le partite di alimenti di cui all'allegato I sono accompagnate...

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