Commission Implementing Regulation (EU) No 52/2013 of 22 January 2013 amending Annex XIb to Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards semi-sparkling wine, aerated semi-sparkling wine and rectified concentrated grape must

Published date23 January 2013
Subject MatterWine
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, R 020, 23 January 2013
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23.1.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 20/44

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 52/2013 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2013

che modifica l’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda il vino frizzante, il vino frizzante gassificato e il mosto di uve concentrato rettificato

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (1), in particolare l’articolo 113 quinquies, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 113 quinquies del regolamento (CE) n. 1234/2007, l’allegato XI ter del suddetto regolamento elenca le categorie di prodotti vitivinicoli che possono essere utilizzate nell’Unione per la commercializzazione di un prodotto conforme alle condizioni ivi stabilite.
(2) Per quanto riguarda il vino frizzante e il vino frizzante gassificato, i punti 8 e 9 dell’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevedono che tali categorie di prodotti siano ottenuti da vino. Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (2) stabiliva invece, ai punti 17 e 18 dell’allegato I, che tali categorie di prodotti potessero essere ottenute anche da altri prodotti atti a diventare vino. La riforma del settore vitivinicolo introdotta dal regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio (3) non mirava a modificare l’elenco dei prodotti da cui si ottiene il vino frizzante e il vino frizzante gassificato. Occorre pertanto stabilire nuovamente che il vino frizzante e il vino frizzante gassificato possono essere ottenuti anche da vino nuovo ancora in fermentazione, da mosto di uve o da mosto di uve parzialmente fermentato.
(3) Attraverso nuovi processi di produzione del mosto di uve concentrato rettificato è possibile ottenere un mosto concentrato rettificato cristallizzato. La definizione del mosto di uve concentrato rettificato di cui al punto 14 dell’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 contempla esclusivamente lo stato liquido. È opportuno adeguare la definizione del mosto di uve concentrato rettificato al fine di includervi il prodotto in forma cristallizzata.
(4) Occorre pertanto modificare in tal senso l’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione di cui all’articolo 195, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 è così modificato:

1) il punto 8, lettera a), è sostituito dal seguente:
«a) ottenuto da vino, vino nuovo ancora in fermentazione, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato che presentano un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9 % vol;»
2) il punto 9, lettera a), è sostituito dal seguente:
«a) ottenuto da vino, vino nuovo ancora in fermentazione, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato;»
3) il punto 14 è sostituito dal seguente: «14. Mosto di uve concentrato rettificato Il “mosto di uve concentrato rettificato” è il prodotto:
a) liquido non caramellizzato:
i)
...

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