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23.1.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 20/44 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 52/2013 DELLA COMMISSIONE
del 22 gennaio 2013
che modifica l’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda il vino frizzante, il vino frizzante gassificato e il mosto di uve concentrato rettificato
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (1), in particolare l’articolo 113 quinquies, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) | A norma dell’articolo 113 quinquies del regolamento (CE) n. 1234/2007, l’allegato XI ter del suddetto regolamento elenca le categorie di prodotti vitivinicoli che possono essere utilizzate nell’Unione per la commercializzazione di un prodotto conforme alle condizioni ivi stabilite. |
(2) | Per quanto riguarda il vino frizzante e il vino frizzante gassificato, i punti 8 e 9 dell’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevedono che tali categorie di prodotti siano ottenuti da vino. Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (2) stabiliva invece, ai punti 17 e 18 dell’allegato I, che tali categorie di prodotti potessero essere ottenute anche da altri prodotti atti a diventare vino. La riforma del settore vitivinicolo introdotta dal regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio (3) non mirava a modificare l’elenco dei prodotti da cui si ottiene il vino frizzante e il vino frizzante gassificato. Occorre pertanto stabilire nuovamente che il vino frizzante e il vino frizzante gassificato possono essere ottenuti anche da vino nuovo ancora in fermentazione, da mosto di uve o da mosto di uve parzialmente fermentato. |
(3) | Attraverso nuovi processi di produzione del mosto di uve concentrato rettificato è possibile ottenere un mosto concentrato rettificato cristallizzato. La definizione del mosto di uve concentrato rettificato di cui al punto 14 dell’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 contempla esclusivamente lo stato liquido. È opportuno adeguare la definizione del mosto di uve concentrato rettificato al fine di includervi il prodotto in forma cristallizzata. |
(5) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione di cui all’articolo 195, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 è così modificato:
1) | il punto 8, lettera a), è sostituito dal seguente:
«a) | ottenuto da vino, vino nuovo ancora in fermentazione, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato che presentano un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9 % vol;» | |
2) | il punto 9, lettera a), è sostituito dal seguente:
«a) | ottenuto da vino, vino nuovo ancora in fermentazione, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato;» | |
3) | il punto 14 è sostituito dal seguente: «14. Mosto di uve concentrato rettificato Il “mosto di uve concentrato rettificato” è il prodotto:
a) | liquido non caramellizzato:
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