Commission Implementing Regulation (EU) 2017/447 of 14 March 2017 concerning the authorisation of the preparation of Bacillus subtilis (DSM 5750) and Bacillus licheniformis (DSM 5749) as a feed additive for sows, weaned piglets, pigs for fattening, calves for rearing and turkeys for fattening and amending Regulations (EC) No 1453/2004, (EC) No 2148/2004 and (EC) No 600/2005 (holder of authorisation Chr. Hansen A/S) (Text with EEA relevance. )

Published date15 March 2017
Subject MatterAnimal feedingstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 69, 15 March 2017
L_2017069IT.01001801.xml
15.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 69/18

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/447 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2017

relativo all'autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis (DSM 5750) e Bacillus licheniformis (DSM 5749) come additivo per mangimi destinati a scrofe, suinetti svezzati, suini da ingrasso, vitelli da allevamento e tacchini da ingrasso e che modifica i regolamenti (CE) n. 1453/2004, (CE) n. 2148/2004 e (CE) n. 600/2005 (titolare dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).
(2) Il preparato di Bacillus subtilis (DSM 5750) e Bacillus licheniformis (DSM 5749) era stato autorizzato a tempo indeterminato, in conformità alla direttiva 70/524/CEE, come additivo per mangimi destinati a scrofe dal regolamento (CE) n. 1453/2004 della Commissione (3), a suini da ingrasso e suinetti dal regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione (4) e a tacchini da ingrasso e vitelli dal regolamento (CE) n. 600/2005 della Commissione (5). Tale preparato è stato successivamente iscritto nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(3) In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 di detto regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione del preparato di Bacillus subtilis (DSM 5750) e Bacillus licheniformis (DSM 5749) come additivo per mangimi destinati a scrofe, suinetti, suini da ingrasso, vitelli da allevamento e tacchini da ingrasso. In conformità all'articolo 7 di detto regolamento, la domanda riguardava anche la valutazione del preparato per un nuovo impiego nell'acqua di abbeverata. Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(4) Nel suo parere del 12 luglio 2016 (6) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni d'impiego proposte, il preparato di Bacillus subtilis (DSM 5750) e Bacillus licheniformis (DSM 5749) non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. Essa ha concluso che l'additivo può influire positivamente sui parametri produttivi di suinetti, suini da ingrasso, scrofe e vitelli da allevamento nei mangimi e nell'acqua di abbeverata. Per quanto riguarda l'impiego dell'additivo per i tacchini da ingrasso, si è concluso che da due studi risultano prove di un effetto positivo sulla crescita e sul rapporto mangime/peso, e da un terzo studio risulta che vi sia stato un aumento di peso notevolmente maggiore nelle femmine ma nessuna differenza significativa per quanto riguarda i maschi. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato inoltre la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(5) Tali prove sono state considerate come un'importante indicazione del miglioramento dei parametri zootecnici dell'aumento di peso in aggiunta alla lunga storia d'impiego. Si è pertanto ritenuto che i dati forniti soddisfino le condizioni per dimostrare l'efficacia dell'additivo per l'impiego nei mangimi e nell'acqua di abbeverata per i tacchini da ingrasso.
(6) Dalla valutazione del preparato di Bacillus subtilis (DSM 5750) e Bacillus licheniformis (DSM 5749) risulta che le condizioni di
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