Commission Implementing Regulation (EU) No 400/2014 of 22 April 2014 concerning a coordinated multiannual control programme of the Union for 2015, 2016 and 2017 to ensure compliance with maximum residue levels of pesticides and to assess the consumer exposure to pesticide residues in and on food of plant and animal origin Text with EEA relevance

Published date23 April 2014
Subject MatterFoodstuffs,Consumer protection,Plant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 119, 23 April 2014
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23.4.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 119/44

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 400/2014 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2014

relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2015, il 2016 e il 2017, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione (2) ha istituito un primo programma comunitario coordinato pluriennale per gli anni 2009, 2010 e 2011. Il programma è continuato nel quadro di successivi regolamenti della Commissione, il più recente dei quali è il regolamento (UE) n. 788/2012 (3).
(2) Nell'Unione, i principali componenti della dieta sono costituiti da trenta/quaranta prodotti alimentari. Dato che l'utilizzo di antiparassitari subisce notevoli cambiamenti nel corso di un triennio, è opportuno monitorare gli antiparassitari in tali prodotti alimentari nell'arco di vari cicli triennali per permettere di valutare l'esposizione dei consumatori e l'applicazione della normativa dell'Unione.
(3) Sulla base di una distribuzione binomiale delle probabilità si può calcolare che l'esame di 654 campioni consente di individuare, con un grado di certezza superiore al 99 %, un campione contenente residui di antiparassitari che superano il limite di determinazione (LOD), a condizione che almeno l'1 % dei prodotti contenga residui in quantità superiori a tale limite (4). La raccolta di questi campioni dovrebbe essere ripartita tra gli Stati membri a seconda del numero di abitanti, con un minimo di 12 campioni l'anno per ciascun prodotto.
(4) Per garantire che la gamma di antiparassitari compresa nel programma di controllo sia rappresentativa per gli antiparassitari utilizzati, sono stati presi in considerazione i risultati analitici dei precedenti programmi di controllo ufficiale dell'Unione.
(5) Orientamenti sulle «procedure di controllo analitico della qualità e di convalida per le analisi dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi» sono pubblicati sul sito web della Commissione (5).
(6) Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda altre sostanze attive, metaboliti, prodotti di degradazione o di reazione, tali componenti dovrebbero essere comunicati separatamente, se sono misurati individualmente.
(7) Gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare hanno concordato misure di esecuzione sulla trasmissione di informazioni da parte degli Stati membri, come la Standard Sample Description (SSD) (6) (7) per la comunicazione dei risultati delle analisi dei residui di antiparassitari.
(8) Per le procedure di campionamento dovrebbe essere applicata la direttiva 2002/63/CE della Commissione (8), che comprende i metodi e le procedure di campionamento raccomandati dalla commissione del Codex Alimentarius.
(9) È necessario che sia verificato il rispetto dei livelli massimi di residui relativi agli alimenti per lattanti fissati all'articolo 10 della direttiva 2006/141/CE della Commissione, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento (9) e all'articolo 7 della direttiva 2006/125/CE della Commissione sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (10), tenendo conto unicamente delle definizioni di residui contenute nel regolamento (CE) n. 396/2005.
(10) Per quanto riguarda le metodiche monoresiduo, gli Stati membri possono ottemperare agli obblighi di analisi ricorrendo ai laboratori ufficiali che già dispongono dei metodi convalidati richiesti.
(11) È opportuno che gli Stati membri trasmettano entro il 31 agosto di ogni anno le informazioni relative all'anno civile precedente.
(12) Al fine di evitare qualsiasi confusione derivante da una sovrapposizione di programmi pluriennali consecutivi, occorre abrogare il regolamento (UE) n. 788/2012 nell'interesse della certezza del diritto. È tuttavia opportuno che esso continui ad essere applicato ai campioni prelevati nel 2013 e nel 2014.
(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri prelevano e analizzano, nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017, campioni delle combinazioni di antiparassitari/prodotti indicate nell'allegato I.

Il numero di campioni di ciascun prodotto, compresi gli alimenti per lattanti e bambini e i prodotti dell'agricoltura biologica, è quello stabilito nell'allegato II.

Articolo 2

1. Il lotto da sottoporre a campionamento è scelto a caso.

La procedura di campionamento, compreso il numero di unità, è conforme a quanto disposto dalla direttiva 2002/63/CE.

2. Tutti i campioni, compresi quelli degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, sono analizzati per individuare gli antiparassitari indicati nell'allegato I, in base alle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005.

3. Per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, i campioni sono valutati per i prodotti proposti come pronti al consumo o ricostituiti in base alle istruzioni dei produttori, tenendo conto degli LMR fissati nelle direttive 2006/125/CE e 2006/141/CE. Se tali alimenti possono essere consumati sia come sono venduti sia ricostituiti, i risultati sono riportati sul prodotto non ricostituito così come è messo in vendita.

Articolo 3

Gli Stati membri trasmettono i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2015, 2016 e 2017 rispettivamente entro il 31 agosto 2016, 2017 e 2018. Tali risultati sono comunicati conformemente alla Standard Sample Description (SSD).

Se la definizione del residuo di antiparassitario comprende più di un composto (sostanza attiva, metabolita e/o prodotto di degradazione o reazione), gli Stati membri comunicano i risultati delle analisi in base alla definizione completa del residuo. Inoltre, i risultati di tutti gli analiti che sono parte della definizione del residuo sono trasmessi separatamente, se sono misurati individualmente.

Articolo 4

Il regolamento (UE) n. 788/2012 è abrogato.

Esso continua tuttavia ad essere applicato ai campioni esaminati nel 2013 e 2014.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2) Regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione, del 5 dicembre 2008, relativo ad un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari su e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 9).

(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 della Commissione, del 31 agosto 2012, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2013, il 2014 e il 2015, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 235 dell'1.9.2012, pag. 8).

(4) Codex Alimentarius, «Pesticide Residues in Food», Roma 1993, ISBN 92-5-103271-8; vol. 2, pag. 372.

(5) Documento n. SANCO/12571/2013.

http://ec.europa.eu/food/plant/plant_protection_products/guidance_documents/docs/qualcontrol_en.pdf

(6) Standard Sample Description per prodotti alimentari e mangimi (EFSA Journal 2010; 8(1): 1457).

(7) Utilizzo della Standard Sample Description dell'EFSA per la comunicazione di dati sul controllo dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi conformemente al regolamento (CE) n. 396/2005 (EFSA Journal 2013; 11(1): 3076).

(8) Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30).

(9) Direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante modifica della direttiva 1999/21/CE (GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1).

(10) Direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16).


ALLEGATO I

Parte A: prodotti di origine vegetale da sottoporre a campionamento nel 2015, 2016 e 2017

2015 2016 2017
(b) (c) (a)
Banane Cavoli cappucci Arance
Broccoli Fragole Carote
Fagioli senza baccello (freschi o congelati) Lattuga Cetrioli
Frumento Mele Fagioli con baccello (freschi o congelati)
Melanzane Pesche, comprese le pesche noci e ibridi simili Mandarini
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