Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1382 of 2 September 2019 amending certain Regulations imposing anti-dumping or anti-subsidy measures on certain steel products subject to safeguard measures

Published date03 September 2019
Subject Matterdumping
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 227, 3 de septiembre de 2019
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3.9.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 227/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1382 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 2019

che modifica alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/477 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), dell'11 marzo 2015, relativo alle misure che l'Unione può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia,

previa consultazione del comitato per le misure di salvaguardia,

considerando quanto segue:

1. CONTESTO E PROCEDURA

(1) Con il regolamento (UE) 2019/159 (2) la Commissione ha istituito misure di salvaguardia nei confronti di determinati prodotti di acciaio per un periodo di tre anni. Tali misure sono costituite da contingenti tariffari, applicabili per periodi specifici, che prevedono il pagamento di un dazio tariffario oltre contingente del 25 % sulle importazioni che superano una determinata soglia corrispondente al livello medio delle importazioni negli anni dal 2015 al 2017.
(2) Per alcune delle categorie di prodotti oggetto delle misure di salvaguardia sono attualmente in vigore misure antidumping e/o compensative. Di conseguenza, una volta esauriti i contingenti tariffari stabiliti dalle misure di salvaguardia, sulle stesse importazioni di tali prodotti dovrebbero essere pagati sia il dazio tariffario oltre contingente sia il dazio antidumping o compensativo. Come evidenziato nel regolamento (UE) 2019/159 (3), tale cumulo di misure antidumping e/o antisovvenzioni e misure di salvaguardia istituite dal medesimo regolamento può comportare un effetto sugli scambi maggiore rispetto a quanto auspicabile, rendendo necessario un esame a tempo debito.
(3) Il 24 aprile 2019 la Commissione ha quindi pubblicato un avviso (4) concernente i potenziali effetti combinati delle misure antidumping e/o antisovvenzioni e delle misure di salvaguardia sulle categorie di prodotti in questione. Per comodità di riferimento tali categorie di prodotti sono elencate nell'allegato 1.A. Nell'avviso del 24 aprile 2019 la Commissione ha confermato che sussistono motivi per ritenere che la combinazione di tali misure potrebbe avere realmente un effetto superiore a quello auspicabile conformemente alla politica e agli obiettivi di difesa commerciale dell'Unione, come stabilito nel regolamento (UE) 2015/477 e che, al fine di garantire la proporzionalità delle misure in questione, è opportuno modificare le misure antidumping e compensative in vigore per le categorie di prodotti sulle quali gravano anche misure di salvaguardia.
(4) Nello stesso avviso la Commissione ha invitato le parti interessate a comunicare per iscritto le loro osservazioni in merito alle suddette considerazioni.

2. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(5) La Commissione ha ricevuto osservazioni da 12 parti interessate e ha debitamente considerato le loro argomentazioni. Tali parti comprendono cinque produttori esportatori, un governo di un paese terzo, un'associazione europea di produttori di acciaio, quattro utilizzatori o importatori di acciaio nell'UE e un'associazione di utilizzatori di acciaio.
(6) La maggioranza delle parti interessate ha convenuto che la combinazione di misure antidumping o antisovvenzioni e di misure di salvaguardia sugli stessi prodotti potrebbe avere un effetto superiore a quello auspicabile conformemente alla politica e agli obiettivi di difesa commerciale dell'Unione. Alcune parti interessate osservano che tale combinazione di misure potrebbe comportare un onere eccessivo per determinati produttori esportatori che intendono esportare nell'Unione, che in pratica sarebbero tagliati fuori dal mercato dell'Unione.
(7) Un importatore della Lituania ha convenuto sul fatto che la combinazione di misure antidumping/antisovvenzioni e di misure di salvaguardia non è auspicabile e ha richiesto la correzione retroattiva dell'effetto combinato delle misure mediante rimborso all'importatore dell'importo eccedente del dazio pagato.
(8) In risposta a tale richiesta la Commissione ha osservato che l'articolo 2 del regolamento (UE) 2015/477 limita chiaramente tutte le misure prese a norma del medesimo regolamento disponendo che esse si applicano a decorrere dalla sua data di entrata in vigore e che, salvo diverse disposizioni della Commissione, non consentono il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data. Visto che gli eventuali effetti derivanti dal presente riesame sono quindi limitati a un'applicazione futura delle misure concomitanti in questione, l'argomentazione del produttore esportatore è stata respinta.
(9) Un produttore esportatore della Russia ha sostenuto che, al fine di garantire la prevedibilità e la certezza del diritto ed evitare a tutti i costi l'effetto combinato di misure antidumping e/o antisovvenzioni e di misure di salvaguardia, la Commissione dovrebbe modificare immediatamente le misure antidumping in vigore indipendentemente dal fatto che i contingenti tariffari relativi ai prodotti oggetto della salvaguardia in questione siano esauriti o meno.
(10) Detto produttore esportatore ha fatto riferimento specificatamente ai dazi antidumping su taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina, istituiti dal regolamento (UE) 2017/1795 della Commissione (5).
(11) A tale proposito la Commissione ha ricordato che le misure di salvaguardia si attivano solo in seguito all'esaurimento del livello pertinente del contingente tariffario (specifico o erga omnes) e all'imposizione del dazio tariffario oltre contingente applicabile. La Commissione ritiene che fino a quel momento, al fine di porre rimedio agli effetti delle importazioni sleali oggetto di dumping/sovvenzioni, continui ad essere necessario e giustificato l'intero livello delle misure antidumping/antisovvenzioni applicabili. La questione dell'effetto combinato diventa quindi pertinente solo in seguito al superamento della soglia quantitativa applicabile e all'applicazione dei dazi di salvaguardia supplementari.
(12) In un'ulteriore osservazione la Commissione ha aggiunto che il livello delle importazioni delle categorie di prodotti esportati dal produttore esportatore russo è rimasta finora al di sotto del livello del contingente tariffario applicabile. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
(13) Diverse parti interessate hanno sostenuto di essere soggette a doppie misure correttive, dato che ad alcuni prodotti originari degli Stati Uniti si applicano sia il dazio tariffario oltre contingente sia le cosiddette «misure di riequilibrio» istituite a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 della Commissione (6). Esse hanno pertanto sostenuto che, nell'ambito di applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe sospendere anche dette misure di riequilibrio.
(14) La Commissione ha osservato che, sostanzialmente, le «misure di riequilibrio» e le misure antidumping/antisovvenzioni perseguono obiettivi strategici diversi e non rientrano quindi nell'ambito di un riesame volto a valutare la proporzionalità delle misure antidumping/antisovvenzioni in combinazione con le misure di salvaguardia introdotte dal regolamento (UE) 2019/159. A tale proposito si ricorda che le misure antidumping/antisovvenzioni mirano a contrastare azioni commerciali «sleali» da parte di specifici operatori o paesi. Per contro le «misure di riequilibrio» mirano a ripristinare l'equilibrio tra le concessioni e gli obblighi in essere tra l'Unione e un altro membro dell'OMC mediante la sospensione di concessioni o altri obblighi sostanzialmente equivalenti (7) a seguito di un intervento unilaterale intrapreso dal membro dell'OMC che perturba tale equilibrio tra concessioni e obblighi. Ciò trova altresì riscontro nelle diverse basi giuridiche di queste ultime misure, nello specifico il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Le disposizioni del regolamento (UE) 2015/477, che costituisce la base giuridica del presente regolamento, si riferiscono unicamente all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia sulle stesse categorie di prodotti, nel caso specifico quelle di cui all'allegato 1.A. Date la diversa situazione di fondo e la finalità delle diverse misure, una sospensione delle «misure di riequilibrio» in questione esula dall'ambito di applicazione del presente riesame. L'effetto combinato di misure di salvaguardia e misure di riequilibrio non può pertanto essere affrontato nell'ambito del quadro giuridico specifico del regolamento (UE) 2015/477. Di conseguenza l'argomentazione è stata respinta.

3. CONCLUSIONI

(15) Sulla base di quanto precede e avendo debitamente tenuto conto di tutte le osservazioni presentate dalle parti interessate, la Commissione conferma che sussistono motivi sufficienti per ritenere che la combinazione dei dazi antidumping e/o antisovvenzioni e delle misure di salvaguardia istituite dal regolamento (UE) 2019/159 per le categorie di prodotti di cui all'allegato 1.A avrebbe realmente un effetto superiore a quello auspicabile conformemente alla politica e agli obiettivi di difesa commerciale dell'Unione, come stabilito nel regolamento (UE) 2015/477. La Commissione ritiene pertanto che sia opportuno introdurre misure volte a impedire l'applicazione concomitante, per le categorie di prodotti di acciaio di cui all'allegato 1.A, delle misure antidumping e/o compensative di cui all'allegato 2 e del dazio
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