Commission Implementing Regulation (EU) No 1030/2013 of 24 October 2013 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control

Published date25 October 2013
Subject MatterFoodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 283, 25 October 2013
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25.10.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 283/15

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1030/2013 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, l’articolo 15, paragrafo 2, e l’articolo 40,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 834/2007 stabilisce le norme fondamentali per la produzione biologica di alghe marine e di animali di acquacoltura. Le modalità di applicazione di tali norme sono definite nel regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (2), come modificato in particolare dal regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione (3).
(2) A norma dell’articolo 95, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 889/2008, le autorità nazionali possono autorizzare, per un periodo che termina il 1o luglio 2013, le unità di produzione di animali d’acquacoltura e di alghe marine istituite e operanti, prima del 1o gennaio 2009, nel rispetto di norme sulla produzione biologica riconosciute a livello nazionale, a mantenere la qualifica di unità di produzione biologica a talune condizioni.
(3) Sette Stati membri hanno recentemente presentato richiesta di revisione delle norme relative ai prodotti, alle sostanze e alle tecniche che possono essere usate nella produzione biologica di acquacoltura. È opportuno che tali richieste siano valutate dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica istituito dalla decisione 2009/427/CE della Commissione (4).
(4) La produzione biologica di alghe marine e animali d’acquacoltura è un settore ancora relativamente nuovo, caratterizzato da una grande varietà e un alto livello di complessità tecnica, e si ritiene sia necessario un periodo di transizione più lungo.
(5) Al fine di garantire la continuità, di disporre del tempo necessario per la valutazione delle
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