Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1584 of 22 October 2018 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control (Text with EEA relevance.)

Published date23 October 2018
Subject MatterFoodstuffs,Agriculture and Fisheries,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 264, 23 October 2018
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23.10.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 264/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1584 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2018

che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 25 terdecies, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 889/2008 (2) della Commissione consente di integrare i mangimi naturali nella fase di ingrasso di gamberi peneidi e di gamberetti di acqua dolce (Macrobrachium sp.) di cui alla sezione 7 dell'allegato XIII bis del regolamento. L'integrazione dei mangimi, in particolare del fabbisogno di colesterolo, è essenziale per lo sviluppo di tali gamberi e gamberetti nelle prime fasi di vita negli incubatoi e nei vivai. È pertanto necessario estendere l'integrazione dei mangimi con colesterolo a tali gamberi e gamberetti anche nelle prime fasi di vita.
(2) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 889/2008, le sostanze minerali (anche oligoelementi), le vitamine, gli aminoacidi e altri micronutrienti possono essere utilizzati nella trasformazione di alimenti biologici unicamente se il loro impiego è previsto per legge negli alimenti in cui vengono incorporati. Secondo la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-137/13 (3), l'uso di tali sostanze nella trasformazione degli alimenti biologici è previsto per legge unicamente a condizione che una norma del diritto dell'Unione o una norma del diritto nazionale conforme a quest'ultimo imponga direttamente l'aggiunta della citata sostanza in un prodotto alimentare affinché quest'ultimo possa essere commercializzato in generale.
(3) Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) consente l'uso di sostanze minerali (anche oligoelementi), vitamine, aminoacidi o micronutrienti nelle formule biologiche per lattanti e di proseguimento, nonché negli alimenti biologici a base di cereali e per la prima infanzia, quando il loro impiego è autorizzato dalla pertinente legislazione dell'Unione. Per evitare una discrepanza tra l'attuale interpretazione dell'uso di tali sostanze negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e garantire la coerenza con la legislazione di prossima entrata in vigore in materia di produzione biologica, è opportuno consentirne l'impiego nella produzione di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.
(4) A norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 889/2008, a determinate condizioni e in mancanza di pollastrelle allevate con il metodo biologico, fino al 31 dicembre 2018 possono essere introdotte nelle unità di produzione biologiche pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con metodi non biologici, di età non superiore a 18 settimane.
(5) La produzione sul mercato dell'Unione di pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con il metodo biologico non è sufficiente in termini qualitativi e quantitativi per soddisfare le esigenze degli allevatori di galline ovaiole. Al fine di concedere un lasso di tempo superiore per la produzione di pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con il metodo biologico e per stabilire norme dettagliate per la produzione di pollastrelle allevate con il metodo biologico, è opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2020 il periodo di applicazione della norma eccezionale che consente l'utilizzo di pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con metodi non biologici, di età non superiore a 18 settimane.
(6) L'articolo 43 del regolamento (CE) n. 889/2008 consente al massimo l'uso del 5 % di mangimi proteici non biologici per le specie suine e avicole nell'arco di 12 mesi per l'anno civile 2018.
(7) L'offerta di proteine biologiche sul mercato dell'Unione non è sufficiente in termini qualitativi e quantitativi per soddisfare le esigenze nutrizionali dei suini e del pollame allevati in aziende biologiche. La produzione di colture proteiche biologiche è ancora in ritardo rispetto alla domanda. È pertanto opportuno prorogare al 31 dicembre 2020 il periodo in cui è consentito usare mangimi proteici non biologici per le specie suine e avicole in proporzioni limitate.
(8) L'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 prevede la comunicazione di informazioni su irregolarità o infrazioni che incidono sulla qualificazione di un prodotto come biologico. L'esperienza dimostra che occorre migliorare gli attuali strumenti di comunicazione delle informazioni nel caso in cui uno Stato membro rilevi irregolarità o infrazioni in relazione a un prodotto proveniente da tale Stato membro. Per migliorare l'efficienza e l'efficacia, tali comunicazioni dovrebbero avvenire tramite il sistema di cui all'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008.
(9) Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, vari Stati membri hanno trasmesso agli altri Stati membri e alla Commissione fascicoli relativi a determinate sostanze ai fini della loro autorizzazione e inclusione negli allegati I, II e VIII bis del regolamento (CE) n. 889/2008. I fascicoli sono stati esaminati dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (EGTOP) e dalla Commissione.
(10) Nelle raccomandazioni relative ai concimi (5), l'EGTOP ha concluso, tra l'altro, che le sostanze «fanghi industriali provenienti da zuccherifici» derivanti da canna da zucchero e «xilitolo» sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica. È pertanto opportuno inserire tali sostanze nell'allegato I del regolamento (CE) n. 889/2008.
(11) Nelle raccomandazioni relative ai prodotti fitosanitari (6), l'EGTOP ha concluso, tra l'altro, che le sostanze «Allium sativum» (estratto d'aglio), «COS-OGA», «Salix spp. cortex» (estratto di corteccia di salice) e «idrogenocarbonato di sodio» sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica. È pertanto opportuno inserire tali sostanze nell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008.
(12) Nelle raccomandazioni relative ai prodotti e alle sostanze utilizzati o aggiunti nei prodotti biologici durante alcune fasi del processo di produzione e come tipi di trattamento in conformità all'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione (7) nel settore vitivinicolo (8), l'EGTOP ha concluso, tra l'altro che le sostanze «proteine di patate», «estratti proteici di lieviti» e «chitosano derivato da Aspergillus niger» per la chiarificazione (punto 10 dell'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009), «lieviti inattivati, autolisati di lieviti e scorze di lieviti» per l'aggiunta (punto 15 di tale allegato), «mannoproteine di lieviti» e «chitosano derivato da Aspergillus niger» per l'utilizzo (punti 6, 35 e 44 di tale allegato) sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica. È pertanto opportuno inserire tali sostanze nell'allegato VIII bis del regolamento (CE) n. 889/2008.
(13) Nelle raccomandazioni relative ai prodotti per la pulizia e la disinfezione (9), l'EGTOP ha concluso, tra l'altro, che l'idrossido di sodio dovrebbe essere consentito nell'apicoltura biologica.
(14) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 889/2008.
(15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:

1) all'articolo 25, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per la pulizia e la disinfezione dei telaini, degli alveari e dei favi, può essere utilizzato l'idrossido di sodio. Per la protezione dei telaini, degli alveari e dei favi, in particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto i rodenticidi (da utilizzare unicamente in trappole) e i prodotti elencati nell'allegato II.»;
2) all'articolo 25 terdecies, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) la razione dei gamberi peneidi e di gamberetti di acqua dolce (Macrobrachium sp.) di cui alla sezione 7 dell»allegato XIII bis può contenere al massimo il 25 % di farina di pesce e il 10 % di olio di pesce derivanti dalla pesca sostenibile. Al fine di assicurare le esigenze nutritive quantitative di detti gamberi e gamberetti, per integrare la loro dieta può essere utilizzato colesterolo biologico. Nei casi in cui quest'ultimo non sia disponibile può essere utilizzato colesterolo non biologico derivante dalla lana, dai molluschi o da altre fonti. L'opzione di integrare la loro dieta con colesterolo si applica sia in fase di ingrasso che nelle prime fasi di vita in incubatoi e vivai,»;
3) all'articolo 27, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) le sostanze minerali (anche oligoelementi), le vitamine, gli aminoacidi e i micronutrienti, a condizione che:
i) il loro impiego negli alimenti per il consumo normale sia «direttamente previsto per legge», cioè direttamente previsto da disposizioni del diritto dell'Unione o da disposizioni del diritto nazionale
...

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