Commission Implementing Regulation (EU) No 579/2012 of 29 June 2012 amending Regulation (EC) No 607/2009 laying down certain detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 479/2008 as regards protected designations of origin and geographical indications, traditional terms, labelling and presentation of certain wine sector products

Published date30 June 2012
Subject MatterWine,Information and verification
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 171, 30 June 2012
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30.6.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 171/4

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 579/2012 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 121, primo comma, lettera m), in combinato disposto con l’articolo 4,

vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3 bis, secondo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 6, paragrafo 3 bis, primo comma, della direttiva 2000/13/CE, nell’etichettatura delle bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume deve essere indicato qualsiasi ingrediente rispondente alla definizione di cui al paragrafo 4, lettera a), del suddetto articolo ed elencato nell’allegato III bis della direttiva.
(2) La deroga a tale obbligo prevista dalla direttiva 2007/68/CE della Commissione (3), quale modificata dal regolamento (UE) n. 1266/2010 (4), per i vini ai sensi dell’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 immessi sul mercato o etichettati prima del 30 giugno 2012, fino ad esaurimento delle scorte, non sarà più applicabile a decorrere dal 30 giugno 2012.
(3) È quindi opportuno stabilire le modalità di etichettatura delle suddette bevande con l’indicazione delle sostanze, di cui all’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE, utilizzate nell’elaborazione, quando la presenza di tali sostanze possa essere individuata nel prodotto finale in base ai metodi d’analisi di cui all’articolo 120 octies del regolamento (CE) n. 1234/2007, e che tali sostanze siano pertanto considerate ingredienti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/13/CE.
(4) In un contesto multilingue, il ricorso a pittogrammi nell’etichettatura dei prodotti può permettere di migliorare la leggibilità delle informazioni fornite ai consumatori e di offrire a questi ultimi maggiori garanzie. È quindi opportuno dare agli operatori la possibilità di integrare con pittogrammi le indicazioni riportate sulle etichette.
(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione (5).
(6) Al fine di evitare che le nuove regole pregiudichino la commercializzazione dei prodotti già etichettati, è opportuno disporre che esse si applichino ai vini ottenuti interamente o parzialmente da uve della vendemmia degli anni 2012 e successivi ed etichettati successivamente al 30 giugno 2012.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 607/2009 è così modificato:

1) l’articolo 51 è sostituito dal seguente: «Articolo 51 Applicazione di determinate regole orizzontali 1. Ai fini dell’indicazione degli ingredienti di cui all’articolo 6, paragrafo 3 bis, della direttiva 2000/13/CE, i termini riguardanti i solfiti, il latte e i prodotti a base di latte, le uova e i prodotti a base di uova, che devono essere utilizzati, sono quelli che figurano nell’allegato X, parte A. 2. I termini di cui al paragrafo 1 possono essere eventualmente accompagnati da uno dei pittogrammi che figurano nell’allegato X, parte B.»;
2) l’allegato X è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica, per quanto riguarda i termini riguardanti il latte e i prodotti a base di latte, le uova e i prodotti a base di uova di cui all’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 607/2009, quale modificato dal presente regolamento, ai vini di cui all’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007, ottenuti interamente o parzialmente da uve della vendemmia degli anni 2012 e successivi ed etichettati successivamente al 30 giugno 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2) GU L 109 del...

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