Commission Implementing Regulation (EU) No 579/2012 of 29 June 2012 amending Regulation (EC) No 607/2009 laying down certain detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 479/2008 as regards protected designations of origin and geographical indications, traditional terms, labelling and presentation of certain wine sector products
Published date | 30 June 2012 |
Subject Matter | Wine,Information and verification |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 171, 30 June 2012 |
30.6.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 171/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 579/2012 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 2012
che modifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 121, primo comma, lettera m), in combinato disposto con l’articolo 4,
vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3 bis, secondo comma, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) | A norma dell’articolo 6, paragrafo 3 bis, primo comma, della direttiva 2000/13/CE, nell’etichettatura delle bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume deve essere indicato qualsiasi ingrediente rispondente alla definizione di cui al paragrafo 4, lettera a), del suddetto articolo ed elencato nell’allegato III bis della direttiva. |
(2) | La deroga a tale obbligo prevista dalla direttiva 2007/68/CE della Commissione (3), quale modificata dal regolamento (UE) n. 1266/2010 (4), per i vini ai sensi dell’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 immessi sul mercato o etichettati prima del 30 giugno 2012, fino ad esaurimento delle scorte, non sarà più applicabile a decorrere dal 30 giugno 2012. |
(3) | È quindi opportuno stabilire le modalità di etichettatura delle suddette bevande con l’indicazione delle sostanze, di cui all’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE, utilizzate nell’elaborazione, quando la presenza di tali sostanze possa essere individuata nel prodotto finale in base ai metodi d’analisi di cui all’articolo 120 octies del regolamento (CE) n. 1234/2007, e che tali sostanze siano pertanto considerate ingredienti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/13/CE. |
(4) | In un contesto multilingue, il ricorso a pittogrammi nell’etichettatura dei prodotti può permettere di migliorare la leggibilità delle informazioni fornite ai consumatori e di offrire a questi ultimi maggiori garanzie. È quindi opportuno dare agli operatori la possibilità di integrare con pittogrammi le indicazioni riportate sulle etichette. |
(5) | Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione (5). |
(6) | Al fine di evitare che le nuove regole pregiudichino la commercializzazione dei prodotti già etichettati, è opportuno disporre che esse si applichino ai vini ottenuti interamente o parzialmente da uve della vendemmia degli anni 2012 e successivi ed etichettati successivamente al 30 giugno 2012. |
(7) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 607/2009 è così modificato:
1) | l’articolo 51 è sostituito dal seguente: «Articolo 51 Applicazione di determinate regole orizzontali 1. Ai fini dell’indicazione degli ingredienti di cui all’articolo 6, paragrafo 3 bis, della direttiva 2000/13/CE, i termini riguardanti i solfiti, il latte e i prodotti a base di latte, le uova e i prodotti a base di uova, che devono essere utilizzati, sono quelli che figurano nell’allegato X, parte A. 2. I termini di cui al paragrafo 1 possono essere eventualmente accompagnati da uno dei pittogrammi che figurano nell’allegato X, parte B.»; |
2) | l’allegato X è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica, per quanto riguarda i termini riguardanti il latte e i prodotti a base di latte, le uova e i prodotti a base di uova di cui all’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 607/2009, quale modificato dal presente regolamento, ai vini di cui all’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007, ottenuti interamente o parzialmente da uve della vendemmia degli anni 2012 e successivi ed etichettati successivamente al 30 giugno 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 109 del...
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