Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1173 of 31 May 2022 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2021/2116 of the European Parliament and of the Council with regard to the integrated administration and control system in the common agricultural policy

Published date08 July 2022
Subject MatterAgricultural structural funds
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 183, 8 July 2022
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8.7.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 183/23

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1173 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2022

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (1), e in particolare l'articolo 26, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 60, paragrafo 4, primo comma, lettera b), l'articolo 75 e l'articolo 92,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2021/2116 fissa le regole fondamentali riguardanti, fra l'altro, gli obblighi degli Stati membri in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione e di relazioni sull'efficacia di attuazione della politica. Al fine di garantire il corretto funzionamento del nuovo quadro giuridico occorre adottare alcune norme per quanto concerne le relazioni di valutazione della qualità di tre elementi (sistema di identificazione delle parcelle agricole, sistema di domanda geospaziale e sistema di monitoraggio delle superfici) del sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato") e le misure correttive pertinenti, i requisiti relativi alle domande di aiuto e al sistema di monitoraggio delle superfici, il quadro che disciplina l'acquisizione di dati satellitari per il sistema di monitoraggio delle superfici e i controlli delle organizzazioni interprofessionali riconosciute per il pagamento specifico per il cotone. Le nuove norme dovrebbero sostituire le pertinenti disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (2).
(2) Le relazioni di valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici dovrebbero essere esaurienti per consentire di valutare l'affidabilità delle informazioni generate da questi elementi del sistema integrato. È opportuno che il contenuto di tali relazioni consenta inoltre di concludere se vi sia sufficiente garanzia sulla qualità delle informazioni utilizzate per quanto concerne l'obbligo degli Stati membri di comunicazione dell'efficacia dell'attuazione in merito agli indicatori di output e di risultato degli interventi basati sulle superfici gestiti nell'ambito del sistema integrato. Pertanto tali relazioni dovrebbero contenere in particolare informazioni circa il lavoro svolto nell'ambito della valutazione della qualità, le carenze rilevate nonché le informazioni diagnostiche sulle possibili cause profonde di tali carenze. Più specificamente, è opportuno che le relazioni contengano informazioni sui dati e le immagini utilizzati per le valutazioni della qualità così come sui risultati delle prove pertinenti. L'esperienza di scambi di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione in merito alla valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole ha dimostrato che l'utilizzo di sistemi di informazione elettronici dedicati è particolarmente utile. Al fine di agevolare l'operato degli Stati membri e la loro comunicazione con la Commissione è opportuno che tali sistemi di informazione continuino a essere utilizzati e ulteriormente sviluppati, ove necessario, per le relazioni delle tre valutazioni della qualità di cui al regolamento (UE) 2021/2116.
(3) Affinché i dati forniti siano affidabili ai fini della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, i risultati delle tre valutazioni della qualità, e in particolare quelli relativi al sistema di domanda geospaziale e al sistema di monitoraggio delle superfici, dovrebbero essere combinati in modo da stimare l'errore di superficie dei dati comunicati per gli indicatori di output e di risultato derivante dalle carenze dei sistemi. È opportuno che siano stabilite norme in merito alle misure correttive che possono essere necessarie per far fronte alle carenze entro un termine definito. Inoltre le relazioni elaborate per gli anni 2024 e 2026 dovrebbero permettere di verificare che il sistema di monitoraggio delle superfici sia correttamente istituito in tutti gli Stati membri e che l'attuazione graduale del sistema di monitoraggio delle superfici abbia effettivamente riguardato tutte le condizioni di ammissibilità e gli interventi che possono essere monitorati. A tale scopo è opportuno che le relazioni contengano un elenco di tutti i criteri di ammissibilità per tutti gli interventi basati sulle superfici nell'ambito del sistema integrato nonché informazioni sulle fonti di dati utilizzate per l'analisi.
(4) Gli Stati membri dovrebbero istituire un sistema affidabile e moderno per gestire le domande di aiuto che consenta di comunicare mediante mezzi elettronici e sia operativo nell'arco di un ciclo annuale. È opportuno che gli Stati membri prevedano una semplificazione per i beneficiari e l'amministrazione nazionale, ad esempio facendo in modo che una domanda possa riguardare vari interventi o vari beneficiari che presentano domanda congiunta o che per un determinato anno venga considerata una sola domanda per azienda in caso di cessione di tale azienda. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire la corretta gestione degli interventi qualora più di un organismo pagatore sia responsabile per lo stesso beneficiario.
(5) È auspicabile che gli Stati membri sfruttino i vantaggi della digitalizzazione utilizzando di regola mezzi elettronici per tutte le comunicazioni con i beneficiari. Per favorire la semplificazione gli Stati membri dovrebbero inoltre recuperare, nella misura possibile, le informazioni necessarie per la gestione degli interventi da fonti di dati a disposizione della pubblica amministrazione.
(6) Al fine di agevolare la presentazione delle domande di aiuto è opportuno che gli Stati membri mettano a disposizione moduli precompilati contenenti tutte le informazioni pertinenti e più aggiornate per i beneficiari. Gli Stati membri dovrebbero prevenire le irregolarità consentendo di apportare modifiche ai moduli precompilati e utilizzando messaggi di avviso che aiutino i beneficiari a individuare possibili inosservanze e a presentare domanda in modo corretto. È opportuno che gli Stati membri tengano conto delle modifiche apportate dai beneficiari per aggiornare le informazioni contenute nelle banche dati dell'amministrazione nazionale. Ai fini della parità di trattamento dei beneficiari, se uno Stato membro decide di applicare il sistema di domanda automatica, tale sistema dovrebbe garantire lo stesso livello di dettaglio richiesto per le domande di aiuto di cui al presente regolamento.
(7) Le domande di aiuto nell'ambito del sistema integrato dovrebbero fornire, nella misura possibile, tutte le informazioni necessarie per la gestione corretta e affidabile degli interventi a cui si riferiscono e per l'appropriata elaborazione delle relazioni sugli indicatori di output e di risultato. Per la corretta gestione degli interventi è opportuno che i beneficiari restino responsabili delle domande di aiuto presentate affinché tutti i diritti e le responsabilità pertinenti possano essere assunti in modo trasparente.
(8) Ai fini della prevenzione delle irregolarità è opportuno che sia concessa la possibilità di modificare o ritirare le domande di aiuto entro un termine stabilito. Quando tutti i beneficiari di uno specifico intervento sono oggetto di controlli amministrativi e/o tramite l'uso del sistema di monitoraggio delle superfici, non è necessario l'effetto deterrente delle sanzioni. Pertanto è opportuno che le modifiche o i ritiri siano consentiti in qualsiasi momento entro un termine stabilito, termine che è necessario per la corretta gestione degli interventi. Tuttavia è opportuno che le modifiche o i ritiri non siano consentiti in riferimento a inosservanze relative a condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate da fonti diverse dal sistema di monitoraggio delle superfici e dai controlli amministrativi. In altre situazioni non dovrebbe essere consentita la possibilità di apportare modifiche o di ritirare la domanda di aiuto se il beneficiario è stato informato di un controllo in loco programmato o se tale controllo, nel caso sia avvenuto senza comunicazione preventiva, ha già rilevato irregolarità. Inoltre al fine di rafforzare l'affidabilità delle informazioni necessarie per gli interventi di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) per bovini, ovini e caprini, è opportuno che il termine per le modifiche sia fissato in modo da consentire di apportare adeguamenti alla domanda di aiuto e di inserire gli aggiornamenti nella banca dati informatizzata degli animali entro la data fissata dagli Stati membri per il rispetto dei requisiti di identificazione e di registrazione.
(9) È opportuno che gli Stati membri garantiscano che la domanda geospaziale contenga le informazioni necessarie per gestire gli interventi basati sulle superfici nell'ambito del sistema integrato e, nella misura necessaria, gli interventi basati sulle superfici nel settore vitivinicolo e per i requisiti nell'ambito della condizionalità. Per offrire indicazioni utili agli Stati membri è opportuno fornire un elenco non esaustivo degli elementi di cui consta la domanda geospaziale. In riferimento alle informazioni sull'uso di prodotti fitosanitari che il beneficiario deve fornire, ove pertinente, per un intervento nell'ambito del sistema integrato per il quale richiede il
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